Provvedimento segnalato dall’ Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
In materia di nullità del contratto per assenza della sottoscrizione della Banca, deve ritenersi che il correntista, che ha certamente avuto in visione il testo contrattuale, tanto da poterlo sottoscrivere, non può dolersi del fatto che non l’abbia sottoscritto la banca, in quanto la stessa non deve certo essere “protetta” dall’aver concluso un contratto, che non disconosce, su propri moduli e formulari, e al quale ha dato, pacificamente, attuazione, anche con documenti scritti, negli anni successivi e che, nel giudizio, non solo non lo disconosce ma lo produce a riprova delle pattuizioni intercorse con la controparte.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, dott. Roberto Notaro, con sentenza n. 1924 del 16 febbraio 2017.
Nel caso in oggetto, un correntista conveniva in giudizio la Banca, proponendo azione di ripetizione di indebito, per sentir accertare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto nonchè l’illegittimità dei tassi ultralegali applicati al conto corrente.
L’attore, tra l’altro, deduceva, solo in comparsa conclusionale, la nullità del contratto per l’assenza della sottoscrizione dell’istituto di credito.
La Banca convenuta si costituiva eccependo l’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito in presenza di conti ancora aperti al momento della proposizione della domanda, e produceva il contratto di conto corrente.
Il giudice adito, in merito alla dedotta nullità del contratto per l’assenza della sottoscrizione della Banca, affermava che la sottoscrizione non è un elemento essenziale dell’atto scritto in quanto la sua funzione è quella di individuare l’autore del documento, nonché la paternità dello stesso.
L’art. 2702 c.c., infatti, non stabilisce che la scrittura privata è quella redatta per iscritto e sottoscritta dalle parti; afferma, invece, che la scrittura privata fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
E’ il firmatario dell’atto, allora, e non la controparte, che può togliere la piena efficacia alla scrittura, disconoscendola.
Ancora, l’art. 214 c.p.c. dichiara che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Quindi, può ammettersi anche l’esistenza di una scrittura privata senza sottoscrizione, che varrebbe come tale fino al suo disconoscimento.
Pertanto, il Tribunale affermava che la firma non è elemento naturale della scrittura privata e che la produzione in giudizio del documento non sottoscritto vale a determinare la conclusione dello stesso.
Inoltre, asseriva che la reiterata esecuzione del contatto, unita alla sua mancata contestazione ed al suo mancato disconoscimento, rappresentano comportamenti che palesano la volontà di dargli esecuzione.
Il giudice napoletano, infine, sottolineava che, la nullità per violazione della forma scritta nei contratti bancari è una nullità di protezione, rivolta a tutelare la parte che potrebbe subire un pregiudizio a causa della mancanza di un testo contrattuale stipulato per iscritto.
Nel specie, il correntista che aveva sottoscritto il contratto e che quindi avuto piena visione del testo contrattuale, non poteva dolersi della mancata sottoscrizione della Banca che non aveva mai manifestato la volontà di disconoscerlo e che, anzi, aveva negli anni dato esecuzione allo stesso, anche mediante propri documenti scritti.
Alla luce delle suesposte ragioni il Tribunale dichiarava la piena validità del contratto di conto corrente e rigettava la domanda dell’attore.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
IL CLIENTE NON DEVE ABUSARE DEGLI STRUMENTI DI PROTEZIONE
Sentenza | Tribunale Ancona, dott. Maria Letizia Mantovani | 25.01.2017 | n.119
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI SOLTANTO DAL CLIENTE
IL TRIBUNALE SPIEGA LE RAGIONI DEL DISSENSO RISPETTO ALL’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (N. 5919/2016 E 8395/2016)
Sentenza | Tribunale di Bergamo, dott.ssa Laura Brambilla | 11.01.2017 | n.26
CONTRATTO BANCARIO: VALIDO ANCHE SE SOTTOSCRITTO DAL SOLO CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA BANCA È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. Cataldi | 28.12.2016 | n.4571
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