ISSN 2385-1376
Testo massima
PRINCIPIO
Nel contratto di mutuo sono nulle le clausole di determinazione degli interessi che, pur apparendo di per sé analitiche si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l’applicazione di tassi di interessi diversi: tali clausole sono nulle per indeterminatezza o indeterminabilità del loro oggetto, ex artt. 1418, 1346 cc.
Tale indeterminatezza non comporta la nullità dell’intero contratto ma la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art.1284 cc, terzo comma, per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale.
Il CONTESTO NORMATIVO
Art. 1346 cc
Requisiti. L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile
Art. 1284 cc
Saggio degli interessi. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. (1)
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto ; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Art. 117 dlgs. 385/1993
Contratti.
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche,
particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. (abrogato)
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato.
I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia.
IL CASO
Il Tribunale di Milano, Giudice dott. Elena Riva Crugnola, con sentenza del 30.10.2013, nell’ambito di un giudizio proposto da una società nei confronti di un Istituto di credito al fine di ottenere la declaratoria di nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi di due contratti di mutuo, stante l’indeterminatezza delle stesse, per essere la formula negoziale del tasso di interesse del mutuo complessa e contraddittoria, ha affermato il principio secondo cui nel contratto di mutuo sono nulle le clausole di determinazione degli interessi che non consentono una univoca applicazione perché non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto. Tale indeterminatezza non comporta la nullità dell’intero contratto ma la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art.1284 cc, terzo comma, per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale.
Ritenuto di dover procedere alla verifica della effettiva ricorrenza di elementi di indeterminatezza nelle pattuizioni in materia di tassi di interesse, prevedenti anche la variabilità, secondo vari parametri, della determinazione del tasso di interessi, il Giudice ha disposto CTU contabile, all’esito della quale è stata verificata l’effettiva portata delle clausole dei due contratti di mutuo.
Il Giudice meneghino, aderendo alla metodologia ed ai risultati dell’accertamento eseguito, ritenuto di significativa accuratezza nella illustrazione dei passaggi del ragionamento matematico-finanziario, ha accolto la domanda attorea, affermando che le clausole di determinazione degli interessi dei contratti di mutuo in esame visto anche il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di mutuo – non fossero satisfattive del requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 cc a pena di nullità.
Dall’accertamento espletato, infatti, è emerso che le previsioni contrattuali erano articolate, oltre che in riferimento all’ammontare del mutuo, alla durata ed alla restituzione a mezzo di rate semestrali posticipate nonchè al preammortamento di una parte dell’importo mutuato, anche in riferimento ad altri tre elementi complessi che pur avendo ciascuno significato finanziario determinato, non essendo tra di loro compatibili, avrebbero determinato, sulla base dello stesso testo negoziale, almeno tre diverse ipotesi di piani d’ammortamento “alternativi”.
La domanda di nullità delle clausola di determinazione dei tassi di interessi è stata, pertanto, accolta sul rilievo che le clausole in discussione, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario, erano state formulate con enunciati che non davano luogo ad una univoca applicazione ma richiedevano la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l’applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418, 1346 cc.
Accertata la nullità delle clausole in questione, il Tribunale ha fatto, poi, ricorso al meccanismo sostitutivo delle clausole nulle, ritenendo applicabile la statuizione di cui al terzo comma dell’art.1284 cc, secondo cui gli interessi sono dovuti nella misura legale.
Il Tribunale, correttamente, ha, pertanto, escluso la disciplina sostitutiva ex art.117 dlgs 385/1993, settimo comma, trattandosi di norma applicabile all’ipotesi di “mancanza” di specifica pattuizione scritta, di pattuizione facente rinvio agli usi ai sensi del precedente sesto comma, ovvero all’ipotesi di pattuizione recante condizioni deteriori rispetto a quelle pubblicizzate, casi, tutti, non corrispondenti a quello in esame, in cui la clausola è nulla per avere un oggetto che manca dei requisiti essenziali della determinatezza o della determinabilità.
Criteri giuridici per la determinazione del meccanismo sostitutivo della clausola di pattuizione degli interessi nulla
In materia di contratti bancari, la disciplina della nullità delle clausole di pattuizione dei tassi di interesse per indeterminatezza e indeterminabilità, oltre che dall’art. 1284 cc, è disciplinata da legge speciale ex art. 117 del dlgs 385/1993.
L’art. 117, comma 1, 3 e 4, del dlgs 385/1993 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – ma già prima l’art. 3 della l .154/1992 legge sulla trasparenza bancaria, di cui il TUB ha recepito le disposizioni sul punto – stabilisce la forma scritta a pena di nullità per “il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Per contratto scritto si intende il documento contenente le clausole contrattuali sottoscritto da entrambe le parti, le quali, firmandolo, perfezionano nella prescritta forma scritta l’accordo contrattuale stesso.
L’art. 117 comma 7 TUB – che prevede un’ipotesi di inserzione automatica di una clausola legale in sostituzione di quella contrattuale nulla (art. 1419 comma 2 c.c.)- si applica alle seguenti ipotesi:
– mancanza di specifica pattuizione scritta (art. 117 comma 4);
– pattuizione facente rinvio agli usi (art. 117 comma 6 prima parte);
– pattuizione recante condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (art. 117 comma 6 seconda parte).
Il c.d. tasso sostitutivo bancario consiste nel “tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”, ove per attive s’intendono quelle comportano la contabilizzazione di una somma a debito (cioè a carico) del cliente e per passive quelle che comportano la contabilizzazione di una somma a credito (cioè a favore) del cliente.
Dall’esame della norma è rilevabile che per l’ipotesi del comma 3, l’art. 117 TUB (“Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”) non prevede alcun tasso sostitutivo e che, per effetto dell’abrogazione del comma 5 della norma in esame, il comma 7 dispone la sostituzione con il tasso nominale dei BOT solo in ipotesi di inosservanza del comma 4 e, cioè, in caso di mancata indicazione del tasso in un contratto esistente e nell’ipotesi contemplata dal comma 6 (rinvio agli usi per la determinazione di tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati).
Con l’entrata in vigore del dlgs 385/1993, si è disciplinata, quindi, una specifica ipotesi di nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola di pattuizione degli interessi e, cioè, quella di cui al comma 6 dell’art. 117, relativa alla determinazione degli interessi mediante il rinvio agli usi su piazza.
Quando la clausola d’interessi contiene un rinvio agli usi per la determinazione del tasso d’interesse (c.d. clausola degli interessi uso piazza) questa oltre ad essere nulla in base ai principi generali per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto ex art. 1418 cc, comma 2, è nulla per effetto della specifica previsione di cui all’art. 117 comma 6 prima parte TUB, che stabilisce espressamente, come in precedenza faceva la cd legge sulla trasparenza bancaria (art. 4 comma 3 L.1992/154), che “sono nulle e si considerano non apposte la clausole contrattuali di rinvio agli usi”.
In tale ipotesi, le clausole di determinazione degli interessi mediante l’invio ai cd usi piazza sono radicalmente nulle per violazione dell’art. 1418 cc, comma 2, per indeterminatezza dell’oggetto del contratto e per violazione dell’art. 1284 cc, ultimo comma, posto che la pattuizione di interessi passivi ultralegali è nulla se non determinati per iscritto con criteri obiettivamente individuabili. L’obbligo della forma scritta ad substantiam, quindi, è stato, invero, introdotto dall’art. 3 Legge 154/1992, poi ribadito dall’art. 117 TUB, ma tale obbligo esisteva anche prima in base all’art. 1284 cc, comma 2, nei casi di pattuizione di tasso d’interesse in misura superiore al tasso legale.
