Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa con nota di accompagnamento
In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi non già di un requisito del contratto ma della prescrizione di un comportamento che la banca (al pari dell’intermediario finanziario, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998) deve osservare nell’interesse del risparmiatore o correntista, altrimenti conseguendone la sanzione della nullità.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Schirò Rel. Genovese, con l’ordinanza n. 30885 del 29 novembre 2018.
La Suprema Corte, con la sentenza in argomento:
- mentre ha ritenuto fondata la doglianza – violazione degli artt. 1284, 3° co., c. c., e 117, 4° co., D. Lgs. n. 385 del 1993, in relazione all’esistenza di una valida pattuizione scritta degli interessi debitori, relativamente ai conti intrattenuti – con cui i correntisti lamentavano che la Corte territoriale, in risposta al loro appello relativo al difetto del contenuto contrattuale riguardante i tassi praticati, aveva affermato che esso consisteva dell’individuazione (sulla base dei fogli informativi) di quelli minimi e massimi, senza che tuttavia fosse stato esplicitato il criterio applicativo degli uni e degli altri, perciò rimessi al mero arbitrio della Banca e non all’accordo delle parti -, in quanto la Corte territoriale nel leggere la previsione negoziale come contenente il vincolo del tasso massimo aveva violato il principio di diritto secondo cui “In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”;
- ha, invece, ritenuto infondato il motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. n. 154 del 1992, 117 D. Lgs. n. 385 del 1993, 1321, 1350 n. 13 e 1418, 3° co., c. c., 2725 e 2729, 2° co., c. c. in relazione alle eccezioni di nullità dei rapporti intrattenuti, per inosservanza dell’obbligo di forma -, col quale i correntisti lamentavano il mancato accoglimento della domanda di nullità dei contratti, atteso che in atti era stato versato soltanto il modulo di apertura del conto e la lettera integrativa dello stesso, documentazione inidonea a dar prova della forma scritta, necessaria per l’esistenza del contratto di conto corrente.
La censura è stata respinta avendo la Corte territoriale dato atto dell’esistenza oltre che delle copie dei contratti, anche delle lettere integrative firmate dai correntisti, nelle quali si comunicava l’avvenuta ricezione delle missive attraverso cui la banca aveva comunicato l’apertura dei singoli conti correnti e illustrato le relative condizioni, per il che il negozio era stato concluso per corrispondenza (proposta firmata dalla Banca contro accettazione da parte del cliente). Senza dire che, pacificamente, i rapporti avevano avuto esecuzione.
A tal riguardo, la Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “in tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi non già di un requisito del contratto ma della prescrizione di un comportamento che la banca (al pari dell’intermediario finanziario, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998) deve osservare nell’interesse del risparmiatore o correntista, altrimenti conseguendone la sanzione della nullità”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI MONOFIRMA: VALIDI ANCHE IN ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
E’ SUFFICIENTE CHE L’ISTITUTO DI CREDITO ABBIA MOSTRATO IL PROPRIO CONSENSO ATTRAVERSO COMPORTAMENTI CONCLUDENTI
Sentenza | Tribunale di Cuneo, Giudice Mauroernesto Macca | 29.01.2018 | n.71
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI IN ASSENZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL’INTERMEDIARIO
IL DICTUM DELLE SS.UU. PUÒ RITENERSI APPLICABILE A QUALSIASI CONTRATTO CONCLUSO FRA BANCA E CLIENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Mantovani | 20.07.2018 | n.3548
CONTRATTI BANCARI MONOFIRMA: È SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
IL CONSENSO DELLA BANCA PUÒ DESUMERSI DA COMPORTAMENTI CONCLUDENTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Didone, Rel. Fichera | 21.06.2018 | n.16362
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