Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
Non si condivide in alcun modo il principio di diritto affermato dalla sentenza Cass. civ, sez. 1, n. 5919/2016, che si pone in aperto contrasto con tutta la granitica giurisprudenza pregressa espressa dalla stessa Cassazione, peraltro della medesima sezione con medesimo Presidente, sicché si deve ritenere che all’interno della sezione vi sia un contrasto la cui composizione richiede un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
Non vi è ragione di discostarsi dall’insegnamento più volte ribadito, secondo cui il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto anche se le sottoscrizioni delle parti sono contenute in documenti distinti, purché risulti il collegamento inscindibile del secondo documento al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, con la sentenza n. 1663 del 30.05.2016.
Nella fattispecie considerata, una società correntista conveniva in giudizio la Banca, innanzi al Tribunale di Padova, onde far accertare e dichiarare la nullità/invalidità e/o inefficacia, totale o parziale di una serie di contratti intervenuti tra le parti, in ragione, tra l’altro, della mancata sottoscrizione del documento negoziale da parte dell’Istituto di credito, nonché rideterminare il rapporto di “dare ed avere”, ordinandone il ricalcolo secondo legge.
La Banca si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda in quanto destituita di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto.
Il Tribunale, in ordine alla dedotta nullità dei contratti contestati per difetto di forma scritta, espresso il proprio dissenso in relazione al principio di diritto affermato dalla sentenza Cass. civ, sez. 1, n. 5919/2016, peraltro, in aperto contrasto con tutta la granitica giurisprudenza pregressa espressa dalla stessa Cassazione ed invocato, all’uopo un intervento chiarificatore, in merito, da parte delle Sezioni Unite, osservava che la previsione dell’art. 23 T.U.F., secondo cui i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento devono essere redatti per iscritto, non è incompatibile con l’ipotesi di formazione di contratto attraverso lo scambio di due documenti, entrambi dal medesimo tenore, ciascuno redatto dall’altro contraente.
Ad avviso del Tribunale veneto, infatti, il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto anche se le sottoscrizioni delle parti sono contenute in documenti distinti, purché risulti il collegamento inscindibile del secondo documento al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo.
Il Giudice adito, inoltre, sottolineava che, ove insorta sul punto una controversia, deve trovare applicazione la regola generale secondo cui, con riferimento ai contratti per i quali la legge prescrive la forma scritta a pena di nullità, la loro esistenza richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, non surrogabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2724, n. 3 e 2725, comma 2, c.c., dal ricorso alla prova per testimoni, ammessa nella sola ipotesi in cui il contraente abbia perso senza sua colpa il documento che gli forniva la prova del contratto, nonché dalla prova per presunzioni ai sensi dell’articolo 2729 c.c., dal giuramento ai sensi dell’articolo 2739 c.c., ovvero dalla confessione.
Il Tribunale invero, ribadito che la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, quanto qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte, dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, rigettava la domanda attorea, condannando la società correntista al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in merito, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI SOLTANTO DAL CLIENTE
IL TRIBUNALE SPIEGA LE RAGIONI DEL DISSENSO RISPETTO ALL’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (N. 5919/2016 E 8395/2016)
Sentenza | Tribunale di Bergamo, dott.ssa Laura Brambilla | 11.01.2017 | n.26
CONTRATTO BANCARIO: VALIDO ANCHE SE SOTTOSCRITTO DAL SOLO CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA BANCA È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. Cataldi | 28.12.2016 | n.4571
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI PUR SE SOTTOSCRITTI DAL SOLO CLIENTE
NON È CONDIVISIBILE L’ORIENTAMENTO ESPRESSO DA CORTE DI CASSAZIONE CON LA DECISIONE N. 5919/2016
Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott.ssa Mariaelena Cunati | 27.12.2016 | n.226
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno