Provvedimento segnalato dall’Avv. Francesco Balestrazzi del Foro di Catania
E’ legittimo il recesso operato dalla banca dal rapporto di conto corrente in caso di notevole esposizione debitoria.
Quanto al profilo della restituzione del saldo debitorio, le c.d. clausole bancarie uniformi, prevedono la possibilità per l’istituto bancario di richiedere, sostanzialmente immediatamente, la restituzione del debito per capitale ed interessi.
La clausola in oggetto è valida in quanto il termine di 15 giorni previsto, per la restituzione del saldo, dal II comma dell’art. 1845 c.c. (espressamente indicato per l’ipotesi di recesso per giusta causa, ma analogicamente applicabile all’ipotesi di recesso ad nutum) può essere derogato per accordo delle parti, in quanto inerente allo svolgimento di un rapporto di natura patrimoniale pienamente disponibile.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Catania, Pres. Puglisi – Rel. Marino, con l’ordinanza del 20.06.2016, pronunciandosi su di un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso un’ordinanza ex art. 700 c.p.c. proposto da una banca.
Nel caso di specie, la società correntista e i garanti adivano con ricorso il Tribunale di Catania chiedendo che fosse ordinato alla Banca resistente di non procedere a segnalazione presso la Centrale Rischi (ovvero di procedere a cancellazione) e di ripristinare le condizioni contrattuali relative al contratto di conto corrente con affidamento e conto anticipi fatture con affidamento. Esponevano, al riguardo: che la Banca aveva comunicato il recesso immediato dai predetti rapporti, con invito al rientro nel termine di tre giorni; che il recesso operato fosse illegittimo, perché non preceduto da alcun preavviso; che in ogni caso non sussistevano ragioni per disporre il recesso tenuto conto del normale andamento dei rapporti e della situazione di solidità economico/finanziaria della società correntista.
La Banca si costituiva in giudizio rilevando la legittimità del proprio operato.
Il Tribunale accoglieva la domanda, rilevando l’illegittimità del recesso, con conseguente ordine alla banca di procedere al ripristino delle linee di credito ed alla cancellazione delle segnalazioni.
La banca quindi proponeva reclamo avverso la citata ordinanza, sulla scorta del fatto che il primo giudice aveva erroneamente rilevato la illegittimità del recesso, mentre invece erano state rispettate le pattuizioni contrattuali (anche in senso più favorevole al correntista), e che in ogni caso la correntista non aveva rispettato la modifica delle condizioni contrattuali con cui l’affidamento del conto corrente era stato ridotto ed era stato pattuito l’esaurimento dell’affidamento del conto anticipi. Esponeva – infatti – che la correntista non solo si manteneva costantemente al di sopra dell’affidamento concesso per il conto corrente, ma in particolare non procedeva al rientro dell’affidamento del conto speciale.
l reclamati si costituivano opponendosi alla richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.
Il Collegio ha ritenuto fondato il reclamo considerando che, in relazione al recesso operato dalla banca dal rapporto di conto corrente, è evidente, nel caso di specie, che legittimamente la banca ha esercitato tale facoltà – peraltro contrattualmente riconosciuta, come emergeva dal contratto, che appunto riconosceva alla Banca la facoltà di recedere in qualunque momento, salvo un preavviso non inferiore ad un giorno per la restituzione del saldo dovuto. Quanto, poi, al profilo della restituzione del saldo debitorio, il contratto in esame espressamente faceva riferimento alle c.d. clausole bancarie uniformi, riportate a tergo del contratto di affidamento, e quindi alla possibilità per l’istituto bancario di richiedere, sostanzialmente immediatamente la restituzione del debito per capitale ed interessi.
E la validità della clausola in oggetto è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza, sul presupposto che il termine di 15 giorni previsto, per la restituzione del saldo, dal II comma dell’art. 1845 c.c. (espressamente indicato per l’ipotesi di recesso per giusta causa, ma analogicamente applicabile all’ipotesi di recesso ad nutum) possa essere derogato per accordo delle parti in quanto inerente allo svolgimento di un rapporto di natura patrimoniale pienamente disponibile. Ne deriva che la richiesta di restituzione del saldo avanzata dalla Banca “immediatamente” dopo la comunicazione del recesso era conforme alle pattuizioni contrattuali.
Ad avviso del giudice, il legittimo recesso operato con riferimento al conto corrente ordinario ha inevitabilmente riflesso sul collegato conto anticipi.
E’ pacifico, infatti, che il conto anticipi va configurato come mera evidenza contabile, in funzione di un’operazione di conguaglio con conseguente unicità dell’operazione economica ed irrilevanza in via autonoma dello stesso. Gli interessi debitori, la commissioni di massimo scoperto e le spese, relativi al conto anticipi sono, invero, direttamente addebitati sul conto ordinario secondo la tecnica della girocontazione delle competenze (cfr. Trib. Treviso, Sez. II, 24/02/2014). Ed è altrettanto pacifico che sia innegabile come tra «conti anticipi» e «conto corrente di corrispondenza» ricorra quantomeno un collegamento negoziale in forza del quale gli interessi ed il capitale (a debito o a credito) rivenienti dai primi si riversano nel secondo. Può quindi sostenersi che unica è l’operazione economica di finanziamento ed unico è il rapporto creditizio ancora in essere, con tutte le conseguenze.
Per tali ragioni, il Tribunale di Catania ha accolto il reclamo proposto dalla Banca e condannato i reclamati al pagamento delle spese processuali.
Per altri precedenti si veda:
APERTURA DI CREDITO: è legittimo il recesso se il termine di preavviso è fissato in un giorno
A patto che il contratto sia stipulato a tempo indeterminato e che le parti siano “professionisti”
Sentenza | Tribunale di Cassino, dott. Salvatore Scalera | 24.05.2014 | n.67
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