Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
Per i contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contratti.
La produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha firmata, così come qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizza un “VALIDO EQUIVALENTE” della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Dott.ssa Antonella Rimondini, con la sentenza n. 1983 del 24.10.2016.
Nella fattispecie in questione, una società debitrice in liquidazione ed i suoi fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Modena aveva ingiunto loro il pagamento, in favore della Banca, di una ingente somma, a titolo di saldo debitore, relativo ad una serie di contratti sottoscritti con l’Istituto di credito, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio e conseguente revoca del decreto per difetto di prova scritta.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in ragione della dedotta infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutti i motivi di opposizione proposti dagli opponenti.
Il Tribunale, in relazione alla eccepita nullità dei contratti per difetto di forma scritta, osservava che per i contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, atteso che la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha firmata, così come qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che l’ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso, ovvero non sia deceduta.
Del resto, ad avviso del Giudice, la stessa previsione dell’art. 117 TUB, nel richiedere il rispetto della forma scritta ad substantiam, è volta a garantire al correntista un’adeguata e chiara informazione circa il contenuto del testo negoziale, per assicurare che l’atto sia ad esso imputabile; invero, la forma scritta è prevista a pena di nullità proprio al fine di proteggere il cliente, tanto che la violazione della norma può operare solo a vantaggio del medesimo.
Il Giudice dell’opposizione osservava che, recentemente, la Suprema Corte (Cass., sez. I, 09.02.2016 n. 5919) è intervenuta nuovamente sul tema della forma scritta dei contratti, se pur nella diversa, ancorché sovrapponibile, fattispecie dell’art. 23 TUF, senza, tuttavia, ripudiare l’insegnamento classico, secondo cui, il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto anche se le sottoscrizioni delle parti sono contenute in documenti distinti, purché risulti il collegamento inscindibile del secondo documento al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo.
La forma vincolata richiesta dall’art 117 TUB, dunque, è rispettata anche se l’accordo è frutto di una proposta scritta proveniente da una parte, mentre l’accettazione è contenuta in diverso documento scritto, poiché la manifestazione di volontà di entrambi contraenti sia espressa esplicitamente e per iscritto.
Il Tribunale emiliano, ammessa la possibilità di desumere la stipulazione del contratto per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, dalla confessione di uno dei due contraenti, specificava che chi spiega l’eccezione di nullità dovrebbe allegare e provare il fatto costitutivo della sua eccezione, ovvero l’assenza di firma della Banca nel documento in suo possesso (o in possesso del debitore garantito), mediante la produzione del contratto che smentisca la confessione stragiudiziale.
All’uopo, non esplica incidenza il fatto che la nullità del contratto per difetto di sottoscrizione sia rilevabile d’ufficio, atteso che il rilievo d’ufficio non può che basarsi sul quadro di allegazioni risultante dagli atti introduttivi e che se si ammette che le due firme possano non coesistere sullo stesso documento, per poter procedere al rilievo d’ufficio, dovranno essere versate in atti (non una ma) due copie del contratto non firmate dalla Banca.
Il Giudicante, rilevato che gli opponenti si erano limitati ad eccepire la mancanza nei documenti prodotti dall’Istituto di credito della firma di quest’ultima, senza neppure dolersi del fatto che la firma difettasse anche nei documenti di identico tenore risultanti in loro possesso, rigettava l’eccezione di nullità per difetto di forma scritta, respingeva l’opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDAMENTE CONCLUSI CON LO SCAMBIO DI ATTI UNILATERALI
LA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE CHE RICHIAMA LA PROPOSTA DELLA BANCA EQUIVALE AD ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Di Virgilio | 24.08.2016 | n.17290
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA: VALIDO ED EFFICACE IL CONTRATTO CON MONOFIRMA DEL SOLO CLIENTE
NON VI ALCUNA NORMA CHE PREVEDA L’OBBLIGO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE SUL MEDESIMO MODULO
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 04.08.2016 |
RILEVANTE IL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO TENUTO DALL’ISTITUTO DI CREDITO NEL CORSO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 05.07.2016 |
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