Provvedimento segnalato da Giovan Battista Casalini
In materia di validità del contratto bancario sottoscritto solo dal cliente, la produzione in giudizio del documento sottoscritto dalla controparte contrattuale costituisce valido “equipollente” della sottoscrizione mancante.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Parma, in persona del Giudice dott. Marco Vittoria, con l’ordinanza del 27 giugno 2016.
Il caso considerato riguarda una ipotesi di dedotta nullità, per difetto di forma, di un contratto cd. derivato, in virtù della mancata sottoscrizione del funzionario di Banca.
Il Giudice adìto richiama innanzitutto i precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione in materia di nullità del contratto sottoscritto solo dal cliente, sottolineando l’evidente difformità di giudizi portata da tali pronunce.
In particolare, l’ordinanza in commento fa riferimento a due pronunce:
– Cass. civ. n. 17740 del 2015, positiva, che ha ritenuto valido il contratto prodotto in causa ma non sottoscritto da un funzionario dell’Istituto di Credito (“la parte che non ha materialmente sottoscritto il contratto per il quale sia richiesta dalla legge la forma scritta può validamente perfezionarlo, al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore, sia producendolo in giudizio sia manifestando stragiudizialmente alla controparte per iscritto la volontà di avvalersi del contratto, semprechè tale conferma non sopraggiunga dopo che la controparte abbia già revocato il proprio assenso, ciò rendendo impossibile la formazione dell’accordo contrattuale”),
– Cass. civ. n. 8395 del 2016, di senso contrario, che ha invece affermato l’invalidità del contratto quadro non sottoscritto dal bancario (“nel contratto di intermediazione finanziaria, la produzione in giudizio del modulo negoziale relativo al contratto quadro sottoscritto soltanto dall’investitore non soddisfa l’obbligo della forma scritta “ad substantiam” imposto, a pena di nullità, dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, trattandosi di una nullità di protezione, la stessa può essere eccepita dall’investitore anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto a mezzo dei quali è stato data esecuzione al contratto viziato”).
Ebbene, il Tribunale di Parma ha ritenuto il precedente del 2015 senz’altro più convincente, per la semplice ragione che il nuovo orientamento non chiarisce alcuni profili cardine della materia, e precisamente: 1) perché il meccanismo di protezione (riconosciuto nel caso di specie) dovrebbe sovvertire la regola – già considerata utile in tutti i casi di forma scritta richiesta ad substantiam – della produzione in giudizio del documento da parte del contraente che non l’ha sottoscritto; 2) come si concili l’affermazione che la forma scritta sarebbe necessaria “per manifestare per iscritto la volontà negoziale” con la figura della nullità di protezione e dunque per quale ragione dovrebbe considerarsi precluso alla Banca il potere di eccezione; 3) come si configurino i poteri di firma del funzionario di Banca; 4) come si concili l’affermazione di una nullità di protezione con la possibilità (pure in astratto) che il cliente possa invocare la responsabilità contrattuale della Banca (ipotesi più conveniente dal punto di vista economico); 5) come si concili dal punto di vista sistematico la figura prescelta della nullità di protezione e la scelta di una tecnica di disciplina (quello della nullità dell’intero contratto quadro) diversa da quello ordinariamente riconducibile alla figura prescelta (l’integrazione del contratto mediante norma dispositiva);
Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo preferibile l’orientamento tradizionale che considera ‘equipollente’ la produzione in giudizio del documento sottoscritto dalla controparte contrattuale.
E’ da segnalare che tale decisione è sicuramente in contrasto con altre recenti decisioni della Corte di Cassazione, non scevre da profili di criticità, che hanno sancito la nullità del contratto sottoscritto solo dal cliente, a nulla valendo la produzione in giudizio da parte dell’istituto, né la prova di atti posti in essere dalla banca in esecuzione del contratto non sottoscritto (v. Cass. civ. Sez. I, Sent. 24-03-2016, n. 5919, Cass. civ. Sez. I, Sent. 11-04-2016, n. 7068, Cass. civ. Sez. I, Sent. 27-04-2016, n. 8396).
Tali decisioni rischiano di aprire un nuovo contenzioso “seriale”, in assenza di interventi chiarificatori delle Sezioni Unite.
A fronte, però, di queste decisioni, acriticamente conformatesi all’orientamento della Cassazione, una recente pronuncia che consapevolmente si pone in contrasto con le decisioni degli Ermellini è quella del Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, sentenza 29/05/2016, per il quale: “In materia di validità del contratto bancario sottoscritto solo dal cliente, la produzione in giudizio ovvero l’adozione di comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa banca e documentati per iscritto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante. Sul punto non può condividersi in alcun modo il principio di diritto affermato dalla sentenza Cass. Sez I n.5919/2016, la quale si pone in aperto e consapevole contrasto con tutta la granitica giurisprudenza espressa dalla stessa Cassazione, sicché se ne deve concludere che all’interno della sezione vi sia un contrasto la cui composizione a sezioni unite si attende almeno per mettere un punto fermo in un senso o nell’altro. Peraltro il principio affermato nella citata sentenza non può estendersi a fattispecie differenti da quella strettamente all’esame della Suprema Corte, relativa alla validità di contratti di intermediazione finanziaria e non a contratti di conto corrente” .
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE: VALIDO ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CASO DECISO DALLA CASSAZIONE CON SENTENZA N. 5919/2016 È ASSOLUTAMENTE DIFFERENTE E NON ESTENSIBILE
Sentenza Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola 29-05-2016
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI, ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CLIENTE È TENUTO A DIMOSTRARE LA VIOLAZIONE DEL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA EX ART. 117 TUB
Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, 11-07-2015 n.8647
CONTRATTI BANCARI: SU MODULI PRESTAMPATI, NON È NECESSARIA FIRMA FUNZIONARIO
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 28-04-2015
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