Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
Quando la legittimazione ad agire per fare valere la nullità formale spetti a una sola parte, come nei casi previsti dagli artt. 127 TUB e 23 TUF, si deve ritenere che la forma scritta non sia un requisito indefettibile di validità della sottostante manifestazione di volontà dettato da preminenti esigenze pubblicistiche, come dimostra il fatto che, in assenza di iniziativa del soggetto legittimato, quella manifestazione di volontà, pur non tradottasi nella forma stabilita dal legislatore, è comunque idonea a produrre ogni effetto e non può essere caducata né a iniziativa di terzi né su rilievo del giudice.
Se è vero, da una parte che, ai sensi dell’art. 23 TUF, il contratto, da intendersi quale sommatoria delle condizioni economiche e contrattuali che lo regolano, deve essere “redatto in forma scritta”, proprio al fine di consentire al contraente ritenuto debole di esaminarlo con attenzione, è altrettanto vero, dall’altra, che l’eccezione del cliente circa la mancata sottoscrizione della Banca non deve trasformare tale specifico presidio, posto a tutela della chiarezza e della trasparenza della pattuizione, in un formalistico strumento per conseguire risultati del tutto esorbitanti rispetto allo scopo della norma, qualora il contratto possa ritenersi concluso.
Non è condivisibile l’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la decisione n. 5919/2016 in tema di nullità del contratto di conto corrente nell’ipotesi di sottoscrizione soltanto da parte del correntista.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pavia, Dott.ssa Mariaelena Cunati, con la sentenza n. 226 del 27.12.2016.
Nella fattispecie in questione, una correntista conveniva in giudizio la Banca e lamentava, tra l’altro, la nullità del contratto di conto corrente intervenuto tra le parti per inosservanza dell’obbligo di forma scritta ex art. 117 TUB, ovvero, in subordine, l’illegittimità degli addebiti di interessi ultralegali, principali e anatocistici, di commissione e di distorta applicazione delle valute, chiedendo di condannare l’Istituto di credito, previa determinazione del giusto saldo finale, alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
La Banca, costituitasi in giudizio, eccepiva la prescrizione del diritto azionato da controparte, contestava la fondatezza delle pretese avversarie in ragione della non operatività dell’obbligo di forma scritta in relazione al conto corrente, la tacita approvazione degli estratti conto periodici inviati alla correntista, nonché la violazione, da parte della società, dei doveri di buona fede e correttezza nella conclusione e nell’esecuzione dei contratti in questione, chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed, in subordine, la compensazione delle credito eventualmente vantato dalla controparte con il controcredito derivante da responsabilità contrattuale.
Il Tribunale, in ordine alle censure sollevate dall’attrice in punto di nullità del contratto di conto corrente per violazione dell’obbligo della forma scritta nella redazione dell’atto, osservava che l’ipotesi di nullità di cui all’art. 23 TUF non può essere, in alcun modo, assimilata alla diversa ipotesi di nullità generale di cui agli artt. 1421 e ss. c.c..
Ad avviso del Giudice lombardo, infatti, non si può trascurare il fatto che la legittimazione generale all’azione di nullità (art. 1421 c.c.) qualifica la previsione di una determinata forma in termini di indispensabilità, tanto da determinare la radicale invalidità della volontà negoziale, da chiunque rilevabile in ogni tempo (art. 1422 c.c.), se manifestata in altro modo: con riferimento a determinati negozi, il legislatore pertanto richiede che, per esigenze superindividuali di certezza dei traffici giuridici e/o connesse anche al sistema pubblicitario, la volontà delle parti, per essere tutelata dall’ordinamento, possa essere espressa soltanto in forma scritta.
Quando invece la legittimazione ad agire per fare valere la nullità formale spetti a una sola parte, si deve ritenere che essa non sia un requisito indefettibile di validità della sottostante manifestazione di volontà dettato da preminenti esigenze pubblicistiche, come dimostra il fatto che, in assenza di iniziativa del soggetto legittimato, quella manifestazione di volontà, pur non tradottasi nella forma stabilita dal legislatore, risulta idonea a produrre ogni effetto e non può essere caducata, né ad iniziativa di terzi, né su rilievo del giudice.
Questo tipo di nullità, a cui appartengono, tra le altre, quelle previste dagli artt. 127 TUB e 23, comma 3, TUF, trova la sua giustificazione, e il suo limite di operatività, nella protezione del contraente, ritenuto dal legislatore bisognoso di tutela in ragione della sua posizione di soggetto non dotato di particolari cognizioni tecniche, a fronte di una controparte professionalmente dedita allo svolgimento di determinate attività.
In buona sostanza, la funzione di questa nullità va principalmente rinvenuta nell’esigenza di assicurare al cliente un’adeguata informazione, permettendogli, attraverso la formalizzazione scritta dei suoi diritti e degli obblighi della controparte, di avere un termine chiaro e indiscutibile di riferimento idoneo a colmare quell’asimmetria informativa che connota siffatti rapporti contrattuali; pertanto, il contratto, inteso quale sommatoria delle condizioni economiche e contrattuali che lo regolano, deve essere “redatto in forma scritta”, proprio al fine di consentire al contraente ritenuto debole di esaminarlo con attenzione, laddove, viceversa, l’eccezione del cliente circa la mancata sottoscrizione della Banca rischia di trasformare questo specifico presidio, posto a tutela della chiarezza e della trasparenza della pattuizione, in un formalistico strumento per conseguire risultati del tutto esorbitanti rispetto allo scopo della norma, qualora il contratto possa ritenersi concluso.
Il Tribunale di Pavia, all’uopo, rilevato che il correntista aveva sottoscritto materialmente il contratto pur non recante la sottoscrizione della Banca, aggiungeva, inoltre, che non risultava necessaria la prova dell’ulteriore approvazione da parte dell’Istituto di credito, la cui volontà negoziale era già stata espressa nel documento predisposto secondo la modulistica all’epoca utilizzata.
Per quanto esposto, il Giudice, rigettava la dedotta nullità dell’intero contratto, passando ad esaminare, nel merito, le altre contestazioni mosse da parte attrice.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI SOLTANTO DAL CLIENTE
IL TRIBUNALE SPIEGA LE RAGIONI DEL DISSENSO RISPETTO ALL’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (N. 5919/2016 E 8395/2016)
Sentenza | Tribunale di Bergamo, dott.ssa Laura Brambilla | 11.01.2017 | n.26
CONTRATTO BANCARIO: VALIDO ANCHE SE SOTTOSCRITTO DAL SOLO CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA BANCA È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. Cataldi | 28.12.2016 | n.4571
CONTRATTI BANCARI: REQUISITO FORMA SCRITTA ASSOLTO ANCHE OVE DIFETTI SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
LA FINALITÀ PERSEGUITA DALL’OBBLIGO DI FORMA SCRITTA EX ART. 117 TUB È DI INFORMARE CLIENTE SUI SERVIZI OFFERTI
Sentenza | Tribunale di Pistoia, Dott. Sergio Garofalo | 19.12.2016 | n.1267
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