In tema di nullità negoziali nei rapporti con le Banche, caratterizzandosi le nullità di protezione per una precipua natura ancipite, siccome funzionali nel contempo alla tutela di un interesse tanto generale (l’integrità e l’efficienza del mercato) quanto particolare/seriale (quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti), la rilevazione officiosa delle stesse, in mancanza della quale risulterebbe frustrata o comunque sminuita la funzione di tutela del bene primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole, incontra il limite della conformità del rilievo al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, in tal modo evitandosi che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall’orbita della tutela.
Ne consegue che è illegittima la decisione in cui, ai fini dell’esclusione della natura ripristinatoria delle rimesse affluite sul conto corrente intrattenuto dal correntista con la banca, il giudice ha ritenuto insussistente una apertura di credito, per il solo fatto che il correntista non ha fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, affermandone la nullità, per difetto del requisito di cui all’art. 117, comma primo, del D.Lgs. n. 385 del 1993, senza considerare che la rilevazione di tale vizio non corrisponde all’interesse del correntista, al quale resta in tal modo precluso l’accoglimento della domanda di rideterminazione del saldo del conto e di condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Acierno – Rel. Mercolino, con la ordinanza n. 2338 del 24 gennaio 2024 con la quale ha accolto il primo motivo del ricorso presentato dal fideiussore nei confronti della banca avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva escluso la possibilità di provare l’avvenuta stipulazione di un contratto di apertura di credito in forma orale o per fatti concludenti, con mezzi diversi dalla produzione di un documento scritto.
Il ricorrente, in particolare, affermava che la nullità del contratto bancario per difetto di forma costituisce una nullità di protezione, che può essere fatta valere soltanto dal cliente, sostenendo che, ove la declaratoria del vizio non risponda all’interesse di quest’ultimo, non può negarsi allo stesso la possibilità di fornire la prova del contratto anche mediante la produzione di estratti conto, riassunti scalari o report della Centrale dei Rischi.
In accoglimento di tale tesi, e dichiarati assorbiti gli altri motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SI TRATTA DI “FIDO DIVERSAMENTE PROVATO” O “FIDO DA ESTRATTO CONTO”
Sentenza | Tribunale di Firenze, Giudice Umberto Castagnini | 17.07.2023 | n.2185
INDEBITO: IRRILEVANTE IL FIDO DI FATTO, OCCORRE IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO
E’ ONERE DEL CORRENTISTA DIMOSTRARE L’ESISTENZA DELL’AFFIDAMENTO
Sentenza | Corte d’Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Coccetti | 15.02.2021 | n.184
L’ART. 117 TUB NON HA EFFICACIA RETROATTIVA
Sentenza | Corte d’Appello di Bari, Rel. Colella | 03.08.2020 | n.1462
INDEBITO/PRESCRIZIONE: IRRILEVANTE IL FIDO DI FATTO, OCCORRE IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO
LA FORMA SCRITTA È RICHIESTA AD SUBSTANTIAM PER CUI È IMPOSSIBILE FONDARE L’ACCERTAMENTO DELL’AFFIDAMENTO SU PROVE INDIRETTE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara, Cons.- Rel. Nazzicone | 30.10.2018 | n.27705
NON È NECESSARIA L’INDICAZIONE DI SPECIFICHE RIMESSE SOLUTORIE
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 31.12.2020
TALE PROVA PUÒ ESSERE FORNITA SIA CON LA PRODUZIONE DEL CONTRATTO, SIA ATTRAVERSO ALTRI ELEMENTI PURCHÉ UNIVOCI E CONCLUDENTI
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 07.07.2023 | n.5688
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