Segnalazione e nota di commento a cura dell’Avv.Antonio Ferraguto del Foro di Milano
Il principio di diritto, espresso in tema di intermediazione finanziaria dalla Suprema Corte la quale, chiamata a pronunciarsi in merito al fatto ‘se il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, oltre alla sottoscrizione dell’investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell’intermediario, ha valorizzato il rilievo in forza del quale “il requisito della forma ex art. 1325 c.c. va inteso non in senso strutturale, ma funzionale (avuto riguardo, cioè, alla finalità propria della normativa), affermando così che, affinché esso sia rispettato, è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” … può ritenersi applicabile a qualsiasi contratto concluso fra banca e cliente, attesa la identità di ratio che è sottesa alla decisione della Suprema Corte.
Questo l’orientamento elaborato dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Prima Civile, Presidente Relatore Dott.ssa Anna Mantovani che, con la sentenza n. 3548 del 20.07.2018, riprendendo la recente decisione della Suprema Corte n.898/18 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratto-quadro-monofirma-sufficiente-la-sola-sottoscrizione-dellinvestitore )che ha affermato la validità dei contratti di intermediazione finanziaria che riportino la sottoscrizione del solo Cliente, ha ritenuto di poter estendere il medesimo principio a tutti i contratti bancari.
IL CASO
Nella fattispecie processuale esaminata, la Società correntista impugnava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano con la quale venivano integralmente respinte le pretese avanzate dall’attrice nei confronti dell’Istituto di Credito convenuto, chiedendo l’integrale riforma della decisione resa in primo grado.
A sostegno del proprio gravame, l’appellante denunciava, innanzitutto, la pretesa violazione da parte della Banca dell’art. 117 TUB, rilevando come i contratti di apertura di credito e di conto corrente di corrispondenza impugnati sarebbero stati affetti da nullità poiché sottoscritti solo dall’attrice.
La Società correntista censurava poi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la configurabilità di una fattispecie usuraria in relazione ai contratti oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio la Banca che chiedeva l’integrale conferma della decisione resa dal Tribunale di Milano, deducendo, per un verso, l’inammissibilità delle domande formulate dall’appellante finalizzate ad ottenere l’accertamento e la declaratoria della nullità dei contratti ex art. 117 TUB, in quanto nuove e tardive, e contestando, per altro verso, le ulteriori doglianze della Società appellante, perché documentalmente smentite.
La Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame proposto dalla correntista, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
A sostegno della sua decisione, il Collegio, dopo aver preliminarmente osservato che “la questione concernente la nullità dei contratti è stata sollevata per la prima volta solo nel presente grado di giudizio, e dunque si tratta di una questione che non ha fatto oggetto di alcuna domanda di nullità, in qualsivoglia forma, nel giudizio di primo grado”, ha comunque respinto nel merito il motivo di gravame svolto dall’appellante, richiamando “quanto di recente hanno statuito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 898/2018”.
La Corte Territoriale, riprendendo il predetto orientamento formulato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di intermediazione finanziaria secondo cui “è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”, ha dichiarato non solo di condividere pienamente il principio espresso dalla Suprema Corte, ma ha ritenuto addirittura di estenderlo “a qualsiasi contratto concluso fra banca e cliente, attesa la identità di ratio che è sottesa alla decisione” della Cassazione.
Per l’effetto, la Corte d’Appello di Milano, osservato che “non può essere messa in discussione la validità dei negozi”, ha respinto il motivo di appello proposto dalla correntista avverso la sentenza resa nel primo grado del giudizio e finalizzato ad ottenere la declaratoria di nullità ex art. 117 T.U.B. dei contratti di apertura di credito e di conto corrente di corrispondenza in quanto sottoscritti solo dal correntista e non dalla Banca.
Infine, il Collegio ha respinto anche il secondo motivo di gravame diretto ad ottenere l’accertamento e la declaratoria di usurarietà dei contratti impugnati, con conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme asseritamente percepite dall’appellata a tale titolo.
In proposito, la Corte Territoriale ha, intanto, osservato come il tasso considerato dall’appellante per sostenere la configurazione dell’usura lamentata fosse errato, in quanto ricomprendente anche “la c.d. capitalizzazione trimestrale”.
Quanto alla pretesa di conteggiare la C.M.S. ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il Collegio ha confermato l’erroneità del metodo di calcolo utilizzato dall’appellante, evidenziando che, conformemente alle Istruzioni della Banca di Italia “la CMS non deve essere ricompresa nel calcolo TEG per il periodo antecedente all’ 01/01/2010”.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte Territoriale ha quindi respinto l’appello spiegato dalla correntista, confermando per l’effetto la sentenza di primo grado e disponendo a carico dell’appellante il pagamento delle spese di lite.
Per approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CONTRATTI BANCARI MONOFIRMA: È SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
IL CONSENSO DELLA BANCA PUÒ DESUMERSI DA COMPORTAMENTI CONCLUDENTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Didone, Rel. Fichera | 21.06.2018 | n.16362
CONTRATTO QUADRO MONOFIRMA: È SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DELL’INVESTITORE
NON È NECESSARIA LA FIRMA DELL’INTERMEDIARIO IL CUI CONSENSO PUÒ DESUMERSI PER FACTA CONCLUDENTIA
Sentenza | Cassazione Civile Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. Di Virgilio | 16.01.2018 | n.898
CONTRATTI BANCARI: ESCLUSA NULLITÀ OVE MANCHI SOTTOSCRIZIONE DI UNA DELLE PARTE
LA RELATIVA PRODUZIONE IN GIUDIZIO EQUIVALE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI COLUI CHE LO HA DEPOSITATO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Diego Ragozini | 07.11.2017 | n.10958
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