ISSN 2385-1376
Testo massima
Il contratto di interest rate swap è giuridicamente distinto dal contratto di mutuo sebbene economicamente e funzionalmente collegato a quest’ultimo per essere finalizzato all’eventuale riduzione dei rischi connessi alla applicazione del tasso variabile al mutuo, sicchè l’eventuale nullità del primo non ha alcuna influenza sulla validità ed efficacia del secondo. L’eventuale violazione di altre norme del D.lgs.n°58/98 che non determinano la nullità del contratto suddetto possono tutt’al più dar luogo ad un obbligo risarcitorio a carico della Banca e non incide sul diritto della stessa di procedere ad esecuzione forzata.
Questo è il principio affermato dal Tribunale di Bari, Giudice dott. Nicola Magaletti, con sentenza n. 1471 pubblicata il 20.3.2014, con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta dal terzo datore di ipoteca avverso il precetto con il quale era stato intimato il pagamento della somma dovuta alla Banca in virtù di un mutuo ipotecario a tasso variabile.
L’intimato, infatti, con la proposta opposizione a precetto, aveva chiesto dichiararsi l’insussistenza del diritto della Banca a procedere ad esecuzione forzata sul presupposto che il debito oggetto della intimazione di pagamento sarebbe stato solo apparentemente contenuto in un titolo esecutivo contrattuale, essendo in realtà dissimulato da un diverso contratto intercorso tra Banca e debitore e, cioè, il contratto di Interest Rate Swap, che non essendo titolo esecutivo non legittimerebbe la Banca alla minacciata esecuzione e che il titolo contrattuale esecutivo che sottende lo stesso precetto non avrebbe di fatto regolamentato il rapporto.
Nella fattispecie oggetto del sentenza in commento, la Banca aveva concesso un mutuo fondiario in virtù del quale era stata erogata la somma di euro 1.000.000,00 ed iscritta ipoteca volontaria e, contestualmente, la società mutuataria aveva sottoscritto un contratto di interest rate swap con capitale nozionale di euro 1.000.000,00 sottoscrivendo, altresì, la dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31 del Regolamento Consob n. 11522/98.
Il Tribunale ha rigettato, nel merito, l’opposizione a precetto ritenendo i relativi motivi infondati e confermando le motivazioni dell’ordinanza con la quale veniva rigettata la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
Il rigetto dell’opposizione, infatti, è stato fondato sul presupposto che la nullità del predetto mutuo fondiario non può essere dichiarata in relazione all’asserita nullità o invalidità del successivo contratto intercorso tra la società mutuataria e la Banca, poiché, anche laddove il contratto di interest rate swap fosse economicamente e funzionalmente collegato al contratto di mutuo, i due sono giuridicamente distinti sicchè l’eventuale nullità del primo non ha alcuna influenza sulla validità ed efficacia del secondo.
Il Tribunale, rilevato che la questione relativa alla validità del contratto di interest rate swap non può essere oggetto del giudizio di opposizione a precetto, ha precisato che l’eventuale violazione di altre norme del D.lgs.n°58/98 non avrebbe determinato la nullità del contratto di mutuo suddetto ma potrebbe tutt’al più dar luogo ad un obbligo risarcitorio a carico della Banca con conseguente compensazione del credito della stessa con quello riconosciuto eventualmente a titolo risarcitorio che non incide sul diritto della Banca di procedere ad esecuzione forzata.
Il contratto di interest swap chiarisce il Tribunale “costituisce un posterius rispetto al contratto di mutuo sicchè mentre può in ipotesi affermarsi che la nullità del contratto di mutuo può determinare la nullità del contratto di interest swap al primo funzionalmente collegato non altrettanto può affermarsi nell’ipotesi contraria“.
La decisione assunta dal Tribunale di Bari è legittima e condivisibile nell’affermare la autonomia giuridica del contratto interest rate swap e di mutuo in virtù del quale ha agito la Banca.
Sul punto va rilevato che il contratto di interest swap può avere una funzione di copertura del tasso variabile del mutuo assicurando alle parti la possibilità di modificare il proprio tasso di indebitamento, senza incidere sulle condizioni del prestito contratto.
Tale funzionalità ha consentito agli operatori finanziari di raggiungere vari obiettivi e tra questi quello di ridurre i rischi connessi con l’indebitamento a tasso variabile parametrato a particolari indici, ed il collegamento è solo funzionale e sussistente ad un puro livello finanziario, senza assumere alcuna rilevanza sul piano giuridico.
La stipulazione di un mutuo e di un interest rate swap a copertura del detto contratto è un modello usuale di stipulazione finalizzato ad assicurare la cd “ricopertura” delle posizioni e l’esistenza di un eventuale “vincolo funzionale” non assume alcuna rilevanza sul piano giuridico.
L’importo del capitale nozionale del contratto derivato è solo un valore di riferimento sulla base del quale vengono determinati i flussi finanziari ed, infatti, per la sottoscrizione di detto contratto, non vi è un esborso di denaro, ma lo stesso è funzionale alla copertura esclusiva del rischio di rialzo del tasso variabile, e varia in funzione del piano di ammortamento del mutuo, con la conseguenza che l’operazione in derivati è meramente funzionale all’ammortamento del contratto di mutuo.
Il contratto di mutuo è, quindi, e resta mutuo fondiario ed è, pertanto, titolo esecutivo ex art. 474 cpc, e come tale idoneo ad essere azionato con il precetto.
Testo del provvedimento
in allegato il testo integrale del provvedimento
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