Nei contratti bancari (nella specie contratto di conto corrente) per cui è richiesta la forma scritta “ad substantiam“, non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti.
La produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, come qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purchè la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta.
Questi i principi espressi dalla Cassazione civile, sez. prima, Pres. Carnevale – Rel. Ragonesi, con la sentenza n. 4564 del 22.03.2012.
Nella fattispecie in questione, dei correntisti proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano che, in totale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca e condannato gli appellanti alla restituzione di quanto ricevuto dall’Istituto di credito in esecuzione della sentenza di primo grado.
In particolare, i correntisti lamentavano, tra l’altro, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, commi 1 e 3, in relazione alla nullità del rapporto di conto corrente intervenuto con l’Istituto di credito per inosservanza dell’obbligo di forma nella stipulazione dei relativi contratti, assumendo che il contratto era stato sottoscritto solo da questi ultimi e non dalla Banca e che, comunque, non di contratto si sarebbe trattato ma di una loro dichiarazione unilaterale non comprovante la conclusione del negozio giuridico per iscritto.
La Suprema Corte, rilevato che la Banca aveva depositato in giudizio analoga copia del contratto di conto corrente prodotta dai ricorrenti e che quindi il negozio si era regolarmente concluso nel rispetto della forma scritta, ed evidenziato che l’Istituto di credito convenuto aveva provveduto a comunicare puntualmente gli estratti conto ai ricorrenti, richiamava il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’accertamento dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto costituisce accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
In proposito, il Giudice di legittimità osservava che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta “ad substantiam” non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti e che la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purchè la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta.
Ad avviso degli ermellini, dunque, anche in mancanza di sottoscrizione del contratto da parte della Banca, l’intento di quest’ultima di avvalersi del contratto risultante oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente, doveva ritenersi equipollente alla sottoscrizione, con conseguente perfezionamento dell’accordo contestato.
Sulla base delle argomentazioni suesposte, la Corte rigettava il ricorso limitatamente ai profili esaminati.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: pienamente validi ed efficaci pur in presenza della sottoscrizione del solo cliente
Rilevante il comportamento complessivo tenuto dall’Istituto di credito nel corso del rapporto
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 05.07.2016 |
CONTRATTI QUADRO IRS: validi anche se manca la sottoscrizione della Banca
Non convince il recente orientamento di legittimità, che va disatteso
Ordinanza | Tribunale di Parma, Pres. Mari – Rel. Sinisi | 20.06.2016 |
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE: valido anche in mancanza della firma della banca
Il caso deciso dalla Cassazione con sentenza n. 5919/2016 è assolutamente differente e non estensibile
Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 29.05.2016
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