Provvedimento Segnalato da Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
La Banca non ha l’onere di produrre il contratto sottoscritto da ciascun contraente, e la circostanza di avere depositato la copia sottoscritta dal solo cliente non traspone sulla stessa l’onere probatorio di fornire anche quella da lei sottoscritta al momento della stipula.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Sulmona, Dott. Daniele Sodani, con sentenza n. 422 del 12 settembre 2016.
Nel caso in oggetto, un correntista conveniva in giudizio la Banca proponendo azione di ripetizione di indebito, lamentando in particolare, l’addebito di interessi anatocistici nonché l’illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, chiedendo, pertanto, la restituzione degli importi indebitamente trattenuti.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto ed in diritto.
Successivamente, il correntista in comparsa conclusionale, asseriva la nullità del contratto di conto corrente, atteso che la copia dello stesso prodotta dalla Banca risultava priva di sottoscrizione da parte dell’istituto di credito.
Il giudice adito, richiamando le norme in tema di onere della prova affermava che ai sensi dell’art. 2697 c.c. chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, pertanto, riteneva che l’omessa produzione delle copie del contratto, sottoscritte ciascuna da un contraente, deve produrre conseguenze pregiudizievoli solo per l’attore, il quale omettendo di produrle, non ha assolto al suo onere probatorio.
Nella specie, il correntista non aveva mai asserito nel corso del giudizio che il contratto non fosse stato sottoscritto dalla Banca, quest’ultima, inoltre non aveva l’onere di produrre il contratto di conto corrente sottoscritto da entrambe le parti.
Il giudicante, pertanto, sosteneva che l’istituto di credito, il quale aveva prodotto copia del contratto sottoscritta dal solo cliente, non aveva l’onere di fornire anche quella da lei sottoscritta al momento della stipula, e che la mancata produzione non implicava necessariamente l’inesistenza di quella sottoscritta dall’istituto di credito.
Alla luce delle suesposte ragioni, il Tribunale rigettava le domande dell’attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
CONTRATTO BANCARIO: VALIDO ANCHE SE SOTTOSCRITTO DAL SOLO CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA BANCA È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. Cataldi | 28.12.2016 | n.4571
CONTRATTI BANCARI: VALIDI NELL’IPOTESI DI SOTTOSCRIZIONE SOLTANTO DA PARTE DEL CORRENTISTA
IL TRIBUNALE NON ADERISCE ALL’ORIENTAMENTO DELLA SUPREMA CORTE (N. 5919/2016 E N. 8395/2016)
Sentenza | Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa Cristina Giovanna Cilla | 26.11.2016 | n.502
CONTRATTI BANCARI: SUFFICIENTE LA SOLA FIRMA DEL CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DELLA BANCA È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Tribunale di Parma, dott. Giacomo Cicciò | 30.09.2016 | n.1199
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