La parte che non ha materialmente sottoscritto il contratto per il quale sia richiesta dalla legge la forma scritta può validamente perfezionarlo, al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore, sia producendolo in giudizio, sia manifestando stragiudizialmente alla controparte per iscritto la volontà di avvalersi del contratto, semprechè tale conferma non sopraggiunga dopo che la controparte abbia già revocato il proprio assenso, ciò rendendo impossibile la formazione dell’accordo contrattuale.
La mancata sottoscrizione del contratto è sopperita dalla produzione in giudizio del contratto e dalla comunicazione degli estratti conto in attuazione delle obbligazioni pattuite.
Questi i principi espressi dalla Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Di Palma – Rel. Scaldaferri, con l’ordinanza n. 17740 del 07.09.2015.
Nel caso in questione, due società mutuatarie convenivano in giudizio la Banca, innanzi al Tribunale di Mantova, deducendo di aver sottoscritto con l’Istituto di credito un mutuo ipotecario e contestualmente una operazione di acquisto di un particolare prodotto finanziario derivato a copertura del rischio di rialzo del tasso variabile convenuto, contestando per mancanza di valida pattuizione, gli addebiti di interessi principali e anatocistici e di commissioni operati dalla convenuta e chiedendo di dichiarare nullo o annullarsi, il contratto di acquisto del prodotto finanziario derivato con la conseguente illegittimità dei relativi addebiti sui conti correnti de quibus.
L’Istituto di credito si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente, con riferimento al contratto avente ad oggetto il prodotto finanziario derivato, l’incompetenza del Tribunale adito in forza della clausola compromissoria inserita nel contratto normativo per la disciplina dei contratti su strumenti derivati, di cui le mutuatarie chiedevano la nullità, per mancata sottoscrizione della Banca.
Il Tribunale di Mantova accoglieva l’eccezione sollevata, dichiarando la propria incompetenza funzionale e le società mutuatarie proponevano regolamento di competenza, cui resisteva con memoria difensiva la Banca.
Innanzi alla Suprema Corte, le ricorrenti lamentavano, in particolare, la mancata sottoscrizione in calce al contratto, recante la clausola compromissoria, da parte della Banca.
La Corte richiamava, in proposito, l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la parte che non ha materialmente sottoscritto il contratto per il quale sia richiesta dalla legge la forma scritta può validamente perfezionarlo, al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore, sia producendolo in giudizio, sia manifestando stragiudizialmente alla controparte per iscritto la volontà di avvalersi del contratto, semprechè tale conferma non sopraggiunga dopo che la controparte abbia già revocato il proprio assenso, ciò rendendo impossibile la formazione dell’accordo contrattuale.
Rilevato che, nel caso di specie, la Banca aveva prima ancora di produrre il contratto in giudizio, comunicato alle società mutuatarie gli estratti conto relativi agli addebiti da essa annotati nei rispettivi conti correnti, tra i quali pacificamente figuravano gli addebiti relativi al contratto di investimento nel prodotto finanziario derivato, rigettava il ricorso, dichiarava la competenza del Collegio arbitrale previsto dalle parti e condannava le società ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: pienamente validi ed efficaci pur in presenza della sottoscrizione del solo cliente
Rilevante il comportamento complessivo tenuto dall’Istituto di credito nel corso del rapporto
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 05.07.2016 |
CONTRATTI QUADRO IRS: validi anche se manca la sottoscrizione della Banca
Non convince il recente orientamento di legittimità, che va disatteso
Ordinanza | Tribunale di Parma, Pres. Mari – Rel. Sinisi | 20.06.2016 |
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE: valido anche in mancanza della firma della banca
Il caso deciso dalla Cassazione con sentenza n. 5919/2016 è assolutamente differente e non estensibile
Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 29.05.2016
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