Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e che tale esperimento obbligatorio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Salerno, Giudice Guerino Iannicelli, con l’ordinanza del 23.07.2019.
Una società ha chiesto la dichiarazione di nullità o inesistenza del contratto di conto corrente intrattenuto con la banca e la condanna della stessa a restituire la somma di denaro. L’istituto di credito ha eccepito la prescrizione quinquennale e/o decennale e ha sollevato l’eccezione di improcedibilità dell’azione.
Tale eccezione è stata ritenuta fondata dal Giudice, in quanto l’art. 5 comma 1-bis del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28, inserito dall’art. 84 comma 1 lett. b) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n 98, dispone che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo e che tale esperimento obbligatorio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
In base alla disposizione richiamata, applicabile al caso di specie per la pendenza della causa, dalla data di deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (23.3.2017), successiva all’entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, prevista dall’art. 84 comma 2 (21.9.2013), la procedibilità dell’azione richiede l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione.
La società correntista, dopo aver indicato nell’indice degli allegati al ricorso, il deposito del verbale di mediazione, ha chiesto vari rinvii per la sua produzione, non essendo presente nei documenti informatici allegati al ricorso telematico, senza tuttavia assolvere all’onere. Né ha chiesto, alla prima udienza, un termine per presentare la domanda di mediazione.
Conseguentemente, le domande giudiziali sono state dichiarate improcedibili e la società è stata condannata al rimborso delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE-RAPPORTI BANCARI: È CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ
LA LOGICA DEFLATTIVA PUÒ ESSERE RISPETTATA ANCHE CON LO STRUMENTO ALTERNATIVO DELL’ART. 128-BIS T.U.B. PER LA RISOLUZIONE CONTROVERSIE
Sentenza | Tribunale di Latina, Giudice Costantino Ferrara | 08.02.2018 | n.336
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-rapporti-bancari-e-condizione-di-procedibilita
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NON UTILMENTE ESPERITA SE ATTIVATA MOLTO TEMPO PRIMA RISPETTO AL PROCESSO
VIENE MENO LA FUNZIONE DEFLATTIVA DEL CONTENZIOSO CHE LE È PROPRIA
Ordinanza | Tribunale di Avellino, Giudice Teresa Cianciulli | 20.01.2018 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-non-utilmente-esperita-se-attivata-molto-tempo-prima-rispetto-al-processo
MEDIAZIONE: GRAVA SU INGIUNTO OPPONENTE ESPERIRE IL TENTATIVO OBBLIGATORIO
IMPROCEDIBILE LA DOMANDA CHE HA INTRODOTTO L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SENZA MEDIAZIONE
Sentenza | Tribunale di Termini Imerese, Giudice Teresa Ciccarello | 11.11.2017 | n.1175
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-grava-ingiunto-opponente-esperire-tentativo-obbligatorio
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