Tanto l’art. 23 T.U.F. che l’art. 117 T.U.B., nella parte in cui prevedono che il contratto debba essere redatto per iscritto a pena di nullità e che una copia dello stesso debba essere consegnata al cliente, sono volte ad assicurare che il cliente – parte normalmente non predisponente, oltre che priva delle conoscenze ed informazioni in possesso dell’operatore professionale – presti un consenso consapevole, avendo a disposizione tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’apprezzamento delle condizioni del rapporto, degli obblighi reciproci e degli impegni assunti; non a caso, del resto, tanto nel T.U.F. che nel T.U.B. la nullità del contratto per difetto di forma è contemplata come nullità relativa e di protezione, potendo essere fatta valere solo dal cliente e non dalla Banca, e potendo essere rilevata d’ufficio dal Giudice solo a beneficio e nell’interesse del medesimo cliente.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Clelia Buonocore, con la sentenza n. 16602 del 22.08.2018.
La vicenda, in particolare, ha riguardato dei correntisti che hanno convenuto in giudizio un istituto di credito deducendo di aver intrattenuto con lo stesso diversi rapporti.
In particolare, con riferimento ai rapporti di conto corrente, gli attori hanno lamentato che, in patente violazione delle prescrizioni normative, la BANCA non aveva mai consegnato copia dei contratti sottoscritti con conseguente illegittimità dell’addebito di interessi ultralegali e di somme a titolo di commissione di massimo scoperto e di spese di gestione.
Con riferimento al mutuo chirografario gli attori hanno lamentato che le previsioni contrattuali relative al tasso di interesse dovuto erano generiche ed indeterminate e che, peraltro, il tasso di interesse concordato era superiore al tasso soglia rilevato al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, con le conseguenze di cui all’art. 1815 c.c. ed alla L. n. 108/1996.
Infine, con riferimento alle operazioni in derivati gli attori hanno lamentato che gli IRS sottoscritti di fatto non avevano alcuna finalità di copertura e, comunque, erano stati congegnati in maniera tale da far gravare l’alea ad essi sottesa interamente sulla predetta società, gravata da commissioni e costi occulti senza alcun beneficio; precisavano che ciò determinava la nullità dei contratti con conseguente diritto alla ripetizione delle somme versate in forza degli stessi, oltre che dei maggiori oneri correlati all’addebito in conto corrente dei “flussi negativi”.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, in via preliminare ha eccepito la carenza di legittimazione attiva degli attori nonché la prescrizione delle pretese; nel merito, ha contestato le avverse domande per la loro infondatezza.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha sottolineato che, come statuito dalle Sezioni Unite, il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
In proposito il Giudicante ha evidenziato che le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite, sebbene riferite alle previsioni dell’art. 23 T.U.F., valgono senz’altro anche per le prescrizioni di forma relative ai contratti bancari, contenute nell’art. 117 T.U.B, attesa la sostanziale identità di disciplina e, soprattutto, l’identità di ratio delle norme in questione.
Invero, tanto l’art. 23 T.U.F. che l’art. 117 T.U.B., nella parte in cui prevedono che il contratto debba essere redatto per iscritto a pena di nullità e che una copia dello stesso debba essere consegnata al cliente, sono volte ad assicurare che il cliente – parte normalmente non predisponente, oltre che priva delle conoscenze ed informazioni in possesso dell’operatore professionale – presti un consenso consapevole, avendo a disposizione tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’apprezzamento delle condizioni del rapporto, degli obblighi reciproci e degli impegni assunti; non a caso, del resto, tanto nel T.U.F. che nel T.U.B. la nullità del contratto per difetto di forma è contemplata come nullità relativa e di protezione, potendo essere fatta valere solo dal cliente e non dalla Banca, e potendo essere rilevata d’ufficio dal Giudice solo a beneficio e nell’interesse del medesimo cliente.
Ebbene, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte – e certamente applicabili anche con riferimento ai contratti bancari – deve risolutamente escludersi la nullità del contratto di conto corrente, ex art. 117 TUB, quante volte – come nella fattispecie concreta – il documento contrattuale, contenente la puntuale enunciazione delle condizioni pattuite, risulti essere stato debitamente sottoscritto dal correntista.
Il Tribunale ha, dunque, ritenuto prive di pregio le doglianze di parte attrice ed ha, conseguentemente, rigettato le domande con contestuale condanna al pagamento delle spese id lite a favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDO ANCHE SE MANCA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
NECESSARIA SOLO QUELLA DEL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Schirò Rel. Genovese | 29.11.2018 | n.30885
https://www.expartecreditoris.it/?post_type=provvedimenti&p=38940&preview=true
CONTRATTI MONOFIRMA: VALIDI ANCHE IN ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
E’ SUFFICIENTE CHE L’ISTITUTO DI CREDITO ABBIA MOSTRATO IL PROPRIO CONSENSO ATTRAVERSO COMPORTAMENTI CONCLUDENTI
Sentenza | Tribunale di Cuneo, Giudice Mauroernesto Macca | 29.01.2018 | n.71
CONTRATTO QUADRO MONOFIRMA: È SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DELL’INVESTITORE
NON È NECESSARIA LA FIRMA DELL’INTERMEDIARIO IL CUI CONSENSO PUÒ DESUMERSI PER FACTA CONCLUDENTIA
Sentenza | Cassazione Civile Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. Di Virgilio | 16.01.2018 | n.898
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno