Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
Nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, essendo equipollenti della sottoscrizione sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà risultante da uno scritto diretto alla controparte, da cui emerga l’intento di avvalersi del contratto.
La forma scritta viene ritenuta un mezzo attraverso il quale si riduce la c.d. asimmetria informativa, dovuta alla minore quantità di informazioni che un soggetto, rispetto ad un altro contraente, ha la possibilità di acquisire, e si garantisce, quindi, una efficace circolazione dell’informazione, che è ritenuta primario elemento di efficienza e funzionalità del mercato stesso.
In sostanza, si è in presenza di una nullità di protezione: protezione finalizzata, in particolare, a garantire la conoscibilità, da parte dell’investitore, del tipo di attività che verrà prestata in suo favore e delle condizioni contrattuali applicabili per la prestazione dei servizi di investimento, al precipuo fine di eliminare quello squilibrio informativo che connota i rapporti contrattuali.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Savona, Dott. Fabrizio Pelosi, con la sentenza n. 517 del 02.05.2017.
Nella fattispecie in esame una società correntista conveniva in giudizio la Banca, lamentando in relazione ad una serie di contratti di conto corrente e conto anticipi intervenuti con l’Istituto di credito convenuto, l’indeterminatezza del tasso di interesse praticato e, comunque, l’assenza di forma scritta, l’illegittimità di interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa, l’usurarietà del tasso di interesse applicato con ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le parti e condanna alla ripetizione delle somme illegittimamente riscosse dalla Banca.
L’Istituto di credito si costituiva in giudizio, contestando le domande proposte e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale ligure, in particolare, in ordine alla lamentata nullità dei contratti bancari per mancata sottoscrizione da parte della Banca, ricordava che la forma scritta si spiega per esigenze di tutela del contraente debole; in sostanza, la previsione del requisito della forma scritta, risponde alla necessità di indurre il correntista a porre attenzione a quanto sta firmando, ponendolo nella condizione di esprimere un consenso informato e consapevole, in ordine al concreto svolgersi del rapporto ed ai costi dell’operazione conclusa.
In altri termini, la forma scritta viene ritenuta un mezzo attraverso il quale si riduce la c.d. asimmetria informativa, dovuta alla minore quantità di informazioni che un soggetto, rispetto ad un altro contraente, ha la possibilità di acquisire e si garantisce, quindi, una efficace circolazione dell’informazione, che è ritenuta primario elemento di efficienza e funzionalità del mercato stesso.
Orbene, si è in presenza di una nullità di protezione: protezione finalizzata, in particolare, a garantire la conoscibilità, da parte dell’investitore, del tipo di attività che verrà prestata in suo favore e delle condizioni contrattuali applicabili per la prestazione dei servizi di investimento, al precipuo fine di eliminare quello squilibrio informativo che connota i rapporti contrattuali in discorso; queste esigenze si realizzerebbero anche in presenza di un contratto sottoscritto solo dal correntista, senza che sia necessaria l’apposizione della firma della banca o dell’intermediario qualora la relativa volontà di concludere il rapporto possa comunque ritenersi espressa alla luce di altre circostanze, quali l’intervenuta predisposizione unilaterale del documento contrattuale o l’esecuzione del rapporto nel tempo.
Di fatto, proseguiva il Giudice adito, l’assenza della firma della Banca non priva di contenuto il contratto redatto per iscritto o la sua conoscibilità da parte del cliente delle regole in esso comprese, né può ritenersi che l’Istituto di credito abbia un suo sostanziale interesse a sottoscrivere un modulo che essa stessa ha predisposto e quindi ben conosce.
Premesso, dunque, che la violazione della forma in materia bancaria comporta la nullità relativa, ossia una nullità che può essere fatta valere solo dall’investitore in quanto soggetto nel cui interesse la regola è sancita, non c’è alcuna ragione sostanziale, ad avviso del Tribunale, per richiedere la sottoscrizione del contratto anche da parte della Banca.
Pertanto, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, essendo equipollenti della sottoscrizione sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà risultante da uno scritto diretto alla controparte, da cui emerga l’intento di avvalersi del contratto.
Da questo punto di vista, ogni comunicazione sottoscritta dalla Banca volta a dare attuazione al contratto equivale alla sottoscrizione del contratto, anche allo scopo di evitare una tutela eccessiva nei confronti della parte debole del rapporto, come nel caso in cui si consentisse a questi, dopo che per anni le parti hanno dato esecuzione al rapporto, di approfittare di uno strumento offerto a suo vantaggio, per chiedere in mala fede la caducazione integrale di un rapporto eseguito per anni ed in precedenza mai contestato, in evidente danno dell’Istituto di credito.
In questo caso, mancherebbe un interesse, se non quello di provocare, attraverso l’invalidità del contratto, un danno all’altro contraente.
Il Giudice, rilevato che l’obbligo di forma scritta si ritiene, altresì, rispettato quando, alla sottoscrizione del contratto da parte del solo investitore, abbiano fatto seguito, anche alternativamente, la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della Banca, oppure la manifestazione di volontà della medesima di avvalersi del contratto stesso, risultante da plurimi atti posti in essere nel corso del rapporto, rigettava le censure attoree in ordine ai profili esaminati, compensando tra le parti le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CONTRATTI “MONOFIRMA”: VALIDI ED EFFICACI IN PRESENZA DI ATTI EQUIVALENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE
RILEVA LA VOLONTÀ DELLA BANCA NON FIRMATARIA DI AVVALERSI DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Edmondo Cacace | 29.06.2017 | n.2121
CONTRATTI MONOFIRMA: IL PROBLEMA RELATIVO ALLA NECESSITÀ DI SOTTOSCRIZIONE CONGIUNTA DEL DOCUMENTO CONTRATTUALE RIMESSA ALLE S.U.
TRATTASI DI QUESTIONE DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Nazzicone | 27.04.2017 | n.10447
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE IN IPOTESI DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA BANCA
LA NULLITÀ DI PROTEZIONE NON OPERA NEI CONFRONTI DELLA PARTE CHE NON DISCONOSCE IL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Notaro | 07.04.2017 | n.4191
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