In materia di contratti bancari, la disciplina della forma di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 154 del 1992 e, successivamente, l’art. 117, comma 2, del t.u.b., prevede che il C.I.C.R. può stabilire che determinati contratti, per motivate ragioni tecniche, possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta.
Sicchè, con riferimento al contratto di apertura di credito, tale onere è attenuato nelle ipotesi in cui esso sia già previsto e disciplinato, con indicazione delle sue condizioni economiche, da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte- Rel. Velotti nella sentenza n. 2738 del 28.10.2021.
Nel caso di specie, una società aveva stipulato dei contratti di conto corrente con la banca, convenuta in giudizio per ottenere la restituzione delle somme asseritamente indebitamente pagate alla stessa. Contro la sentenza di primo grado che la vedeva soccombente, proponeva gravame alla Corte d’Appello territorialmente competente.
Orbene, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate in virtù di clausole nulle deve provare che non sussisteva, all’epoca del pagamento, una causa che lo giustificasse: tale onere probatorio va esplicato attraverso la produzione del contratto contenente le clausole asseritamente invalide. Il diritto di ottenere la documentazione relativa alle operazioni bancarie, ai sensi dell’art. 119 comma TUB, può essere esercitato anche in sede giudiziale, ex art. 210 cp.c., purchè tale documentazione fosse stata già oggetto di richiesta da parte del cliente alla banca e questa non vi abbia giustificatamente adempiuto.
Relativamente, poi, ai contratti di affidamento o apertura di credito, la disciplina della forma di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 154 del 1992 e, successivamente, l’art. 117, comma 2, del t.u.l.b., prevede che il C.I.C.R. può stabilire che determinati contratti, per motivate ragioni tecniche, possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta: detto Comitato ha il potere di emanare disposizioni che integrano la legge e, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi e che, perciò, costituiscono norme di rango secondario, la cui legittimità non è esclusa dalla mancata indicazione delle motivate ragioni tecniche della deroga, dovendo l’onere della motivazione ritenersi adempiuto mediante l’indicazione del tipo di contratto e la precisazione che esso deve riferirsi ad operazioni e servizi già individuati e disciplinati in contratti stipulati per iscritto.
Ciononostante, l’obbligo di forma scritta prevista ad substantiam per i contratti bancari, è attenuato con riguardo a quelli di apertura di credito, qualora le sue condizioni economiche siano già disciplinate da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto.
Per tali ragioni, la Corte d’Appello rigettava il gravame condannando la parte appellante alla refusione delle spese di lite.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno