Provvedimento segnalato da Roberto Rusciano di Napoli
Il contratto bancario si può perfezionare con la scambio di due separate scritture e non viola l’obbligo della forma scritta la sottoscrizione da parte del cliente di una lettera di mandato che equivale ad accettazione del contratto ove vi sia il richiamo alle condizioni contrattuali generali contenute in una precedente proposta inviata dal promotore finanziario.
Questo è il principio dalla Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Di Virgilio, con la sentenza n.17290 del 24.08.2016.
Nel caso in oggetto, alcuni investitori proponevano ricorso per Cassazione avverso la pronuncia del Giudice di Appello che – tra l’altro – nel confermare la statuizione del Giudice di prime cure, aveva rigettato la richiesta di declaratoria di nullità o inesistenza del contratto di gestione di portafogli di investimento per mancata sottoscrizione di quest’ultimo e la conseguente domanda risarcitoria.
In particolare i ricorrenti ribadivano la doglianza in ordine alla violazione della forma scritta, sostenendo che il promotore bancario aveva solo firmato per identificazione personale e non per l’accettazione del contratto per cui lo stesso non aveva i poteri di rappresentanza; nè la produzione in giudizio del documento da parte delle appellate avrebbe potuto valere come sottoscrizione, atteso che vi era stata la revoca implicita del consenso con la proposizione dell’azione per cui le condizioni generali non erano mai state sottoscritte, ed erroneamente la corte d’appello aveva ritenuto la consegna di copia del contratto alle parti, quale elemento per il perfezionamento del contratto.
La Suprema Corte ha rilevato l’infondatezza delle argomentazioni dei ricorrenti, osservando che la sottoscrizione della lettera di mandato costituiva formale accettazione del contratto, che le condizioni generali del contratto erano richiamate nella lettera di mandato e che i sottoscrittori avevano preso atto di queste ultime, provvedendo, altresì, alla specifica approvazione per iscritto di alcune clausole, appositamente individuate.
IL COMMENTO
La decisione in commento si pone in formale contrasto con quelle emesse dal Suprema Corte nel mese di marzo-aprile (Cass. Sez. I 24/03/2016, n. 5919 e Cass. Sez. I 27/04/2016, n. 8395).
Il giudice di legittimità, seppur in forma sintetica (ed ignorando il contrasto), ha affermato il principio più semplice ed elementare: il contratto può essere sottoscritto con lo scambio di atti unilaterali, vale a dire di proposta ed accettazione.
Tale procedimento non fa venir meno il requisito della forma scritta, in quanto non vi è alcuna norma speciale che preveda l’obbligo della doppia sottoscrizione contestuale nel medesimo atto.
Il medesimo principio – con piena condivisione delle argomentazioni – era stato espresso di recente dal Tribunale di Padova (giudice dott. Bertola) con la sentenza del 04.08.2016 che aveva ritenuto validi i contratti cd. monofirma conclusi con scambi di corrispondenza, richiamando altro orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. 1 n. 4564 ud. 01/03/2012 confermata da Cass. Sez. 6-1 n. 17740 ud. 16/06/2015) ed evidenziando che nessuna norma richiede la sottoscrizione contestuale, né temporale né materiale, poiché l’art. 117 T.U.B. richiede solo che il contratto, con le sue condizioni, siano pattuiti per iscritto.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE: valido anche in mancanza della firma della banca
Il caso deciso dalla Cassazione con sentenza n. 5919/2016 è assolutamente differente e non estensibile
Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 29.05.2016 |
CONTRATTI BANCARI: validi se conclusi attraverso la separata sottoscrizione di due esemplari di ogni scrittura
La produzione in giudizio del contratto firmato dal solo cliente è equipollente alla sottoscrizione
Sentenza | Corte di Appello di Trieste, Pres. Daidone | 24.05.2016 | n.311
CONTRATTI BANCARI: pienamente validi ed efficaci pur in presenza della sottoscrizione del solo cliente
Rilevante il comportamento complessivo tenuto dall’Istituto di credito nel corso del rapporto
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 05.07.2016 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno