Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
In ragione della natura della nullità ex art. 117 TUB, il requisito della forma scritta deve ritenersi assolto anche se il contratto sia sottoscritto dalla sola parte titolare dell’interesse protetto, ossia dal cliente: in questa eventualità, la finalità perseguita dall’obbligo di forma scritta ex art. 117 TUB di informare il cliente della natura dei servizi bancari offerti e dei relativi costi, risulta pienamente raggiunto.
Il rilievo assume maggiore evidenza con riferimento a quei contratti che, sebbene sottoscritti dal solo cliente, abbiano poi avuto una effettiva esecuzione, concretatasi nella gestione del rapporto di conto da parte della Banca e nella concessione della linea di credito, con rendicontazione periodica del rapporto, attraverso l’inoltro degli estratti conto.
Se la funzione della forma è diretta alla certezza che il cliente abbia concluso un contratto, che contenga gli elementi che la legge prescrive quanto al tasso di interesse ed alle condizioni praticate, e se ciò è coerente con la previsione di una legittimazione unilaterale a far valere la nullità del contratto, il requisito di forma deve ritenersi rispettato anche nel caso in cui difetti la sottoscrizione della Banca che ha predisposto e consegnato il regolamento negoziale al cliente.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pistoia, Dott. Sergio Garofalo, con la sentenza n. 1267 del 19.12.2016.
Nel caso in oggetto, una società correntista proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore della Banca un ingente importo, quale saldo debitore di un conto corrente, di cui lamentava la nullità per difetto di sottoscrizione da parte dell’Istituto di credito, concludendo, tra l’altro, per la revoca del provvedimento monitorio opposto.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In ordine alla dedotta nullità del contratto di conto corrente oggetto di contestazione per difetto di forma scritta, il Tribunale dichiarava non condivisibile il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 5919/2016, 8395/2016 e 7068/2016, secondo cui, per i contratti per i quali la legge prescrive la forma scritta a pena di nullità, è necessaria la produzione in giudizio della scrittura recante le sottoscrizioni di tutti i contraenti, mentre la prova della forma scritta non può essere data per testimoni, se non per caso di incolpevole perdita del documento, né per giuramento o confessione.
Il Giudice adito sottolineava che la nullità di cui agli artt. 117 TUB e 23 TUF si configura come nullità di protezione ed ha la specifica funzione di costringere il predisponente, contraente professionale, a stipulare per iscritto il contratto e ad includervi ogni clausola in modo che il cliente, al momento dell’adesione, sia in grado di conoscere dettagliatamente i servizi bancari resi ed i relativi costi.
La forma scritta risponde, invero, ad esigenze di ponderazione, di chiarezza e certezza del rapporto, ma è soprattutto veicolo di informazioni, in quanto finalizzata a colmare il deficit di conoscenza dei servizi bancari e dei relativi costi da parte del cliente, considerato contraente debole; la previsione legislativa ex art. 117 TUB mira, del resto, a sanzionare, con la prevista nullità, la mancata conoscenza ed accettazione da parte del cliente delle clausole contrattuali unilateralmente predisposte dalla Banca.
La nullità di protezione in esame non risulta assimilabile alla diversa ipotesi di nullità generale degli atti per difetto di forma di cui agli artt. 1418 e ss. c.c.: in questo caso, infatti, il contratto è lesivo di interessi generali ed il vizio di validità può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse, rilevato d’ufficio dal Giudice e non è sanabile; al contrario, il contratto bancario privo di forma scritta è sì lesivo di interessi generali, ma solo il portatore dell’interesse singolare può far valere l’invalidità o può rinunciarvi, atteso che il giudice può anche rilevare l’esistenza del vizio, ma non può dichiarare la nullità se non a seguito di esplicita domanda del cliente.
La nullità, dunque, non è più solamente intesa come rimedio drastico ed estremo di eliminazione del negozio contrario all’interesse generale, ma anche come rimedio duttile, di conformazione del negozio posto da una parte contro l’altra e contro l’interesse generale. Non in ogni caso di nullità quindi il vizio è del contratto, ma nel caso specifico è nel contratto essendo la previsione concepita dal legislatore come strumento giurisdizionale di controllo della dinamica negoziale e di promozione della buona fede nella conclusione dei contratti.
In ragione della natura della nullità ex art. 117 TUB il requisito della forma scritta deve ritenersi assolto anche se il contratto sia sottoscritto dalla sola parte titolare dell’interesse protetto, ossia dal cliente: in questa eventualità la finalità perseguita dall’obbligo di forma scritta ex art. 117 TUB, informare il cliente della natura dei servizi bancari offerti e dei relativi costi, risulta pienamente raggiunto.
In conclusione, il Tribunale toscano osservava che se la funzione della forma è diretta alla certezza che il cliente abbia concluso un contratto contenente i requisiti prescritti dalla legge, quanto al tasso di interesse e alle condizioni praticate, coerentemente con la previsione di una legittimazione unilaterale a far valere la nullità del contratto, il requisito di forma deve ritenersi rispettato anche nel caso in cui difetti la sottoscrizione della Banca che ha predisposto il regolamento negoziale, consegnandolo al cliente.
Tanto considerato, il Giudice rigettava la domanda di nullità del contratto per mancata sottoscrizione da parte dell’Istituto di credito, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: LA BANCA NON HA L’OBBLIGO DI PRODURRE IL CONTRATTO DA LEI SOTTOSCRITTO
L’ONERE PROBATORIO GRAVA SUL CORRENTISTA
Sentenza | Tribunale di Sulmona, dott. Daniele Sodani | 12.10.2016 | n.422
CONTRATTO QUADRO: LA SOTTOSCRIZIONE NON È REQUISITO INDEFETTIBILE DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ
ANCHE IN MANCANZA, È COMUNQUE IDONEO A PRODURRE OGNI EFFETTO
Sentenza | Corte Appello L’Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Cimini | 12.10.2016 | n.1055
CONTRATTI BANCARI: SUFFICIENTE LA SOLA FIRMA DEL CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DELLA BANCA È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Tribunale di Parma, dott. Giacomo Cicciò | 30.09.2016 | n.1199
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno