Provvedimento segnalato da Roberto Rusciano di Napoli
In base al principio di cognizione, i contratti bancari si intendono validamente stipulati e produttivi di effetti giuridici, qualora i contraenti abbiano avuto conoscenza della loro concorde volontà, che può essere provata in qualsiasi modo, anche per testimoni o mediante presunzioni.
La produzione in giudizio da parte della Banca del contratto sottoscritto dal solo cliente, rendendo manifesta l’intenzione dell’Istituto di credito di avvalersi del documento, assume valore equipollente alla sua sottoscrizione.
I contratti conclusi attraverso la separata sottoscrizione di due esemplari di ogni scrittura, ciascuna delle quali sia consegnata da una parte firmataria all’altra, sono pienamente validi ed efficaci.
Questi i principi ribaditi dalla Corte di Appello di Trieste, Pres. Salvatore Daidone, con la sentenza del 24.05.2016.
Nella fattispecie considerata, due investitori proponevano gravame avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste con cui erano state rigettate le domande di nullità, annullamento, risoluzione e risarcimento dei danni dei contratti per la prestazione di servizi di investimento stipulati con la Banca e degli ordini di acquisto di azioni eseguiti in attuazione dei suddetti contratti.
La Banca, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nel giudizio di impugnazione, gli appellanti denunciavano, in primo luogo, l’erroneità dell’impugnata sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto validi i contratti “quadro” versati in causa nonostante l’assenza di sottoscrizione da parte degli organi dell’Istituto di credito, non surrogabile dalla firma apposta da suo funzionario, quale visto per controllo delle firme ed a fini meramente interni della stessa Banca.
In secondo luogo, lamentavano l’erroneità della decisione del Tribunale, nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto non soggetti ad alcun obbligo di forma i singoli ordini d’investimento o di disinvestimento in esecuzione dei predetti contratti e, peraltro, tacitamente approvate le relative operazioni finanziarie in assenza di reclamo formulato dagli appellanti entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della documentazione relativa alle stesse.
La Corte di Appello di Trieste, rilevava che i contratti in contestazione erano stati regolarmente stipulati dalle parti mediante separata sottoscrizione di due esemplari di ogni scrittura, ciascuna delle quali era stata consegnata da una parte firmataria all’altra.
All’uopo, specificava il Giudice adito che, alla stregua del principio di cognizione, un contratto, anche ove necessitante della forma scritta ad substantiam, si intende validamente perfezionato nel momento in cui i contraenti abbiano avuto reciproca conoscenza della loro concorde volontà, che può essere provata in qualsiasi modo, anche per testimoni, o mediante presunzioni.
In riferimento al secondo motivo di impugnazione, il Giudice di seconde cure rilevava che i contratti “quadro” in oggetto non prevedevano, in alcun modo, la necessità della forma scritta dei singoli ordini di acquisto e/o vendita dei prodotti finanziari, atteso, comunque, che una volta ricevute le lettere di conferma dell’esecuzione dei singoli ordini, gli appellanti, avevano omesso colpevolmente di contestare prontamente le operazioni effettuate sul loro portafoglio titoli.
In ragione di quanto suesposto, la Corte rigettava l’appello proposto, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE: VALIDO ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CASO DECISO DALLA CASSAZIONE CON SENTENZA N. 5919/2016 È ASSOLUTAMENTE DIFFERENTE E NON ESTENSIBILE
Sentenza Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola 29-05-2016
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI, ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CLIENTE È TENUTO A DIMOSTRARE LA VIOLAZIONE DEL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA EX ART. 117 TUB
Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, 11-07-2015 n.8647
CONTRATTI BANCARI: SU MODULI PRESTAMPATI, NON È NECESSARIA FIRMA FUNZIONARIO
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 28-04-2015
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