ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale di Pescara, con la sentenza in rassegna, n.1241 del 11/10/2012, si è pronunciata in materia di contratti derivati stipulati da enti locali ed in particolar modo sull’obbligo di informazione e trasparenza che ricade in capo all’Istituto di Credito.
Invero, secondo il Tribunale, se è vero che alla Banca sono imposti obblighi di informazione circa la natura, i rischi e le implicazioni dell’operazione che le parti andranno a stipulare, tali obblighi, con riguardo alla negoziazione di derivati, devono tradursi anzitutto nella puntuale illustrazione al cliente dei meccanismi del derivato, in maniera tale che prima di sottoscrivere il contratto, il cliente sia correttamente informato sull’idoneità dello strumento finanziario a perseguire le finalità desiderate, e poi nell’indicazione chiara, nel contratto stesso, dei costi reali della struttura, ivi espressamente compresi i costi di produzione del derivato ricaricati sul cliente ed il margine effettivamente lucrato dalla controparte bancaria.
Pertanto, laddove il contratto non preveda alcuna commissione in favore della Banca, né costi o spese a carico dell’Ente, a quest’ultimo deve riconoscersi il diritto alla ripetizione ex art. 2033 cc degli importi pagati a titolo di commissioni implicite, oltre al diritto agli interessi, al tasso legale, dal giorno di negoziazione di ciascun contratto al soddisfo, attesa la consapevolezza della Banca circa la non debenza, da parte dell’ente, del pagamento delle commissioni.
Testo del provvedimento
in allegato la sentenza
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Numero Protocolo Interno : 74/2012