Il Collegio reputa opportuno rimettere la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3, costituendo questione di particolare importanza se, a norma del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, accanto a quella dell’investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell’intermediario.
Questa la decisione adottata dalla Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Nazzicone, con la sentenza n. 10447 del 27.04.2017.
Nel caso controverso, la Corte d’Appello di Torino, confermando la decisione di primo grado, respingeva tutte le domande proposte dagli eredi di un investitore, volte all’accertamento della nullità, o, in subordine, all’annullamento o alla risoluzione per inadempimento del contratto di gestione patrimoniale, investimento e finanziamento concluso con la Banca, ancorché privo della sottoscrizione da parte dell’Istituto di credito.
Il Giudice di seconde cure, osservato che il contratto in contestazione recava la dichiarazione espressa degli investitori circa la consegna di un esemplare del documento, sottoscritto per accettazione dai soggetti abilitati a rappresentare l’altra parte, sottolineava che nè le fonti comunitarie, nè il precedente storico di cui alla L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 6 postulano il requisito della forma scritta contrattuale, ma piuttosto il requisito sostanziale della idonea informazione, soddisfatto dalla firma dell’investitore, rilevando che, nel caso di specie, il contratto contestato conteneva tutti gli elementi prescritti dal legislatore e che, pertanto, non potevano essere ritenuti nulli i singoli ordini di investimento, perchè la loro materiale esecuzione rientrava nella gestione discrezionale della Banca non presupponente una veste contrattuale formale, avendo le parti pattuito non la forma scritta degli ordini, ma quella telefonica.
Orbene, la Corte specificava che nessuna operazione estranea al mandato ricevuto era stata posta in essere dalla Banca, la quale, anzi aveva pienamente assolto ai propri obblighi informativi, avendo i clienti più volte ricevuto informazioni circa l’assenza di alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione e non avendo, infine, gli investitori provato il nesso causale tra tutti i pretesi inadempimenti e le perdite da essi subite.
Avverso questa sentenza, proponevano ricorso per Cassazione gli investitori, affidato a quattro motivi, a cui resisteva con controricorso la Banca, depositando altresì la memoria ex art. 378 c.p.c..
In particolare, i ricorrenti lamentavano, innanzi al Giudice di legittimità, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1350, 1418 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 e 30 Reg. Consob n. 11522 del 1998, avendo la Corte del merito ritenuto irrilevante la mancata sottoscrizione del contratto-quadro di gestione da parte della Banca.
La questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte, riguardava, in buona sostanza, l’individuazione della necessità ad substantiam, o meno, a norma del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, della sottoscrizione della Banca, accanto a quella dell’investitore, al fine della validità del contratto di gestione su base individualizzata di portafogli di investimento.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Giudice di legittimità ricordava che, da tempo, la dottrina ha convincentemente chiarito, che nell’ambito della più generale teorica della forma, non tutte le prescrizioni di forma sono uguali.
Infatti, se, da una parte, la forma ad substantiam, nella sua solennità propria degli scambi immobiliari tipici dell’economia fondiaria, funge, nell’ambito dei rapporti paritari, da criterio d’imputazione della dichiarazione, oltre che servire a favorire, a tutela di entrambi contraenti, i “beni” della chiarezza nei contenuti, della ponderazione per l’impegno assunto e della serietà dell’accordo, nonchè a distinguere le mere trattative dall’atto definitivo, dall’altra, laddove le parti non si trovino su di un piano di parità, a scongiurare il rischio della insufficiente riflessione o dell’approfittamento ad opera dell’altro contraente interviene, allora, la forma, o formalità “di protezione”, il cui fine precipuo è proprio quello di proteggere lo specifico interesse del contraente “debole” a comprendere ed essere puntualmente e compiutamente informato su tutti gli aspetti della vicenda contrattuale.
La nullità che deriva da questa seconda ipotesi persegue prettamente finalità di protezione del contraente debole, nel cui interesse essa viene conformata come invalidità relativa.
In particolare, la previsione formale del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 è dettata a fini esclusivi di tutela dell’investitore e trova la sua ratio nel fine di assicurare la piena e corretta trasmissione delle informazioni al cliente, nell’obiettivo della raccolta di un consenso consapevole alla stipula del contratto.
All’uopo, la nullità di protezione può essere fatta valere solo dal cliente, oltre che rilevata d’ufficio dal giudice, sempre nell’esclusivo interesse e vantaggio del primo.
