Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
Si aderisce pienamente all’ormai costante orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, sebbene l’art. 117 del Testo unico bancario, nel disciplinare i requisiti di forma dei contratti, preveda al primo comma che questi ultimi “sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”, proseguendo al comma terzo che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”, ove il contratto è stato predisposto dalla banca mediante la propria modulistica, l’unica sottoscrizione rilevante è quella del cliente, ove seguita dall’esecuzione del rapporto.
La mancanza della sottoscrizione da parte della banca, dunque, non inficia la validità del contratto, in quanto la normativa di cui all’art. 117 del TUB si intende posta a “protezione” del cliente e le relative formalità devono ritenersi rispettate se il contratto è sottoscritto solo da quest’ultimo.
Ciò non implica una deroga alle ordinarie regole civilistiche in materia di conclusione del contratto, poichè il perfezionamento del vincolo contrattuale avviene mediante la manifestazione, da parte della banca, della volontà di dar corso a quelle pattuizioni sottoscritte dal cliente, tramite esternazioni che possono consistere ad esempio, nella comunicazione degli estratti conto, fino anche alla produzione in giudizio del contratto stesso, che equivale a sottoscrizione.(cfr. ex multis Tribunale Reggio Emilia 28.4.2015, Trib.Napoli 30.09.2014, Trib.Milano 04.08.2014).
Questi i principi espressi dal Tribunale di Ascoli Piceno, Dott.ssa Mariangela Fuina con la sentenza n. 87 del 31.01.2017.
Nel caso di specie una società correntista ed i fideiussori convenivano in giudizio la Banca con la quale intrattenevano rapporti di conto corrente e conto anticipi, al fine di accertare l’applicazione sugli stessi di interessi asseritamente usurari e chiedendo, per l’effetto, la declaratoria di nullità di detti contratti e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Si costituiva in giudizio la Banca, instando per il rigetto della domanda attrice in quanto infondata, inammissibile ed improcedibile.
Alla prima udienza venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, all’esito del quale veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni ove i garanti eccepivano la nullità dei contratti oggetto di causa per mancata sottoscrizione ad opera dell’Istituto di credito convenuto.
In merito a siffatta eccezione, il Tribunale ha ritenuto di dover aderire all’ – ormai costante – orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, sebbene l’art. 117 del TUB, preveda al primo comma la necessaria redazione in forma scritta dei contratti bancari, comminando, in violazione, la sanzione della nullità, nel caso in cui il contratto sia stato predisposto dalla banca mediante la propria modulistica, l’unica sottoscrizione rilevante è quella del cliente, ove seguita dall’esecuzione del rapporto.
Il giudice ha quindi specificato che la mancanza della sottoscrizione da parte della banca, non inficia la validità del contratto, in quanto la normativa di cui all’art. 117 del TUB si intende posta a “protezione” del cliente e le relative formalità devono ritenersi rispettate se il contratto è sottoscritto solo da quest’ultimo.
Peraltro, a parere del giudicante, siffatta impostazione non implica una deroga alle ordinarie regole civilistiche in materia di conclusione del contratto, poichè il perfezionamento del vincolo contrattuale avviene mediante la manifestazione, da parte della Banca, della volontà di dar corso a quelle pattuizioni sottoscritte dal cliente, tramite esternazioni che possono consistere ad esempio, nella comunicazione degli estratti conto, fino anche alla produzione in giudizio del contratto stesso, che equivale a sottoscrizione.
Ciò posto, non essendo stato contestato, che le rispettive controparti del rapporto contrattuale avessero dato a quest’ultimo esecuzione, il giudice si è pronunciato per il rigetto dell’eccezione proposta.
Quanto alle ulteriori deduzioni e richieste, il Tribunale marchigiano ha osservato che la mancata produzione dei contratti e dei decreti ministeriali di determinazione del tasso soglia, in relazione alla usurarietà oggettiva dei tassi applicati, nonché la mancata indicazione dello stato di bisogno degli attori, relativamente all’usura soggettiva, integra un difetto di attività probatoria in ordine ai presupposti fondanti la domanda, non potendosi l’attore limitare ad allegazioni generiche, in quanto finirebbe “con il rendere l’azione proposta meramente esplorativa”, circostanza che, peraltro, rende del tutto inammissibile la CTU, la quale avrebbe funzione esplorativa non solo in ordine a quanto frammentariamente documentato ma anche e soprattutto rispetto a quanto non allegato da parte attrice.
Ritenendo, dunque, le allegazioni e le contestazioni formulate dagli attori generiche e, come tali, inammissibili, il Tribunale si è pronunciato per il rigetto della domanda condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL CLIENTE NON DEVE ABUSARE DEGLI STRUMENTI DI PROTEZIONE
Sentenza | Tribunale Ancona, dott. Maria Letizia Mantovani | 25.01.2017 | n.119
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI SOLTANTO DAL CLIENTE
IL TRIBUNALE SPIEGA LE RAGIONI DEL DISSENSO RISPETTO ALL’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (N. 5919/2016 E 8395/2016)
Sentenza | Tribunale di Bergamo, dott.ssa Laura Brambilla | 11.01.2017 | n.26
CONTRATTO BANCARIO: VALIDO ANCHE SE SOTTOSCRITTO DAL SOLO CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA BANCA È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. Cataldi | 28.12.2016 | n.4571
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