Segnalato da Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
In materia di contratti bancari, il contraente che non abbia sottoscritto l’atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto. In tal caso, la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bergamo, dott.ssa Laura Brambilla con sentenza n.26 del 11.01.2017.
Nel caso in oggetto, un investitore conveniva in giudizio la Banca, con la quale aveva stipulato un contratto di negoziazione titoli, eccependo la nullità dello stesso per mancato rispetto della forma scritta richiesta ex art. 23 TUF.
La banca si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità delle domande attoree ed allegava il contratto di negoziazione.
In ordine alla domanda di nullità dell’ordine di acquisto per omesso rispetto della forma scritta del contratto quadro, il Tribunale rilevava di non poter condividere quanto statuito dalle recenti sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (n. 5919/2016 e 8395/2016), con cui è stata affermata la nullità dei contratti -in cui è prescritta la forma scritta ad substantiam– laddove difetti la contemporanea presenza sul medesimo modulo della sottoscrizione sia del cliente che dell’istituto di credito.
Le ragioni del dissenso venivano chiarire dal giudice ove riteneva:
a) l’idoneità della sola sottoscrizione del risparmiatore sul modulo predisposto dalla banca ad assolvere l’obbligo di forma scritta ad substantiam e soddisfare in modo idoneo il paradigma normativo di cui all’art. 1326 c.c., secondo cui il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha notizia dell’accettazione della controparte.
b) l’inesistenza di riferimento normativo che richieda la sottoscrizione contestuale di cliente ed istituto di eredito, atteso che il richiamato art. 23 T.U.F., in conformità con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, formatosi in tema di contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam prevede che il contraente che non abbia sottoscritto l’atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di fame valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto.
In tal caso, la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante, sempreché, medio tempore l’altra parte non abbia revocato il proprio assenso (Cass. 17 ottobre 2006, n. 22223).
In tale contesto il Tribunale rilevava poi che il cliente investitore aveva riscosso in data 5 novembre 2011, il minor importo di Euro 11.680,22 a titolo di cedola, per cui riteneva che la domanda di nullità era inammissibile anche sotto il profilo della buona fede contrattuale da parte del cliente risparmiatore. A tal fine richiamata l’art. 21 T.U.F., che prevedeva nella prestazione dei servizi di investimento, i soggetti abilitati devono “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”.
Per tali ragioni rigettava la domanda avanzata dall’investitore, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti articoli pubblicati in rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDI PUR SE PRIVI DELLA FIRMA DELLA BANCA
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO ASSUME EFFICACIA EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Ordinanza | Tribunale di Avellino, dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 25.07.2016 |
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI DAL SOLO CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO È “EQUIPOLLENTE” ALLA SOTTOSCRIZIONE MANCANTE.
Ordinanza | Tribunale di Parma, dott. Marco Vittoria | 27.06.2016 |
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA: VALIDO ED EFFICACE IL CONTRATTO CON MONOFIRMA DEL SOLO CLIENTE
NON VI ALCUNA NORMA CHE PREVEDA L’OBBLIGO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE SUL MEDESIMO MODULO
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 04.08.2016 |
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