Gli ermellini, tanto premesso, sottolineavano che secondo una prima tesi, dunque, potrebbe reputarsi adempiere al requisito della forma scritta, prevista a pena di nullità dall’art. 23 cit., la sottoscrizione, da parte del cliente, del modulo contrattuale contenente il contratto-quadro, atteso che l’altra parte del rapporto, ovvero l’intermediario finanziario, costituisce il soggetto predisponente le condizioni generali di contratto, cui l’investitore aderisce.
Di qui, il rilievo che la sottoscrizione della Banca, a differenza di quella dell’investitore, non occorrerebbe ai fini del perfezionamento del contratto, potendo rivestire, in definitiva, il consenso di quest’ultima, pur necessario trattandosi di un contratto, anche altre forme di manifestazione della volontà: la predisposizione del testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente, la consegna del documento negoziale o l’esecuzione del contratto medesimo ex art. 1327 c.c..
In altri termini, la firma della Banca non sarebbe preclusa, ma resterebbe irrilevante per il perfezionamento e l’efficacia del negozio.
La conclusione della irrilevanza della firma della Banca deriverebbe, come chiarito dalla Corte, pure dalla necessità, nel rispetto della ratio della norma, di evitare una lettura dell’art. 23 cit. affatto disfunzionale ed inefficiente per il mercato finanziario, anche a fini di prevenzione di un facile uso opportunistico dello strumento formale, come nel caso in cui il contratto fosse, dapprima, a lungo e fruttuosamente eseguito con vantaggio per il cliente, il quale, a fronte di una perdita marginale successiva, si risolvesse ad impugnarlo per nullità, in ragione della mancata sottoscrizione della Banca.
Secondo un diverso orientamento, invece, proseguiva la Corte, la sottoscrizione della Banca costituirebbe requisito di forma ad substantiam del contratto.
In questa ipotesi, in mancanza di sottoscrizione da parte dell’Istituto di credito proponente, il contratto risulterebbe invalido, ponendosi l’ulteriore questione se, avendo la nullità effetti ex tunc, a sua volta la Banca sia legittimata o no a ripetere quanto versato a favore del cliente; o se, a fronte di un uso “selettivo” della nullità, l’intermediario possa eccepire la violazione della buona fede contrattuale, e con quali conseguenze.
In conclusione, il Collegio, in ragione dell’evidenziato contrasto sul punto, rimetteva la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3, onde stabilire se, a norma del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, accanto a quella dell’investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell’intermediario.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE IN IPOTESI DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA BANCA
LA NULLITÀ DI PROTEZIONE NON OPERA NEI CONFRONTI DELLA PARTE CHE NON DISCONOSCE IL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Notaro | 07.04.2017 | n.4191
APERTURA CREDITO: VALIDO CONTRATTO CON SOTTOSCRIZIONE CLIENTE E TIMBRO BANCA
IL REQUISITO DI FORMA È INTEGRATO NELLA PRODUZIONE GIUDIZIALE DEL DOCUMENTO NON SOTTOSCRITTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone | 11.01.2017 | n.76
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI ANCHE LADDOVE SOTTOSCRITTI DAL SOLO CLIENTE
NESSUNA NORMA RICHIEDE LA SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE, NÉ MATERIALE, NÉ TEMPORALE, DEL DOCUMENTO CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino | 17.02.2017 |
CONTRATTI BANCARI: SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
IL CORRENTISTA NON PUÒ DOLERSI DELLA MANCATA FIRMA DELLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott Roberto Notaro | 13.02.2017 | n.1924
CONTRATTI BANCARI MONOFIRMA: VALIDI OVE PREDISPOSTI DA BANCA SU PROPRIA MODULISTICA
L’UNICA SOTTOSCRIZIONE RILEVANTE È QUELLA DEL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Ascoli Piceno, Dott.ssa Mariangela Fuina | 31.01.2017 | n.87
IL CLIENTE NON DEVE ABUSARE DEGLI STRUMENTI DI PROTEZIONE
Sentenza | Tribunale Ancona, dott. Maria Letizia Mantovani | 25.01.2017 | n.119
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI SOLTANTO DAL CLIENTE
