Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
Le recenti sentenze della Suprema Corte (Cass. Sez. I 24.03.2016, n. 5919 e Cass. Sez. I 27.04.2016, n. 8395) che hanno affermato la nullità dei cd. contratti “monofirma” per la mancanza della contemporanea presenza sul medesimo modulo della sottoscrizione sia del cliente che dell’Istituto di credito, rappresentano un non condivisibile revirement rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte, sicché si attenderà l’intervento delle Sezioni Unite a composizione del contrasto creato dalla prima sezione.
Nessuna norma richiede la sottoscrizione contestuale, né materiale, né temporale, del documento contrattuale, poiché l’art. 117 T.U.B. richiede solo che il contratto, con le sue condizioni, sia pattuito per iscritto.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino, con la sentenza n. 790 del 17.02.2017.
Nella fattispecie in esame, un correntista ed il fideiussore convenivano in giudizio, con atto di citazione, la Banca, lamentando il fatto che nel corso del rapporto di conto corrente e conto anticipi intervenuto tra le parti, la Banca aveva percepito delle somme in modo illegittimo, essendo stati applicati interessi in violazione della legge 108/96, con capitalizzazione trimestrale e con condizioni variate in modo peggiorativo per il correntista e chiedendo, pertanto la condanna dell’Istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.
Gli attori, in particolare, lamentavano la nullità dei contratti per mancanza di sottoscrizione da parte della convenuta.
La Banca si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell’atto di citazione, rilevando in particolare la legittimità del proprio operato e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attore e del fideiussore al pagamento del saldo debitore.
In ordine alla eccezione relativa alla nullità dei contratti per mancanza nelle copie prodotte dalla Banca della firma del funzionario, il Tribunale rigettava la censura sollevata dagli attori, in quanto infondata, ribadendo la piena validità ed efficacia dei contratti bancari monofirma, recanti la sottoscrizione del solo cliente.
Il Giudice, infatti, sottolineava che nessuna norma dell’ordinamento giuridico richiede la sottoscrizione contestuale, né materiale, né temporale, del documento contrattuale, poiché l’art. 117 T.U.B. richiede solo che il contratto, con le sue condizioni, sia pattuito per iscritto.
Il Tribunale di Catania, ribadito che le recenti sentenze della Suprema Corte (Cass. Sez. I 24.03.2016, n. 5919 e Cass. Sez. I 27.04.2016, n. 8395) che hanno affermato la nullità dei cd. contratti “monofirma” per la mancanza della contemporanea presenza sul medesimo modulo della sottoscrizione sia del cliente che dell’Istituto di credito, rappresentano un non condivisibile revirement rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte, manifestava la necessità di un intervento chiarificatore in materia da parte delle Sezioni Unite a composizione del contrasto creato dalla prima sezione.
Per quanto esposto, il Tribunale di Catania rigettava la domanda con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL CLIENTE NON DEVE ABUSARE DEGLI STRUMENTI DI PROTEZIONE
Sentenza | Tribunale Ancona, dott. Maria Letizia Mantovani | 25.01.2017 | n.119
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI SOLTANTO DAL CLIENTE
IL TRIBUNALE SPIEGA LE RAGIONI DEL DISSENSO RISPETTO ALL’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (N. 5919/2016 E 8395/2016)
Sentenza | Tribunale di Bergamo, dott.ssa Laura Brambilla | 11.01.2017 | n.26
CONTRATTO BANCARIO: VALIDO ANCHE SE SOTTOSCRITTO DAL SOLO CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA BANCA È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. Cataldi | 28.12.2016 | n.4571
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