Provvedimento segnalato e commentato dal Dott. Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Allorchè si faccia luogo al compimento di un’operazione inadeguata occorre che l’intermediario, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso in adesione alla regola “know your customer” di cui all’art. 28, comma 1, Reg. Consob 11522/1998, offra all’investitore in assolvimento degli obblighi di informazione attiva di cui al medesimo art. 28, comma 2, incarnazione della regola “know your product”, nell’individualizzato colloquio verbale, mirato ad un’effettiva spiegazione e reale comprensione dei termini e delle ragioni dell’inadeguatezza rilevata dall’intermediario che deve aver luogo prima che l’operazione sia posta in essere, tutte le informazioni in grado di renderlo edotto delle ragioni per le quali reputi che l’operazione sia inadeguata in modo che anche riguardo ad essa la scelta che l’investitore effettuerà possa dirsi che sia avvenuta in modo consapevole.
Qualora, ricevute le informazioni intese ad evidenziare l’inadeguatezza dell’operazione, l’investitore intenda insistere per la sua esecuzione e l’autorizzi perciò in forma espressa, la dichiarazione che egli renda al riguardo in forma scritta è fonte di una presunzione che l’intermediario abbia assolto il dovere di informazione specificatamente gravante su di sé in relazione alle operazioni inadeguate.
La presunzione che in tal modo si determina non vale, tuttavia, a sollevare l’intermediario dall’onere di provare di aver assolto il dovere di informazione ove l’investitore alleghi che talune informazioni, in grado di orientarne diversamente le scelte e di farlo desistere dall’intraprendere l’operazione rivelatasi pregiudizievole se ne fosse stato a conoscenza, gli siano state taciute, ricadendo in tal caso sull’intermediario l’onere di provare che le informazioni asseritamente taciute sono state invece rese o che sono altrimenti irrilevanti.
Questi i principi che si ricavano dall’ordinanza n. 23570 del 27 ottobre 2020, pronunciata dalla Corte di Cassazione, I. sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Marulli.
Per la Suprema Corte è premessa di ogni ragionamento che la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. “suitability rule”).
Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti:
1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un “Paese emergente”;
3) il “rating” nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio;
4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market”);
5) l’avvertimento circa il pericolo di un imminente “default” dell’emittente.
Si avverte poi che la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d’ordine, contenente la segnalazione d’inadeguatezza dell’operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l’obbligo previsto in capo all’intermediario dall’art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l’omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese.
Si aggiunge inoltre che nel quadro di applicazione dell’articolo 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza ivi contemplata al terzo comma, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l’indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall’intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell’adempimento, da parte dell’intermediario, dell’obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l’obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull’intermediario l’onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute.
Orbene la sentenza impugnata si allinea esattamente a questo quadro di pensiero avendo, infatti, ritenuto che la circostanza attestata dalla dichiarazione resa nella specie dall’investitore di essere stato informato dell’inadeguatezza dell’operazione valga a porre la banca al riparo da ogni responsabilità in ordini agli esiti pregiudizievoli della stessa.
Né per vero la presunzione cui la dichiarazione in questione mette in tal modo capo è stata in qualche misura vinta dal ricorrente.
Sebbene essa non valga a sollevare l’intermediario dall’onere di provare che l’investitore è stato informato dell’inadeguatezza dell’operazione, nondimeno l’onere in parola si configura e diviene esigibile solo a fronte dell’allegazione da parte dell’investitore delle specifiche informazioni incidenti sulla valutazione di adeguatezza dell’operazione che l’intermediario gli avrebbe taciuto, informazioni che per qualità e quantità devono poter porre l’investitore in condizioni di valutare in modo consapevole il grado di rischiosità dell’operazione che intende effettuare. Nella specie questa allegazione è risultata del tutto manchevole. Avanti al giudice d’appello — l’unico, deputato ad occuparsene, essendo inconferenti le circostanze a tal fine riportate nel ricorso — l’investitore si è infatti limitato a sostenere nella comparsa di costituzione in appello, in modo del tutto generico, inidoneo a rendere effettivo l’onere probatorio dell’intermediari, che l’operazione era stata portata ad esecuzione “senza che l’istituto di credito gli fornisse le informazioni adeguate sulla natura dei rischi e sulle implicazioni delle specifiche operazioni”.
A fronte di indicazioni così vaghe e sommarie, rettamente il decidente del grado ha ritenuto decisiva la presunzione sottesa alla dichiarazione rilasciata dal ricorrente all’atto di acquisto ed in questa impostazione ha ritenuto altrettanto rettamente che la condotta della banca non fosse sanzionabile e che dovesse per questo essere mandata assolta da ogni obbligo risarcitorio.
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