Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
La nullità prescritta dall’art. 117 TUB è una nullità di protezione posta a presidio della parte debole del rapporto bancario, diretta ad assicurare la piena presa di conoscenza da parte del cliente delle clausole e delle condizioni che vengono predisposte dalla Banca nel rapporto con il cliente.
Tale nullità, può quindi, essere invocata, solo quando difetti il requisito formale a difesa del quale viene concessa la tutela, pertanto, non può essere utilizzata come strumento con il quale contestare indistintamente gli aspetti del contratto bancario che non vengono reputati legittimi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cuneo, Dott. Massimo Scarabello, con sentenza n. 782 del 19 agosto 2016.
Nel caso in oggetto, un correntista conveniva in giudizio la Banca, proponendo azione di ripetizione di indebito, eccependo, tra l’altro, la nullità del contratto di conto corrente e di finanziamento, per difetto di forma scritta ad substantiam.
La Banca convenuta si costituiva impugnando e contestando in toto gli assunti attorei, poiché infondati in fatto ed in diritto, e produceva dei documenti relativi al rapporto di conto corrente.
L’eccezione di nullità del contratto, sollevata dal correntista, a sostegno della quale lo stesso richiamava la recente sentenza della Suprema Corte n. 5919 del 2016, si fondava in particolare, sulla mancanza di firma dell’Istituto di credito.
Il Tribunale adito, a tal proposito, illustrava i punti salienti di detta sentenza, sottolineando che con essa la Cassazione in tema di forma scritta aveva affermato:
- che in caso di formazione dell’accordo mediante lo scambio di distinte scritture inscindibilmente collegate, il requisito della forma scritta ad substantiam in tanto è soddisfatto, in quanto entrambe le scritture, e le corrispondenti dichiarazioni negoziali, l’una quale proposta e l’altra quale accettazione, siano formalizzate.
- che non vale poi il principio relativo alla produzione in giudizio del documento da parte del soggetto, non firmatario, che se ne intenda avvalere ed al più si tratta di una fattispecie che determinerebbe il sorgere del rapporto dal momento della produzione in giudizio, ex nunc e non ex tunc.
- che il requisito formale non è per nulla ricavabile o inducibile dalla produzione in giudizio di “atti esecutivi” del rapporto, ossia documenti che sono pur emessi dalla stessa parte e che attestano che quel rapporto non sottoscritto ha avuto pacifica e diuturna esecuzione.
Tale orientamento, a parere del giudice, doveva essere disatteso, ritenendo che la produzione in giudizio del contratto da parte del contraente non sottoscrittore, vale a perfezionare il rapporto sorto illo tempore.
Difatti, affermava che la nullità ex art. 117 TUB è una nullità di protezione che opera a vantaggio del cliente, e che la forma scritta che detta norma richiede, ha lo scopo di assicurare la piena presa di coscienza da parte di quest’ultimo delle clausole che vengono predisposte dalla Banca nel rapporto.
È’ dunque, una nullità posta a presidio dell’interesse della parte debole del rapporto bancario.
Anche la relativa sottoscrizione risponde, evidentemente, sotto questo profilo, all’esigenza di una piena consapevolezza da parte del cliente circa il tipo e il contenuto dell’impegno che egli assume nei confronti della Banca.
Nella specie, il correntista che aveva impugnato il contratto non perché carente della propria sottoscrizione, bensì di quella della Banca non poteva eccepire la nullità del contratto per difetto di forma, atteso che in questo caso la nullità non può considerarsi dedotta in difetto del requisito formale a presidio del quale è concessa.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale respingeva, con sentenza non definiva, l’eccezione di nullità del contratto per difetto di sottoscrizione, disponendo il prosieguo con separata ordinanza.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
IL CLIENTE NON DEVE ABUSARE DEGLI STRUMENTI DI PROTEZIONE
Sentenza | Tribunale Ancona, dott. Maria Letizia Mantovani | 25.01.2017 | n.119
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI SOLTANTO DAL CLIENTE
IL TRIBUNALE SPIEGA LE RAGIONI DEL DISSENSO RISPETTO ALL’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (N. 5919/2016 E 8395/2016)
Sentenza | Tribunale di Bergamo, dott.ssa Laura Brambilla | 11.01.2017 | n.26
CONTRATTO BANCARIO: VALIDO ANCHE SE SOTTOSCRITTO DAL SOLO CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA BANCA È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. Cataldi | 28.12.2016 | n.4571
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