Segnalato da Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
L’eccezione di nullità del contratto quadro per mancanza di forma scritta deve estendersi a tutti i negozi derivati dal rapporto geneticamente viziato; l’investitore non può liberamente orientare l’eccezione di nullità ed i conseguenti effetti caducatori agli investimenti che abbiano determinato delle perdite, non estendendo gli effetti della dedotta nullità al complessivo rapporto negoziale.
È censurabile l’uso selettivo dell’azione di nullità in luogo dell’azione risarcitoria prevista dall’ultimo comma dell’art 23 TUF in relazione alle omesse informazioni specifiche dovute per singole operazioni, in assenza della necessaria correlazione tra situazione giuridica sostanziale ed oggetto del processo, nonché in relazione al principio di concentrazione della tutela derivante dal medesimo rapporto negoziale.
È da condannare la condotta di chi, sfruttando una posizione di vantaggio conferita ex lege, anche in violazione del disposto di cui all’art. 88 c.p.c., abbia abusato degli strumenti processuali e dei poteri connessi all’azione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Ancona, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, con sentenza n. 119 del 25 gennaio 2017.
Nel caso in oggetto, un investitore nell’ambito di una controversia in materia di intermediazione finanziaria, conveniva in giudizio la banca lamentando la nullità del contratto-quadro per carenza di forma scritta ex art. 23 TUF.
La Banca convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, deducendo, inoltre, che l’investitore aveva ricevuto una serie di rimborsi dalla società emittente i titoli da lui acquistati.
Il Tribunale evidenziava preliminarmente che la normativa in materia di contratti relativi alla prestazione dei servizi immobiliari richiede, ex art. 23 TUF, che gli stessi siano redatti per iscritto a pena di nullità.
Nella specie, l’investitore – secondo la prassi all’epoca vigente – aveva sottoscritto un modulo della Banca, formulato sotto forma di dichiarazione resa dal cliente, che costituiva l’accettazione esplicita della proposta contrattuale contenuta nel modulo prestampato.
Il giudice adito, al fine di chiarire quale valore attribuire al predetto documento, non recante la firma del funzionario della banca, ha ritenuto di doversi discostare dall’orientamento espresso della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5919/2016 secondo cui, “in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione” “con effetti “ex nunc” e non “ex tunc”, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano”; con la conseguenza “che tale meccanismo non opera se l’altra parte abbia “medio tempore” revocato la proposta”.
Condividendo le conclusioni espresse da altra giurisprudenza di merito, il giudicante ha ritenuto che detta sentenza costituisse, essa stessa, una prova della non della non essenzialità della sottoscrizione al fine di conferire valore alla scrittura privata, in quanto la stessa Corte a fronte del contratto sottoscritto dal solo cliente, riconosceva allo stesso piena efficacia, anche se con effetti ex nunc.
Pertanto, riteneva che se la produzione in giudizio del contratto può determinare la prova della conclusione dello stesso, parimenti, specifici comportamenti concludenti, possono sopperire alla mancata sottoscrizione del testo negoziale scritto da uno dei contraenti.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2702 c.c., la scrittura privata redatta per iscritto e sottoscritta dalle parti, fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, di conseguenza solo il firmatario dell’atto può togliere la piena efficacia alla scrittura, disconoscendola.
Nella fattispecie, il Tribunale, affermava che l’avvenuta e reiterata esecuzione del contratto, unita alla sua mancata contestazione ed al suo mancato disconoscimento, potevano ben essere identificati alla stregua di comportamenti concludenti rispetto alla volontà di dare esecuzione a quel contratto scritto.
Ancora, il giudice a quo evidenziava che il vincolo della forma scritta previsto dall’art. 23 TUF, è finalizzato a tutelare la parte debole del rapporto, ossia l’investitore, al fine di consentire l’acquisizione di adeguata consapevolezza dell’operatività e dei rischi in ambito finanziario rispetto all’intermediario, operatore professionale del settore.
Di conseguenza, se la domanda del cliente investitore presuppone proprio la nullità ab origine del rapporto per assenza del contratto quadro, nell’ipotesi in cui poi il testo negoziale abbia per anni avuto esecuzione, per volontà e nell’interesse dello stesso investitore, la predetta esecuzione è idonea ad escludere in radice la dedotta invalidità.
Argomentava, ancora, il giudice che l’eccezione di nullità del contratto quadro, doveva a rigore estendersi a tutti i negozi derivati dal rapporto geneticamente viziato e non solo agli investimenti che avevano determinato delle perdite per l’investitore. A supporto, richiamava l’orientamento della giurisprudenza di legittimità la quale ha più volte censurato la condotta di chi, sfruttando una posizione di vantaggio conferita ex lege, anche in violazione del disposto di cui all’art. 88 c.p.c., abbia abusato degli strumenti processuali e dei poteri connessi all’azione (Cass. S.U. n. 23726/2007).
Alla luce delle suesposte motivazioni, rigettava la domanda dell’investitore condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti articoli pubblicati in rivista:
CONTRATTO BANCARIO: VALIDO ANCHE SE SOTTOSCRITTO DAL SOLO CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA BANCA È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. Cataldi | 28.12.2016 | n.4571
CONTRATTO QUADRO: LA SOTTOSCRIZIONE NON È REQUISITO INDEFETTIBILE DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ
ANCHE IN MANCANZA, È COMUNQUE IDONEO A PRODURRE OGNI EFFETTO
Sentenza | Corte Appello L’Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Cimini | 12.10.2016 | n.1055
CONTRATTI BANCARI: SUFFICIENTE LA SOLA FIRMA DEL CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DELLA BANCA È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Tribunale di Parma, dott. Giacomo Cicciò | 30.09.2016 | n.1199
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