Provvedimento segnalato dall’ Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
Per soddisfare la funzione protettiva sottesa alla prescrizione di forma prevista dall’art. 23 TUF è sufficiente che il contratto sia sottoscritto dal solo cliente: la sottoscrizione unilaterale consente infatti alla parte debole di prendere visione delle condizioni contrattuali, redatte per iscritto, e di esprimere una consapevole volontà di adesione al regolamento contrattuale così come risultante dal documento sottoscritto.
La sola sottoscrizione del cliente soddisfa, anche eventuali esigenze di certezza che si volessero ritenere sottese al requisito di forma, infatti la Banca, in ragione della natura relativa della nullità sancita dall’art. 23, comma 3, TUF, non potrà mai far valere la nullità del contratto per mancanza della sua sottoscrizione e pertanto non potrà mai dedurre in giudizio che il contratto non è stato concluso o che le clausole ivi contenute sono nulle in ragione della mancanza della sua sottoscrizione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Terni, Dott.ssa Dalila Satullo con la sentenza n. 1061, del 21 dicembre 2016.
Nel caso in oggetto, degli investitori convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale, la Banca, lamentando il compimento da parte dell’Istituto di credito, tramite il promotore finanziario, di una serie di operazioni finanziarie senza aver prima acquisito, informazioni sul loro profilo di rischio, eccependo, la nullità del contratto-quadro, nonché dei singoli ordini di acquisto, per difetto di sottoscrizione da parte della convenuta, richiamando a sostegno delle proprie ragioni, la sentenza della Corte di Cassazione n. 5919 del 2016.
La Banca si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree deducendo, tra l’altro, il fatto che gli investitori in sede di conclusione del contratto si erano rifiutati di fornire informazioni in ordine alla loro situazione finanziaria ed al proprio profilo.
Il Giudice adito, pronunciandosi sulla questione relativa alla nullità del contratto quadro sottoscritto dal solo cliente, osservava che l’orientamento della Cassazione invocato dagli investitori a sostegno delle proprie pretese doveva essere disatteso.
La Suprema Corte, con sentenza n. 5919/2016, specificamente, ha affermato che perché possa ritenersi integrata la forma scritta a pena di nullità qualora il contratto sia stato concluso mediante scambio di proposta ed accettazione in atti separatati, è necessaria la produzione in giudizio di entrambi i documenti, aggiungendo, inoltre, che il deposito da parte della Banca del contratto sottoscritto solo dal cliente, potrebbe al più determinare il perfezionamento ex nunc del contratto, senza alcun effetto sanante per il passato, stante il divieto di convalida previsto dall’art. 1423 c.c.
Il Tribunale di Terni si discostava dal richiamato orientamento giurisprudenziale, affermando, da una parte, che la nullità per difetto di forma prevista dall’art. 23 TUF, è una mera nullità di protezione posta a tutela del cliente investitore, dall’altra, che per soddisfare la funzione protettiva sottesa alla prescrizione di forma prevista dall’art. 23 TUF, doveva ritenersi sufficiente la sottoscrizione del contratto da parte del solo cliente: ad avviso del Giudice, il legislatore ha voluto assicurare, in altri termini, la ricezione da parte del cliente, in occasione della conclusione del contratto, di un’adeguata informazione precontrattuale, propedeutica alla manifestazione di un consenso consapevole.
Per le ragioni sopra esposte, il Giudice rigettava, limitatamente ai profili esaminati, la domanda proposta dall’investitore, ritenendo sufficiente la sola sottoscrizione unilaterale del documento contrattuale da parte del cliente.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti articoli pubblicati in Rivista:
IL CLIENTE NON DEVE ABUSARE DEGLI STRUMENTI DI PROTEZIONE
Sentenza | Tribunale Ancona, dott. Maria Letizia Mantovani | 25.01.2017 | n.119
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI SOLTANTO DAL CLIENTE
IL TRIBUNALE SPIEGA LE RAGIONI DEL DISSENSO RISPETTO ALL’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (N. 5919/2016 E 8395/2016)
Sentenza | Tribunale di Bergamo, dott.ssa Laura Brambilla | 11.01.2017 | n.26
CONTRATTO BANCARIO: VALIDO ANCHE SE SOTTOSCRITTO DAL SOLO CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA BANCA È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. Cataldi | 28.12.2016 | n.4571
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