Provvedimento segnalato dall’Avv. Rossella Pucarelli del Foro di Campobasso
Il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà (a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8, comma 5, lett. d) D.L. n.70/2011, convertito, con modificazioni, con la L. n.106/2011, il tasso soglia antiusura per gli interessi di mora è determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).
Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. Detta pronuncia si può estendere anche ai contratti bancari.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, con la sentenza n . 1156 del 15.07.2019.
Una società (poi nel frattempo fallita, tanto che il giudizio è stato ripreso dai soli garanti), il legale rappresentante e i fideiussori della stessa hanno convenuto in giudizio la banca con la quale avevano sottoscritto un contratto di mutuo fondiario, eccependone l’usurarietà, nonché la nullità ed illegittimità sotto vari aspetti delle clausole degli altri rapporti bancari indicati in citazione, avanzando domande restitutorie e risarcitorie nei confronti dell’istituto di credito.
La Banca, nel merito, ha contestato la domanda di parte attrice, chiedendone il rigetto. In via preliminare, ha anche sollevato la questione di incompetenza per territorio, dichiarata inammissibile dal Giudice. Quanto all’assunto degli attori, invece, l’Organo giudicante l’ha ritenuto infondato e lo ha rigettato.
Il Tribunale, dopo una attenta disamina delle clausole del contratto, ha escluso la sussistenza di usura (anche sopravvenuta) con riferimento sia agli interessi corrispettivi che a quelli moratori ed ha altresì verificato che il valore del TEG coincide con l’ISC dichiarato in contratto. “Si deve escludere che l’opzione per l’ammortamento alla francese comporti, di per sè, l’applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all’arbitrio del mutuante”, si legge nella motivazione fornita.
Quanto, invece, al contratto di conto corrente del quale gli attori hanno eccepito la nullità per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, essendo stato sottoscritto dal solo correntista e non dalla banca, il Giudice, uniformandosi alla recente pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 898/18), ha specificato che “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore”. Tale disciplina può essere estesa anche ai contratti bancari, come affermato dalla stessa Cassazione con un’altra sentenza (n. 14243/18). La valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, comportamenti normalmente manifestati attraverso l’apertura del conto e la sua concreta operatività, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE CON L’APPOSIZIONE DELLA SOLA FIRMA DEL CLIENTE
SI APPLICA LO STESSO PRINCIPIO SANCITO PER I CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Clelia Buonocore | 22.08.2019 | n.16602
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-validi-anche-con-lapposizione-della-sola-firma-del-cliente
CONTRATTI BANCARI: VALIDO ANCHE SE MANCA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
NECESSARIA SOLO QUELLA DEL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Schirò Rel. Genovese | 29.11.2018 | n.30885
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-valido-anche-se-manca-la-sottoscrizione-della-banca
CONTRATTI MONOFIRMA: VALIDI ANCHE IN ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
E’ SUFFICIENTE CHE L’ISTITUTO DI CREDITO ABBIA MOSTRATO IL PROPRIO CONSENSO ATTRAVERSO COMPORTAMENTI CONCLUDENTI
Sentenza | Tribunale di Cuneo, Giudice Mauroernesto Macca | 29.01.2018 | n.71
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-monofirma-validi-anche-in-assenza-di-sottoscrizione-della-banca
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