Il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate all’istituto di credito, deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l’esecuzione della prestazione e l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa. Egli ha, pertanto, l’obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.
Non può essere ordinata l’esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.
È insufficiente la produzione dei soli contratti di apertura di credito in conto corrente, poiché, nonostante il collegamento sussistente tra l’apertura di credito e il conto corrente, i rapporti tra i due negozi conservano una loro causa autonoma.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca, con la sentenza n. 226 del 10 marzo 2022.
Accadeva che una società correntista conveniva in giudizio la banca per veder dichiarata l’usurarietà dei tassi applicati, l’anatocismo e l’illegittimità degli oneri e dei costi applicati.
Si costituiva la banca, che contestava il mancato assolvimento dell’onere probatorio in relazione alla mancata allegazione – da parte dell’attore – in quanto mancava la documentazione necessaria a sostenere le ragioni della società correntista.
Veniva ammessa CTU contabile e successivamente la causa veniva assegnata a sentenza.
Il Tribunale rilevava che la mancata produzione del negozio di conto corrente e degli estratti conto completi andava a scapito dell’attrice, poiché – trattandosi del soggetto che agisce in ripetizione – era la parte gravata dal relativo onere probatorio, valorizzando che la correntista, peraltro, non aveva mai contestato di avere sottoscritto il contratto né di averne ricevuta una copia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 117 TUB, né di avere ricevuto regolarmente gli estratti conto.
Per tale ragione il Giudice – ritenendo assorbente la questione relativa al mancato assolvimento dell’onere probatorio – rigettava la domanda con condanna alle spese di lite e di CTU.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
La domanda è inammissibile nell’ipotesi di perdurante apertura del conto
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 02.09.2021 | n.899
Il cliente ha l’onere di produrre scritti che documentino la nullità delle clausole
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni-Rel.Falabella | 19.01.2022 | n.1537
INDEBITO: onere del cliente di produrre l’intera sequenza degli estratti conto
La serie ininterrotta dovrà partire dall’inizio del rapporto
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484
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