Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
Il fatto che la sottoscrizione non costituisca un elemento naturale della scrittura privata, trova un’involontaria conferma nella giurisprudenza, secondo cui, con la produzione in giudizio del documento non sottoscritto, si può concludere il contratto, sia pure con efficacia ex nunc; se, infatti, la produzione in giudizio vale a determinare la conclusione del contratto, vuol dire che ben possono esistere comportamenti concludenti che possono tener luogo della sottoscrizione.
Ferma restando la necessità di un testo contrattuale scritto, l’avvenuta e reiterata esecuzione del contratto, unita alla sua mancata contestazione ed al suo mancato disconoscimento, rappresentano certamente comportamenti che palesano la volontà di dare esecuzione a quel contratto scritto.
Un’ulteriore ragione per ritenere che, comunque, non possa essere dichiarata la nullità del contratto si rinviene nella considerazione per cui se quella prospettata per la violazione della forma scritta nei contratti bancari è una nullità di “protezione”, la protezione va accordata al soggetto in cui favore è prevista, e non pare dubitabile che la nullità in esame sia rivolta a tutelare la parte che possa avere pregiudizio da una mancanza di adeguata valutazione e ponderazione di un testo contrattuale che venisse solo concordato verbalmente.
Per tale ragione il correntista, che ha certamente avuto in visione quel testo contrattuale, tanto da poterlo sottoscrivere, non può certo dolersi del fatto che non l’abbia sottoscritto la banca, che non deve certo essere “protetta” dall’aver concluso un contratto, che non disconosce, su propri moduli e formulari, al quale ha dato, pacificamente, attuazione, anche con documenti scritti, negli anni successivi e che, nel giudizio, non solo non lo disconosce ma lo produce a riprova delle pattuizioni intercorse con la controparte.
Così si è testualmente pronunciato il Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Notaro con la sentenza n 4191 del 07.04.2017.
Nella fattispecie in disamina, dei fideiussori proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per la riscossione dell’importo derivante dal saldo passivo di quattro conti correnti intestati alla società garantita, adducendo vari motivi di contestazione tra cui la nullità dei relativi contratti per difetto di forma scritta, per la mancata indicazione di tutte le condizioni economiche, per l’applicazione di CMS non pattuite e addebito di interessi capitalizzati trimestralmente.
Si costituiva la banca opposta chiedendo il rigetto della domanda e la conferma del decreto opposto, sostenendo la validità di tutti i contratti oggetto di causa, in quanto disciplinati dal contratto normativo relativo ad un solo conto corrente, qualificantesi come principale, il quale conteneva l’analitica descrizione di tutte le condizioni economiche, nonché la validità di entrambe le fideiussioni prestate dagli opponenti.
Il Tribunale, preliminarmente appurata la validità delle fideiussioni attesa la sufficiente specificità delle relative indicazioni contenute nel testo negoziale, rilevava che solo in riferimento ad un rapporto – quello definito “principale” – era stato prodotto il relativo contratto.
Nel corso del giudizio veniva sollevata d’ufficio la questione della possibile nullità di tale documento contrattuale per assenza della sottoscrizione della banca.
Sul punto, il giudicante ha ritenuto di doversi discostare dell’orientamento espresso dalla Suprema Corte, a mente del quale è da ritenersi necessaria la sottoscrizione da parte dei due contraenti per la sussistenza del requisito della forma scritta, osservando che la sottoscrizione non è un elemento essenziale dell’atto scritto in quanto la sua normale funzione è l’individuazione dell’autore del documento nonché l’assunzione della paternità dello scritto.
A riprova di ciò rilevava in primis che la disciplina ex art. 2702 c.c. non stabilisce che la scrittura privata è quella redatta per iscritto e sottoscritta dalle parti; statuendo unicamente che la stessa fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
In secundis, il giudice rilevava che dalla lettera dell’art. 214 c.p.c. – a mente del quale “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione” – si evince che sarebbe lecita una scrittura privata anche in assenza di sottoscrizione, e che la stessa varrebbe come tale fino a quando non venga disconosciuta.
Ancora, il Tribunale napoletano osservava che un’involontaria conferma della non essenzialità della sottoscrizione si rinviene nella giurisprudenza che afferma che, con la produzione in giudizio del documento non sottoscritto, si può concludere il contratto, sia pure con efficacia ex nunc; ciò in quanto se la produzione in giudizio vale a determinare la conclusione del contratto, vuol dire che ben possono esistere comportamenti concludenti da ritenersi equivalenti alla sottoscrizione, ferma restando la necessità di un testo contrattuale scritto e che l’avvenuta e reiterata esecuzione del contratto, unita alla sua mancata contestazione ed al suo mancato disconoscimento, rappresentano certamente comportamenti che palesano la volontà di dare esecuzione a quel contratto scritto.
Rilievo decisivo nell’ argomentazione del giudice campano, è infine, quello per cui essendo la nullità prospettata per la violazione della forma scritta nei contratti bancari una nullità di “protezione”, tale tutela va accordata unicamente al soggetto nel favore del quale è prevista.
Per tale ragione il correntista che, avendolo sottoscritto, ha certamente avuto visione del testo contrattuale, non può dolersi del fatto che non l’abbia sottoscritto la banca, che non deve essere “protetta” dall’aver concluso un contratto, che non disconosce, su propri moduli e formulari, al quale ha dato pacificamente attuazione anche con documenti scritti negli anni successivi.
Ciò posto, affermava la validità ed efficacia del contratto di conto corrente e delle pattuizioni in esso contenute anche in assenza della sottoscrizione da parte dell’istituto di credito.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI ANCHE LADDOVE SOTTOSCRITTI DAL SOLO CLIENTE
NESSUNA NORMA RICHIEDE LA SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE, NÉ MATERIALE, NÉ TEMPORALE, DEL DOCUMENTO CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino | 17.02.2017 |
CONTRATTI BANCARI: SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
IL CORRENTISTA NON PUÒ DOLERSI DELLA MANCATA FIRMA DELLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott Roberto Notaro | 13.02.2017 | n.1924
CONTRATTI BANCARI MONOFIRMA: VALIDI OVE PREDISPOSTI DA BANCA SU PROPRIA MODULISTICA
L’UNICA SOTTOSCRIZIONE RILEVANTE È QUELLA DEL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Ascoli Piceno, Dott.ssa Mariangela Fuina | 31.01.2017 | n.87
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno