In tema di rapporti bancari, la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria (TUB art. 119, co. 4) corrisponde ad un principio generale (art. 2220 c.c) e l’espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per i contratti bancari conclusi, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame. In altre parole, sia l’esistenza dell’obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l’applicazione del termine decennale, si desumono, con riferimento ai contratti, dall’interpretazione estensiva della disposizione, e non vi è spazio per una interpretazione che affermi l’obbligo ed escluda al tempo stesso l’applicazione del termine. D’altronde il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l’obbligo di conservazione della banca, sicché al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo la banca che ometta di conservare la documentazione: contrattuale di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la stessa produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam ai fini del vittorioso esperimento dell’azione di adempimento, analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell’indebito).
Questo il principio espresso dal Tribunale di Chieti, Sez. dist. Ortona, Giudice Francesco Grassi, con la sentenza n. 179 del 28 dicembre 2020, resa nell’ambito di un’opposizione al decreto ingiuntivo presentata da una banca a cui era stata ingiunta la consegna di una copia del contratto di conto corrente di una società, nonché di tutti gli estratti conto per il periodo compreso tra l’apertura del conto ed il 31/12/2002, nonché per il periodo compreso tra il 1/1/2016 e la chiusura del rapporto.
Il Giudice, aderendo a questo orientamento più recente, ha di fatto ritenuto non configurabile un obbligo di conservazione sine die da parte della banca della copia del contratto, ma tale obbligo deve essere contenuto nel limite temporale di 10 anni, decorrenti dalla stipulazione, in applicazione analogica dell’art. 2220 c.c., relativo alle scritture contabili.
Chiaramente, nel caso in cui la banca avesse necessità di produrre il contratto per assolvere l’onere probatorio in un processo (si pensi, ad esempio, alla domanda di adempimento), non potrà certa giustificare il mancato assolvimento di tale onere sulla base del lungo tempo trascorso stipulazione; tuttavia non è possibile obbligare la banca alla consegna di un documento redatto da oltre 10 anni.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONSEGNA DOCUMENTI: lo smarrimento configura l’impossibilità sopravvenuta della prestazione
Viene meno l’obbligazione di consegna dei contratti di conto corrente ex art. 119 TUB
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Alessia D’Alessandro | 10.12.2020 | n.979
RICHIESTA EX ART. 119 TUB: può riguardare solo la copia di singole operazioni bancarie
Il diritto alla consegna delle schede contrattuali è regolato dall’art. 117 TUB
Sentenza | Tribunale di Massa, Giudice Maurizio Ermellini | 02.11.2020 | n.571
LEGITTIMARIO TOTALMENTE PRETERMESSO: ha diritto a consegna documentazione bancaria defunto
Lo prevede il Codice della Privacy, che supera il divieto dell’art. 119 TUB
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Claudia Lojacono | 01.09.2020 | n.1073
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