In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
Questo è il principio di diritto sancito dalla Cassazione civile, Sez. VI – sottosez. I, Pres. Ferro – Rel. Di Marzio, con l’ordinanza n.30016 del 31.12.2020.
I ricorrenti hanno adito la Suprema Corte proponendo gravame contro l’ordinanza della Corte d’appello di Venezia, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., nonché contro la sentenza di primo grado resa tra le parti dal Tribunale di Treviso di rigetto della loro opposizione a decreto ingiuntivo per scoperto di conto corrente e per residuo mutuo chirografario.
La Banca ha resistito con controricorso.
In particolare, è stata dedotta la nullità dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c in relazione all’art. 360, n. 4, e all’art. 111 Cost., sull’assunto che l’appello non fosse manifestamente infondato.
Tuttavia, gli ermellini hanno ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordinanza resa ex art. 348 bis c.p.c. in quanto, nel caso in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi che rendono l’ordinanza impugnabile nè con ricorso straordinario, nè con ricorso ordinario, dal momento che la Corte territoriale ha rettamente scrutinato i tre motivi di appello ad essa devoluti sinteticamente osservando:
a) quanto alla questione del piano di ammortamento alla francese, che gli appellanti non avevano individuato in che cosa sarebbero consistiti gli interessi composti e quindi in tesi produttivi di anatocismo;
b) quanto alla questione della mancanza della sottoscrizione della banca sul contratto di conto corrente, che essa era superata dalla decisione delle Sezioni Unite sul contratto monofirma;
c) quanto all’usurarietà del tasso di interesse sul diverso contratto di mutuo, che il tasso soglia non era superato.
I Giudici di legittimità, poi, hanno ritenuto inammissibile, altresì, il ricorso avverso la sentenza di primo grado, in relazione a entrambi i motivi posti a suo fondamento.
Al riguardo, la Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancanza di autosufficienza, non risultando dal ricorso quali fossero i caratteri del piano di ammortamento relativo al mutuo fondiario in discorso (e perchè esso avrebbe determinato l’addebito di interessi con anatocismo) e non essendo neppure localizzato (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475) il contratto medesimo.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha rilevato come nel ricorso per cassazione i ricorrenti sostengono che la sottoscrizione sarebbe stata mancante perchè apposta sul frontespizio del documento e perchè consistente in “una sigla o visto, prestampato ed indecifrabile”: ma simile censura rimette in discussione l’accertamento in fatto riservato al giudice di merito, ed è come tale, come si premetteva, ulteriormente inammissibile.
In ogni caso, il motivo è inammissibile anche perchè la mancanza della firma della banca, ove pure effettivamente mancante, sarebbe rimasta priva di rilievo – restando a questa Corte soltanto di integrare la motivazione -, dal momento che, in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE IN IPOTESI DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA BANCA
LA NULLITÀ DI PROTEZIONE NON OPERA NEI CONFRONTI DELLA PARTE CHE NON DISCONOSCE IL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Notaro | 07.04.2017 | n.4191
APERTURA CREDITO: VALIDO CONTRATTO CON SOTTOSCRIZIONE CLIENTE E TIMBRO BANCA
IL REQUISITO DI FORMA È INTEGRATO NELLA PRODUZIONE GIUDIZIALE DEL DOCUMENTO NON SOTTOSCRITTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone | 11.01.2017 | n.76
CONTRATTI DERIVATI MONOFIRMA: LA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE ESCLUDE LA NULLITÀ EX ART. 23 TUF
SODDISFATTA LA RAGIONE DELLA TUTELA PRIVILEGIATA ACCORDATA ALL’INVESTITORE
Sentenza | Corte Appello Venezia, Pres. Bazzo – Rel. Rigoni | 07.04.2017 | n.771
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