ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n.1110 del 26/10/2012, si è pronunciata in materia di contratti derivati con particolare riferimento al rispetto degli obblighi di adeguatezza e di avvertenza da parte della Banca.
Nel caso di specie, una società dopo aver concluso con la Banca una serie di contratti quadro derivati, citava in giudizio l’Istituto di credito in quanto NESSUNA informazione era stata fornita all’atto della conclusione delle varie operazioni in derivati, per cui essa società non ne avrebbe potuto comprendere il significato.
Invero, tutti i moduli d’ordine predisposti dalla banca riportavano la seguente dicitura: “SEGNALAZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’ORDINE. Il cliente, preso atto che la Banca lo ha informato con riferimento all’art. 29 della Delibera CONSOB n. 11522 del 1 luglio 1998, che l’operazione in oggetto non è adeguata e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, RICHIEDE, nonostante ciò l’effettuazione dell’operazione come innanzi disposta”.
Tale dicitura era seguita dalla sottoscrizione del legale rappresentante della società.
Orbene, secondo il Tribunale, detta circostanza è assolutamente insignificante atteso che, la valenza della sottoscrizione è completamente svilita dal fatto di esser stata apposta su di un modulo prestampato e dopo una frase connotata da estrema genericità al punto da rende incomprensibili sia le informazioni che sarebbero state date, sia le ragioni in base alle quali sarebbe stata segnalata l’inadeguatezza dell’operazione.
Dette circostanze non risultano idonee a provare il corretto adempimento, da parte della banca, degli obblighi di preventiva comunicazione dell’inadeguatezza dei contratti conclusi.
In conclusione, afferma il Tribunale, la Banca si è resa inadempiente rispetto all’obbligo di avvertenza atteso che, quelle che erano state concluse erano operazioni oggettivamente inadeguate rispetto all’esigenze di copertura della società attrice.
Né, concludono i giudici, si può revocare in dubbio che se la Banca avesse dato compiuta avvertenza dell’inadeguatezza delle operazioni in strumenti derivati la società si sarebbe astenuta dal disporle visto che, neanche sono state segnalate le ragioni per le quali la detta società si sarebbe indotta alla speculazione.
Testo del provvedimento
in allegato la sentenza del Tribunale di Vicenza
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Numero Protocolo Interno : 82/2012