Vi è, poi, l’ipotesi in cui la clausola d’interesse ha forma scritta ma ha un contenuto che non indica il tasso d’interesse in modo da renderlo determinato o determinabile in base a criteri precisi, obbiettivi ed univoci. In tal caso la clausola è nulla in base ai principi generali codicistici, di cui agli artt. 1418 cc, comma 2, e 1346 cc, perché la clausola ha un oggetto che manca dei requisiti essenziali della determinatezza o della determinabilità e, di conseguenza, si applica la previsione di cui al terzo comma dell’art.1284 cc, per cui gli interessi sono dovuti nella misura legale.
L’orientamento dei Tribunali è stato per lungo tempo quello di ritenere che in caso di nullità per indeterminatezza della clausola avente ad oggetto la corresponsione da parte del correntista di interessi ultralegali, il ricalcolo dei rapporti dare-avere tra banca e cliente dovesse essere effettuato utilizzando l’interesse legale sino alla data di entrata in vigore del TUB e, per il periodo successivo, impiegando il criterio fornito dall’art. 117 TUB e cioè applicazione del tasso minimo dei Buoni ordinari del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti. Tanto in considerazione della pacifica irretroattività delle norme di cui al Testo Unico Bancario.
In virtù dei criteri giuridici in precedenza indicati, per la determinazione del meccanismo sostitutivo della clausola di pattuizione degli interessi nulla, il Tribunale di Milano con la sentenza in esame – logicamente motivata ha, invece, ritenuto applicabile la previsione di cui all’art. 1284 cc trattandosi di fattispecie in cui vi è la pattuizione del tasso di interesse con una clausola il cui contenuto non indica il tasso in modo da renderlo determinato o determinabile in base a criteri precisi, obbiettivi ed univoci e, quindi, di ipotesi distinta da quelle per le quali si applica come innanzi evidenziato – l’art. 117 TUB.
IL COMMENTO
La sentenza in esame fornisce una interpretazione rigorosa dell’art.117 lb, in quanto il legislatore con la legge n.385 del 1993 ha inteso porre in essere un meccanismo di sostituzione automatica per tutti i contratti bancari al fine di introdurre un principio di carattere generale secondo il quale, ai finanziamenti bancari, nelle ipotesi di nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi si deve applicare il tasso BOT.
Il Tribunale, invece, esclude dall’ambito di applicazione della norma l’ipotesi della indeterminatezza e/o indeterminabilità della clausola di pattuizione degli interessi, laddove la nullità per indeterminatezza può, di fatto, essere equiparata all’ipotesi della mancanza di una specifica pattuizione scritta (art.117 comma 4) oppure a quella del rinvio agli usi (art.117 comma 6) in quanto è chiaro che il legislatore ha voluto introdurre un principio generale al fine di mantenere la validità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi ultralegali, da ancorarsi ai tassi BOT.
Tanto al fine di mantenere in equilibrio il sinallagma contrattuale tra le parti, per cui l’interpretazione fornita potrebbe ritenersi contraria alla ratio legis, sottostante la disciplina giuridica.
L’interpretazione restrittiva della normativa, operata dal Tribunale di Milano, non appare, infatti, aderente alla realtà economica, in quanto, nei contratti di durata, come quelli relativi ai mutui con tassi variabili per effetto di parametri economici non sempre prevedibili, non è agevole riuscire ad individuare dei parametri oggettivi ai quali ancorare il costo del denaro. In tale ottica è preferibile una interpretazione elastica che possa prevedere sempre e comunque l’applicazione in ipotesi di nullità della norma sostitutiva prevista dall’art.117 lb, come principio di carattere generale, al fine di remunerare in forma ridotta l’intermediario finanziario che ha concesso il prestito, laddove l’applicazione del tasso legale potrebbe generare una disparità economica in quanto il consensus in idem placitum si è generato per effetto della pattuizione di un interesse convenzionale ultralegale.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 174/2013