ISSN 2385-1376
Testo massima
Con riferimento ai contratti bancari per i quali è prevista la forma scritta “ad substantiam”, la banca che non abbia sottoscritto l’atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto. In tal caso, la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante.
Il Tribunale di Milano con la sentenza depositata in data 4 agosto 2014 ha affrontato il tema della nullità del contratto di conto corrente e di quello di finanziamento ai sensi dell’art. 117 D. Lgs. n. 385/1993 T.U.B., occupandosi di stabilire cosa accada nel caso in cui difetti l’accettazione scritta da parte della banca delle proposte negoziali del cliente.
Il Tribunale ha preliminarmente evidenziato che “la nullità per difetto di forma scritta ex art. 117 T.U.B. è relativa, rilevabile solo dal cliente, in quanto la sanzione della nullità è prevista a protezione del cliente e non anche a tutela della banca“.
Nel caso de quo la banca opposta ha prodotto nella fase monitoria i documenti firmati dal cliente con la dicitura “per la banca”. Il Tribunale da ciò desume che al cliente sia stata consegnata la copia con la sottoscrizione della banca e che il contratto si sia pertanto perfezionato con lo scambio delle dichiarazioni negoziali sottoscritte da cliente e banca, non essendo necessaria ex art. 117 T.U.B. la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti.
Nel caso in esame, secondo il giudice di merito, è evidente la volontà manifestata dalla banca nel corso del rapporto di volersi avvalere della dichiarazione negoziale sottoscritta dalla cliente, avendo la banca prodotto i documenti contrattuali a corredo della fase monitoria.
Per il Tribunale di Milano, che si uniforma alla giurisprudenza costante della Suprema Corte (ex plurimis. Cass. n. 4564/12, Cass. 16.10.69, n. 3338), “tale volontà si desume dall’invio degli estratti conto alla correntista, da cui si evince che nel corso del rapporto sono state applicate dalla banca le condizioni concordate nel contratto sottoscritto dalla cliente e tale volontà realizza un valido equivalente della sottoscrizione della banca eventualmente mancante, con conseguente perfezionamento del contratto” .
Sulla base di tali motivazioni il Tribunale di Milano ha pertanto respinto la domanda proposta dall’opponente.
Sul punto si segnalano i seguenti precedenti giurisprudenziali:
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Mario Suriano | 30-07-2014 n.11281/2014
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 12-11-2013
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice dott. Gianluigi Morlini | 14-05-2013 n.841
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 499/2014