Se nel contenuto dei contratti derivati, non è possibile rilevare un collegamento fra questi e i finanziamenti a cui si riferiscono, viene meno la causa degli stessi. Per cui la sanzione da applicare è quella della nullità.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano, con la sentenza n. 2856 del 18.11.2019.
La vicenda trae origine da un rapporto intercorrente fra una società, nel frattempo fallita, e una banca. La società, quando era ancora in bonis, aveva stipulato due contratti di finanziamento, collegati ad un conto corrente. La banca aveva prospettato alla società attrice la sottoscrizione di un contratto derivato di Interest Rate Swap, allo scopo di proteggere i mutui sottoscritti dalle oscillazioni dei tassi d’interesse, con la rassicurazione di poterne trarne cospicui utili. Utili che però, nonostante la sottoscrizione di due contratti derivati, non avvenivano, con la società che per effetto delle suddette operazioni finanziarie la società finiva con il subire notevoli perdite.
La società ha così chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità dei contratti derivati, la banca si è opposta.
Dopo aver delineato l’oggetto del contratto, il Giudice ha individuato in primo luogo gli aspetti del suo regolamento alla luce della normazione secondaria. Tanto allo scopo di riscontrare le eventuali difformità.
Sotto il profilo causale, il Tribunale ha rimarcato l’assenza in concreto della garanzia della finalità di copertura. I contratti sono definiti derivati proprio perché traggono la loro scaturigine in preesistenti contratti e passività conseguenti incidenti nel tempo sul patrimonio dello stipulante; essi devono quindi garantire la congruità o copertura: se si tratta di mutui preesistenti devono garantire una copertura.
Un’operazione può essere considerata “di copertura” quando: a) sia esplicitamente posta in essere per ridurre la rischiosità di base; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d’interesse, tipologia etc.) dell’oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine; c) le condizioni di cui ai punti precedenti risultino documentate da evidenze interne degli intermediari e siano approvate, anche in via generale con riguardo ad operazioni aventi caratteristiche ricorrenti, dalla funzione di controllo interno.
Nel caso di specie, la finalità di questi derivati avrebbe dovuto risiedere nel contenere le passività che per effetto dell’andamento dei tassi variabili dei mutui preesistenti avrebbe potuto patire la società e l’impresa ad essa facente capo: se il tasso variabile di grossi mutui è destinato ad aumentare nel tempo, potrebbe riuscire utile per l’impresa mutuataria contenere questo rischio utilizzando un derivato del tipo di quello in esame, sempre che sia congegnato in modo da garantire, sebbene in astratto, un siffatto risultato.
Nell’esaminare i contratti, però, il Giudice non ha potuto rilevare tale collegamento con i mutui stipulati fra le parti, perché la lettera dei due contratti finanziari è generica parlandosi di ragioni di debito credito. Non emerge neanche un minimo di raccordo tra il testo contrattuale scritto dei derivati – si legge nella sentenza – ed i mutui da prendere in considerazione, posto che sono risultati anche altri mutui stipulati dalle parti, oltre ai due dedotti in citazione.
Anche per questo motivo, il Giudice ha dichiarato la nullità dei due contratti derivati.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI DERIVATI: IL CLIENTE DEVE AVERE A DISPOSIZIONE TUTTI GLI STRUMENTI PER VALUTARE IL RISCHIO
FONDAMENTALE LO SCAMBIO INFORMATIVO IDONEO ALLA FORMAZIONE DELL’ACCORDO DELLE PARTI. IN MANCANZA IL CONTRATTO È NULLO
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Martini | 17.10.2019 | n.4188
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-derivati-il-cliente-deve-avere-a-disposizione-tutti-gli-strumenti-per-valutare-il-rischio
CONTRATTI DERIVATI: VALIDI SE CORRETTAMENTE STRUTTURATI E COERENTI CON LA NATURA DELLE OPERAZIONI ECONOMICHE INTRAPRESE DAL CLIENTE
IL VALORE DELL’IRS DISCENDE DAL CONFRONTO TRA LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAI DUE CONTRAENTI
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Marco Vittoria | 15.10.2019 | n.1376
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-derivati-validi-se-correttamente-strutturati-e-coerenti-con-la-natura-delle-operazioni-economiche-intraprese-dal-cliente
CONTRATTO DERIVATO: ALLA SUA INVALIDITÀ CONSEGUE QUELLA DEL FINANZIAMENTO SOLO SE COLLEGATI
E’ NECESSARIO CHE SUSSISTANO NESSO TELEOLOGICO E IL COMUNE INTENTO PRATICO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Rosaria Giugliano | 01.04.2019 | n.3494
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratto-derivato-alla-sua-invalidita-consegue-quella-del-finanziamento-solo-se-collegati
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