IL TRIBUNALE SPIEGA LE RAGIONI DEL DISSENSO RISPETTO ALL’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (N. 5919/2016 E 8395/2016)
Sentenza | Tribunale di Bergamo, dott.ssa Laura Brambilla | 11.01.2017 | n.26
CONTRATTO BANCARIO: VALIDO ANCHE SE SOTTOSCRITTO DAL SOLO CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA BANCA È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. Cataldi | 28.12.2016 | n.4571
CONTRATTI BANCARI: È ONERE DEL CLIENTE PRODURRE LA SUA COPIA PRIVA DELLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Tribunale di Modena, Dott.ssa Susanna Cividali | 27.12.2016 | n.2475
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI PUR SE SOTTOSCRITTI DAL SOLO CLIENTE
NON È CONDIVISIBILE L’ORIENTAMENTO ESPRESSO DA CORTE DI CASSAZIONE CON LA DECISIONE N. 5919/2016
Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott.ssa Mariaelena Cunati | 27.12.2016 | n.226
CONTRATTI BANCARI: REQUISITO FORMA SCRITTA ASSOLTO ANCHE OVE DIFETTI SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
LA FINALITÀ PERSEGUITA DALL’OBBLIGO DI FORMA SCRITTA EX ART. 117 TUB È DI INFORMARE CLIENTE SUI SERVIZI OFFERTI
Sentenza | Tribunale di Pistoia, Dott. Sergio Garofalo | 19.12.2016 | n.1267
CONTRATTI BANCARI: VALIDI NELL’IPOTESI DI SOTTOSCRIZIONE SOLTANTO DA PARTE DEL CORRENTISTA
IL TRIBUNALE NON ADERISCE ALL’ORIENTAMENTO DELLA SUPREMA CORTE (N. 5919/2016 E N. 8395/2016)
Sentenza | Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa Cristina Giovanna Cilla | 26.11.2016 | n.502
CONTRATTI BANCARI: IL DEPOSITO IN GIUDIZIO ASSUME VALORE EQUIPOLLENTE DELLA SOTTOSCRIZIONE MANCANTE
LA COMUNICAZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO AL CLIENTE RIVELA L’INTENTO DELLA BANCA DI AVVALERSI DELLA SCRITTURA
Sentenza | Tribunale di Firenze, Dott.ssa Anna Primavera | 15.11.2016 | n.3789
LA FUNZIONE DELLA NULLITÀ DI PROTEZIONE EX ART. 23 T.U.F., È DI ASSICURARE AL CLIENTE ADEGUATA INFORMAZIONE
Sentenza | Corte d’Appello Venezia, Pres. Di Francesco- Rel. Santoro | 03.11.2016 | n.2477
CONTRATTI BANCARI: IL DEPOSITO REALIZZA UN “VALIDO EQUIVALENTE” DELLA FIRMA MANCANTE
NESSUNA NORMA PREVEDE L’OBBLIGO DELLA SIMULTANEITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI
Sentenza | Tribunale di Modena, Dott.ssa Antonella Rimondini | 24.10.2016 | n.1983
CONTRATTI BANCARI: LA BANCA NON HA L’OBBLIGO DI PRODURRE IL CONTRATTO DA LEI SOTTOSCRITTO
L’ONERE PROBATORIO GRAVA SUL CORRENTISTA
Sentenza | Tribunale di Sulmona, dott. Daniele Sodani | 12.10.2016 | n.422
CONTRATTO QUADRO: LA SOTTOSCRIZIONE NON È REQUISITO INDEFETTIBILE DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ
ANCHE IN MANCANZA, È COMUNQUE IDONEO A PRODURRE OGNI EFFETTO
Sentenza | Corte Appello L’Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Cimini | 12.10.2016 | n.1055
CONTRATTI BANCARI: SUFFICIENTE LA SOLA FIRMA DEL CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DELLA BANCA È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Tribunale di Parma, dott. Giacomo Cicciò | 30.09.2016 | n.1199
Sentenza | Tribunale Brescia dott. Luciano Ambrosoli | 02.09.2016 | n.2608
CONTRATTI BANCARI: VALIDAMENTE CONCLUSI CON LO SCAMBIO DI ATTI UNILATERALI
LA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE CHE RICHIAMA LA PROPOSTA DELLA BANCA EQUIVALE AD ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Di Virgilio | 24.08.2016 | n.17290
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA: VALIDO ED EFFICACE IL CONTRATTO CON MONOFIRMA DEL SOLO CLIENTE
NON VI ALCUNA NORMA CHE PREVEDA L’OBBLIGO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE SUL MEDESIMO MODULO
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 04.08.2016 |
È SUFFICIENTE CHE NELLA ACCETTAZIONE DEL CLIENTE VI SIA LA DICHIARAZIONE CHE RIPRODUCE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA CONTRATTUALE DELLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Silvia Romagnoli | 29.07.2016 | n.1518
CONTRATTI MONOFIRMA: SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
SUPERFLUA LA FIRMA DELLA BANCA SUCCESSIVA ALL’ACCETTAZIONE DEL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott.ssa Simona Di Paolo | 28.07.2016 | n.1153
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