Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’Impresa
Il requisito della forma scritta nei contratti bancari, posto a pena di nullità dall’art. 117, comma 3, TUB, azionabile dal solo cliente ex art. 127, comma 2, TUB, va inteso in senso funzionale, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente.
E’ sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo e non anche quella dell’istituto di credito, il cui consenso può desumersi sulla base dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Questi i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, Pres. Antonio Didone, Cons. Rel. Giuseppe Fichera, n.16362 del 21 giugno 2018.
Una BANCA proponeva opposizione avverso lo stato passivo del fallimento di una società, nel quale era stata respinta la domanda di insinuazione relativa ad un conto corrente aperto dalla società poi dichiarata fallita.
Il Tribunale di Venezia respinse l’opposizione, rilevando che l’opponente BANCA in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento non aveva dato prova della stipula del contratto di conto corrente, considerato che l’unico documento prodotto con data certa non recava la sottoscrizione dell’istituto di credito.
Avverso il suddetto decreto, la BANCA proponeva ricorso per Cassazione ritenendo che la nullità sancita dall’art. 117 TUB per difetto di forma è posta nell’interesse del solo cliente, pertanto il vincolo di forma imposto dal legislatore deve essere inteso sulla base della funzione propria della norma ovvero di protezione del cliente e non collegarsi automaticamente alla disciplina generale sulla nullità, pertanto era da ritenersi rispettato il requisito della forma, in quanto il contratto era stata redatto per iscritto, sottoscritto dal solo cliente essendo non necessaria la sottoscrizione della BANCA, infine era stata consegnata una copia al cliente.
La Suprema Corte ha richiamato il dictum delle Sezioni Unite, con la decisione del 16/01/2018, n.898 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratto-quadro-monofirma-sufficiente-la-sola-sottoscrizione-dellinvestitore), che in tema di servizi di investimento, aveva affermato la liceità del contratto quadro anche ove sottoscritto dal solo investitore, non essendo necessaria la contestuale sottoscrizione dell’intermediario finanziario.
La Corte, aderendo ai rilievi giuridici di parte ricorrente ed associandosi al principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ha ritenuto che anche nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dall’art. 117, comma 3, TUB, azionabile dal solo cliente ex art. 127, comma 2, TUB, va inteso non applicando la disciplina generale sulle nullità negoziali per difetto di forma, ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Infine, i Supremi Giudici hanno chiarito che, come per i contratti quadro nell’ambito della intermediazione mobiliare, anche per i contratti bancari, compreso quello di conto corrente, affinché sia rispettato il requisito della forma scritta è sufficiente che il contratto venga sottoscritto soltanto dal cliente, potendosi desumere il consenso della banca dall’apertura del conto e la sua concreta operatività.
Per le sopra esposte ragioni la Suprema Corte ha accolto il ricorso, rinviando ad altra sezione del Tribunale territoriale, in diversa composizione anche al fine di decidere sulle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CONTRATTO QUADRO MONOFIRMA: È SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DELL’INVESTITORE
NON È NECESSARIA LA FIRMA DELL’INTERMEDIARIO IL CUI CONSENSO PUÒ DESUMERSI PER FACTA CONCLUDENTIA
Sentenza | Cassazione Civile Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. Di Virgilio | 16.01.2018 | n.898
CONTRATTI BANCARI: ESCLUSA NULLITÀ OVE MANCHI SOTTOSCRIZIONE DI UNA DELLE PARTE
LA RELATIVA PRODUZIONE IN GIUDIZIO EQUIVALE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI COLUI CHE LO HA DEPOSITATO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Diego Ragozini | 07.11.2017 | n.10958
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI SOLTANTO DAL CLIENTE
SODDISFATTO IL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA CON LA SOTTOSCRIZIONE DI UN MODULO PREDISPOSTO DALLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Alessandria, Giudice Patrizia Cazzato | 31.10.2017 | n.990
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