Segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
La produzione in giudizio del contratto non sottoscritto dalla banca è sufficiente per la sua validità.
L’apposizione tra le firme del correntista, della dicitura “bene per la firma”, con relativa sigla della Banca, costituisce prova della sottoscrizione del contratto da parte dell’Istituto di credito.
Non è condivisibile l’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con le decisioni n. 5919/2016 e n. 8395/2016 in tema di nullità del contratto di conto corrente nell’ipotesi di sottoscrizione soltanto da parte del correntista.
Questi sono i principi ribaditi dal Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa Cristina Giovanna Cilla, con la sentenza n. 502 del 26.11.2016.
Nella fattispecie in questione, una società correntista conveniva in giudizio la Banca, chiedendo, fra l’altro, al Tribunale adito di dichiarare la nullità del rapporto di conto corrente acceso dalla società attrice presso l’Istituto di credito per mancanza della forma scritta del relativo contratto, nonché dichiarare l’illegittimità delle condizioni economiche del rapporto applicate in mancanza di indicazione espressa per iscritto.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice e dei fideiussori in solido, al pagamento del saldo debitore del conto corrente bancario oggetto di contestazione.
Autorizzata la chiamata dei terzi, la convenuta notificava l’atto di citazione solo nei confronti di uno dei due fideiussori che si costituiva in giudizio contestando la pretesa avanzata dall’Istituto di credito e chiedendone il rigetto.
In via di sintesi, parte attrice deduceva la nullità del contratto di conto corrente per mancanza del requisito della forma scritta e la conseguente illegittimità delle condizioni economiche del rapporto applicate in mancanza di indicazione espressa per iscritto, quindi mai concordate dai correntisti, richiamando all’uopo l’art. 11 della legge n. 154/1992; per contro, parte convenuta deduceva l’avvenuta stipula del contratto di conto corrente, producendo in giudizio l’originale del contratto, interamente compilato e recante timbro e firma, nonché l’esatta determinazione del tasso di interesse creditore, del tasso di interesse debitore, delle spese sostenute dalla società correntista e della commissione trimestrale di capitalizzazione degli interessi alla fine di ciascun trimestre solare.
Il Tribunale di Caltagirone osservava, preliminarmente, che il requisito della forma scritta per i contratti di conto corrente bancario è stato introdotto prima dalla L. 154/1992 sulla trasparenza bancaria (oggi abrogata) ed in seguito, in maniera più generalizzata, dall’art. 117 del testo unico bancario, D.lgs. 385/1993, che dispone che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti’ e che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo“.
In aggiunta, sottolineava che la domanda di parte opponente, volta alla dichiarazione di nullità del contratto per mancanza di forma scritta, doveva essere rigettata alla luce della produzione documentale della Banca convenuta, che aveva versato in atti l’originale del contratto di conto corrente, interamente compilato e recante timbro e firma, in cui erano state indicate anche le condizioni economiche dell’accordo negoziale.
Il Tribunale espressamente affermava che “comunque l’odierno decidente non aderisce al recentissimo orientamento della Suprema Corte espresso con le sentenze n. 5919 del 24 marzo 2016 e n. 8395 del 27/04/2016– in tema di nullità del contratto di conto corrente nell’ipotesi di sottoscrizione soltanto da parte del correntista”.
Il Giudice adito, rilevava – in ogni caso – che il contratto prodotto in giudizio presentava la prova della sottoscrizione da parte dell’Istituto bancario, essendo stata apposta, tra le due firme del correntista, la dicitura “bene per la firma” con relativa sigla della Banca,
Per tali ragioni il Tribunale riteneva pienamente valido ed efficace il contratto bancario oggetto di contestazione.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDAMENTE CONCLUSI CON LO SCAMBIO DI ATTI UNILATERALI
LA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE CHE RICHIAMA LA PROPOSTA DELLA BANCA EQUIVALE AD ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Di Virgilio | 24.08.2016 | n.17290
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA: VALIDO ED EFFICACE IL CONTRATTO CON MONOFIRMA DEL SOLO CLIENTE
NON VI ALCUNA NORMA CHE PREVEDA L’OBBLIGO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE SUL MEDESIMO MODULO
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 04.08.2016 |
RILEVANTE IL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO TENUTO DALL’ISTITUTO DI CREDITO NEL CORSO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 05.07.2016 |
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