ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di contratti bancari, nell’ipotesi in cui non risulti una copia firmata da parte della banca, ai fini del perfezionamento, della validità e dell’efficacia del contratto, la firma dell’istituto di credito non è da reputarsi necessaria, qualora risultino la predisposizione del contratto medesimo da parte della banca, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente. Tali requisiti, invero, rendono non necessaria l’ulteriore approvazione del proponente, dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da lui predisposto. Infatti, la forma scritta può essere integrata dalla semplice sottoscrizione di un contraente per accettazioni delle dichiarazioni provenienti dall’altro, e comunque la dichiarazione di volontà di avvalersi della scrittura privata da parte del contraente che non l’abbia sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione anche quando non avvenga in sede giudiziale.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Torino, dott.ssa Cecilia Marino, con la sentenza n. 3993, depositata in data 01.06.2015 relativamente al contenzioso tra una banca e il correntista in tema di contratti bancari.
Tra le varie questioni sollevata dal cliente attore, tutte risolte in senso favorevole all’istituto di credito (con eccezione di quella in tema di commissione di massimo scoperto), particolarmente interessante appare quella relativa alla eccezione di nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta del contratto. Molto frequente è, infatti, il caso in cui il contratto di conto corrente non venga sottoscritto dall’istituto di credito, ma unicamente dal correntista.
Ebbene, il Tribunale di Torino, allineandosi ad un orientamento di legittimità ormai consolidato, ha risolto la questione affermando che “la firma della banca non è da reputare necessaria qualora risulti la predisposizione del contratto da parte dello stesso istituto, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente, fatti che rendono non necessaria l’ulteriore approvazione del proponente, dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da lui predisposto“.
Il Giudice adito ha posto a fondamento della decisione in commento anche un altro precedente della Cassazione, rappresentato dalla sentenza n. 4564/2012, con cui gli Ermellini hanno precisato che “anche a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l’intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziano la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto), con conseguente perfezionamento dello stesso“.
Si evidenzia altresì che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Torino risulta confortata anche da una recente giurisprudenza di legittimità che, muovendo dalla ratio dell’art. 117 T.U.B., che ha come scopo la protezione del correntista contraente debole e la valorizzazione di esigenze di chiarezza e trasparenza informativa, non ritiene nemmeno necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso de quo, risulti la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente (cfr. App. Torino n. 595/2012; Trib. Novara n. 569/2012; Trib. Milano 21.2.12; Trib. Monza 13.5.2012; Trib. Milano 14268/2013, Trib. Mantova 16.2.2015).
Del pari infondate le ulteriori censure sollevate dai clienti relative alla presunta applicazione di interessi anatocistici al contratto di mutuo, in conseguenza del sistema di ammortamento alla francese, nonché all’applicazione di interessi asseritamente usurari.
Con riguardo al primo profilo, il Tribunale ha ribadito che “la costruzione del piano di ammortamento alla francese avviene mediante una ben precisa formula matematica per il conteggio della rata, che non determina affatto l’applicazione d’interessi composti o diversi rispetto a quelli pattuiti in contratto. In ogni rata, infatti, viene compresa una quota d’interessi pari agli interessi semplici maturati nel periodo (semestre, anno, ecc.), sul debito residuo in linea capitale, mentre la quota capitale è pari alla differenza tra l’ammontare della rata e l’importo degli interessi così calcolato: ad ogni rata il cliente si trova dunque a dover corrispondere esclusivamente gli interessi semplici posticipati, al tasso stabilito, maturati nel periodo trascorso sul capitale residuo precedente”.
Relativamente, invece, alla dedotta usura oggettiva, il Giudice ha chiarito che “non può essere condivisa l’asserzione di parte attrice secondo cui sul finanziamento citato è applicato un tasso usuraio. Tasso moratorio e tasso corrispettivo non possono essere sommati in quanto i primi si applicano solo sul debito scaduto mentre i secondi si applicano solo sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale; né viene dedotto che la banca abbia in concreto applicato tale cumulo“.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTO BANCARIO: SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE SEGUITA DALL’ESECUZIONE DEL RAPPORTO
LA FIRMA DEL FUNZIONARIO NON È NECESSARIA TRATTANDOSI DI CONTRATTI FORMATI SU MODULI PREDISPOSTI DALLA BANCA STESSA
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Ciro Caccaviello | 30-09-2014
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI SOLO DAL CLIENTE
LE COMUNICAZIONI DEGLI ESTRATTI CONTO INTEGRANO MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Mario Suriano | 30-07-2014 | n.11281/2014
CONTRATTI BANCARI: SONO VALIDI ANCHE IN ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
LA FORMA SCRITTA È REGOLA PREDISPOSTA NELL’INTERESSE SOSTANZIALE DEL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 12-11-2013
Testo del provvedimento
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