In materia di contratti monofirma, la produzione in giudizio del documento sottoscritto dalla controparte contrattuale costituisce valido equipollente della sottoscrizione, posto che la parte che non ha materialmente sottoscritto il contratto per il quale sia richiesta dalla legge la forma scritta può validamente perfezionarlo, al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore, sia producendolo in giudizio sia manifestando stragiudizialmente alla controparte per iscritto la volontà di avvalersi del contratto, sempreché tale conferma non sopraggiunga dopo che la controparte abbia già revocato il proprio assenso, ciò rendendo impossibile la formazione dell’accordo contrattuale.
La sottoscrizione da parte del cliente sia sufficiente a integrare il requisito della forma scritta ex art 23 TUF, non ritenendosi, invece, necessaria la sottoscrizione della banca, potendo essere manifestata in qualsiasi forma ammessa dall’ordinamento.
Gli interessi anatocistici eventualmente addebitati dalla Banca per tutto il periodo antecedente all’adeguamento del conto alle sopravvenute disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 120 TUB – nella formulazione all’epoca vigente – e alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 devono essere scomputati in sede di rideterminazione del saldo finale, posto che a seguito dell’adeguamento del conto corrente alla citata delibera C.I.C.R. stante l’introduzione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, gli interessi a tale data maturati vanno da tale momento capitalizzati, diventando così suscettibili di produrre a loro volta interessi, secondo quanto consentito dal secondo comma dell’art. 120 TUB.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Dott.ssa Laura Frata con la sentenza n.2080 del 05.07.2017.
Nella fattispecie in esame, un correntista conveniva in giudizio una Banca promuovendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore del medesimo Istituto creditizio, eccependo l’illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di idonea prova scritta del credito, illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e contestando altresì l’esattezza delle somma ingiunta, il tasso debitorio applicato dalla Banca.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la Banca contestando quanto ex adverso eccepito, deducendo, nel merito, la sussistenza della prova del credito azionato derivante dalla produzione di tutti gli estratti conto, sia in sede monitoria che nel giudizio di opposizione, chiedendo per l’effetto il rigetto delle avverse pretese.
Il Giudicante, quanto al primo motivo di opposizione ha ritenuto infondato quanto asserito dall’attore, specificando che la Banca ha provato documentalmente l’esistenza del proprio credito nell’ammontare indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
Relativamente, all’asserita applicazione di interessi anatocistici, il Tribunale ha dichiarato, parimenti, infondata tale doglianza, ritenendo – nel merito – che tali contestazioni sono state formulate in modo del tutto generico.
In particolare, il Tribunale in conformità con la giurisprudenza consolidata in materia, ha osservato che gli interessi anatocistici eventualmente addebitati dalla Banca – per tutto il periodo antecedente all’adeguamento del conto alle sopravvenute disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 120 TUB – nella formulazione all’epoca vigente – e alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 – devono essere scomputati in sede di rideterminazione del saldo finale, posto che a seguito dell’adeguamento del conto corrente alla citata delibera C.I.C.R. stante l’introduzione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, gli interessi a tale data maturati vanno da tale momento capitalizzati, diventando così suscettibili di produrre a loro volta interessi, secondo quanto consentito dal secondo comma dell’art. 120 TUB.
Quanto all’eccepita nullità del contratto per mancata sottoscrizione della Banca il Giudice ha rigettato anche tale doglianza osservando come la nullità del contratto per difetto di forma scritta risulti smentita dalla produzione in giudizio del documento contrattuale sottoscritto dal correntista, considerando, quindi, che la sottoscrizione da parte del cliente è sufficiente a integrare il requisito della forma scritta ex art 23 TUF, non ritenendosi, invece, necessaria la sottoscrizione della Banca, potendo essere manifestata in qualsiasi forma ammessa dall’ordinamento.
Nel merito, il Tribunale, aderendo all’orientamento maggioritario diffusosi in giurisprudenza, ha chiarito che il requisito formale imposto in materia dal T.U.B. si sottrae all’inquadramento nell’ambito della dicotomia codicistica tradizionale in termini di forma negoziale (forma scritta ad substantiam e ad probationem), rinvenendo la sua origine nella normativa comunitaria e collocandosi nell’alveo delle cosiddette forme di protezione, alle quali può seguire una corrispondente ipotesi di nullità, eccepibile solo dalla parte destinataria della protezione, peraltro, atteso che la ratio di tale disciplina sia quella di garantire protezione alla parte contrattuale ritenuta a priori meritevole di tutela, la produzione in giudizio, pertanto, del contratto di conto corrente regolarmente sottoscritto dal correntista vale ed è sufficiente a soddisfare la forma scritta di protezione imposta dalla normativa di settore, privando di fondamento l’eccezione di nullità.
Sul punto, il Giudice ha ulteriormente argomentato specificando la produzione in giudizio del documento sottoscritto dalla controparte contrattuale costituisce valido equipollente della sottoscrizione, posto che la parte che non ha materialmente sottoscritto il contratto per il quale sia richiesta dalla legge la forma scritta può validamente perfezionarlo, al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore, sia producendolo in giudizio sia manifestando stragiudizialmente alla controparte per iscritto la volontà di avvalersi del contratto, sempreché tale conferma non sopraggiunga dopo che la controparte abbia già revocato il proprio assenso, ciò rendendo impossibile la formazione dell’accordo contrattuale.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione formulata dal correntista, confermando per l’effetto l’opposto decreto ingiuntivo, e condannando, altresì l’attore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CONTRATTI MONOFIRMA: SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
SUPERFLUA LA FIRMA DELLA BANCA SUCCESSIVA ALL’ACCETTAZIONE DEL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott.ssa Simona Di Paolo | 28.07.2016 | n.1153
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA: VALIDO ED EFFICACE IL CONTRATTO CON FIRMA DEL SOLO CLIENTE
NESSUNA NORMA IMPONE L’OBBLIGO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE SUL MEDESIMO MODULO
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 04.08.2016
TRATTASI DI QUESTIONE DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Nazzicone | 27.04.2017 | n.1044
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