Testo massima
Contratti bancari- forma scritta ad substantiam- firma del funzionario di certificazione della firma del correntista- possibilità di interpretarla, a certe condizioni, come estrinsecazione della volontà negoziale della banca- sussiste.
Contratti bancari- manifestazione di volontà esternata nel corso del rapporto come modalità di perfezionamento del contratto- integrazione della forma scritta ad substantiam- sussiste.
Nell’ambito dei contratti bancari necessitante forma scritta ad substantiam, la firma del funzionario di banca, non potendo avere potere certificativo della firma del cliente, deve essere intesa come esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell’istituto, tanto più laddove il regolamento contrattuale sia già stato predisposto dalla banca stessa, nel corpo del testo si faccia ripetutamente riferimento al ‘contratto’ così stipulato, l’efficacia di tale contratto non risulti subordinata all’approvazione di altro organo della banca ed il contratto sia poi stato effettivamente eseguito da tutte le parti.
Pur in assenza di apposizione della firma sul contratto da parte della banca, l’intento di questa di avvalersi del contratto tramite manifestazioni di volontà esternate nel corso del rapporto di conto corrente quali le comunicazioni degli estratti conto, integrano modalità di perfezionamento del contratto stesso con rispetto della forma scritta ad substantiam.
Per altre decisioni vedi:
CONTRATTI BANCARI: È IDONEA E VALIDA LA FIRMA DEL SOLO FUNZIONARIO
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice dott. Gianluigi Morlini | 14-05-2013 n.841
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