Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
In tema di contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam (nel caso prescritta dall’art. 117 t.u.l.b.), il contraente che non abbia materialmente sottoscritto il documento contrattuale può validamente perfezionare il negozio, con efficacia ex tunc, producendolo nel giudizio, al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell’altro contraente, a condizione che quest’ultimo, pur avendo sottoscritto validamente l’atto, non abbia revocato medio tempore il proprio consenso, prima della proposizione della domanda giudiziale.
Non si ritiene di poter applicare il principio di diritto affermato dalla recente sentenza della Suprema Corte, sez. 1, n. 5919/2016, la quale si pone in aperto e consapevole contrasto con tutta la granitica giurisprudenza pregressa espressa dalla stessa Cassazione (per esempio anche con la 4564/2012) sicché se ne deve concludere che all’interno della sezione vi sia un contrasto la cui composizione a sezioni unite si attende almeno per mettere un punto fermo in un senso o nell’altro, ciò in quanto essa afferisce alla diversa materia della intermediazione finanziaria ed ai rapporti tra contratto quadro e singole disposizione di investimento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Gabriella Ferrara, con la sentenza n. 1061 del 18.07.2016.
Nel caso considerato, una società correntista ed i garanti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca ed avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento di una somma ingente a titolo di saldo debitore relativo ad un rapporto di conto corrente intervenuto tra le parti, chiedendone la revoca e deducendo, tra l’altro, la nullità del rapporto bancario per inosservanza della forma scritta del contratto.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione, che assumeva dilatoria, e la condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., le parti precisavano le conclusioni.
Il Tribunale provvedeva, preliminarmente, ad esaminare l’eccezione di nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta, rilevando che, nella fattispecie, il documento prodotto in giudizio dalla creditrice risultava essere stato sottoscritto solo dal correntista e non anche dalla Banca.
Il Giudice osservava, all’uopo, che la ratio della previsione della forma scritta a pena di nullità, contenuta nell’art. 117 TUB, è chiaramente quella di consentire al cliente, parte potenzialmente debole del contratto, di conoscere in anticipo, rispetto al concreto svolgersi del rapporto, i costi dell’operazione conclusa; pertanto, quando la forma scritta sia stata osservata, avendo la Banca prodotto il documento contenente le indicazioni imposte dal citato art. 117, la mancanza, sull’atto, di una firma del soggetto predisponente (cioè dell’Istituto di credito) non consente di affermare che il contratto sia nullo.
Ad ulteriore conforto di quanto rilevato, il Tribunale ricordava che, una recente giurisprudenza, muovendo dalla ratio della norma, evidentemente finalizzata alla protezione del correntista contraente debole ed alla valorizzazione di esigenze di chiarezza e trasparenza informativa, non ritiene nemmeno necessaria la firma della Banca laddove risulti la predisposizione del contratto da parte di quest’ultima, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente.
È’, noto, infatti, continuava il Giudice che, secondo un consolidato orientamento, in tema di contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, il contraente che non abbia materialmente sottoscritto il documento contrattuale può validamente perfezionare il negozio, con efficacia ex tunc, producendolo nel giudizio, al fine di fame valere gli effetti nei confronti dell’altro contraente, a condizione che quest’ultimo, pur avendo sottoscritto validamente l’atto, non abbia revocato medio tempore il proprio consenso, prima della proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. Civ. n. 27707/82, n. 460/83, n. 1414/99 e n. 4905/98).
Il Tribunale, ad ulteriore dimostrazione dell’adesione manifestata dalla Banca al contratto, peraltro, sottolineava che l’Istituto di credito aveva emesso ed inviato alla correntista gli estratti conto relativi al rapporto.
Del resto, aggiungeva il Giudice che anche ove non risulti una copia firmata del contratto da parte della Banca, l’intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del, documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenzi ava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso.
Il Tribunale di Torre Annunziata, ritenendo, infine, non condivisibile il principio di diritto affermato dalla recente sentenza della Suprema Corte, sez. 1 n. 5919/2016, in aperto e consapevole contrasto con tutta la granitica giurisprudenza pregressa espressa dalla stessa Cassazione (per esempio anche con la 4564/2012), rilevata, dunque, la presenza all’interno della sezione di un inconciliabile contrasto, auspicava un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite volto a dirimere la questione, rigettando la domanda, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL CLIENTE NON DEVE ABUSARE DEGLI STRUMENTI DI PROTEZIONE
Sentenza | Tribunale Ancona, dott. Maria Letizia Mantovani | 25.01.2017 | n.119
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI SOLTANTO DAL CLIENTE
IL TRIBUNALE SPIEGA LE RAGIONI DEL DISSENSO RISPETTO ALL’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (N. 5919/2016 E 8395/2016)
Sentenza | Tribunale di Bergamo, dott.ssa Laura Brambilla | 11.01.2017 | n.26
CONTRATTO BANCARIO: VALIDO ANCHE SE SOTTOSCRITTO DAL SOLO CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA BANCA È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. Cataldi | 28.12.2016 | n.4571
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