Il requisito della forma scritta è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del correntista, non necessitandosi invece pure della sottoscrizione dell’istituto di credito, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cuneo, Giudice Mauroernesto Macca con la sentenza n. 71 del 29.01.2018
La pronuncia del Giudice cuneese è intervenuta per dirimere la controversia in atto tra due soggetti che hanno convenuto in giudizio una banca al fine di ottenere la declaratoria della nullità del contratto bancario per assenza di sottoscrizione dell’istituto di credito.
La vicenda de qua ha permesso al giudice di soffermarsi sulla validità dei contratti bancari monofirma.
Al riguardo, l’organo giudicante ha rappresentato che nessuna norma richiede la sottoscrizione contestuale dei contratti bancari, né temporale né materiale, poiché l’art. 117 T.U.B. richiede solo che il contratto, e le sue condizioni, siano pattuite per iscritto.
In secondo luogo, il Giudice ha evidenziato che la produzione in giudizio della scrittura, da parte del soggetto che non l’ha sottoscritta, equivale a sottoscrizione, comportando così il perfezionamento del contratto, anche nei casi in cui è richiesta la forma scritta solenne.
Con riferimento al caso di specie, il Tribunale adito il requisito della forma scritta sia stato rispettato in virtù del fatto che il contratto sia stato redatto per iscritto e ne sia stata consegnata una copia al cliente. Pur mancando la sottoscrizione dell’istituto di credito, il suo consenso lo si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti
Alla luce delle suesposte argomentazioni il giudice di merito ha rigettato tutte le domande attoree, ritenendo infondate le domande, con conseguente condanna anche alla refusione delle spese di lite nonché a quelle della CTU espletata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI MONOFIRMA: È SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
IL CONSENSO DELLA BANCA PUÒ DESUMERSI DA COMPORTAMENTI CONCLUDENTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Didone, Rel. Fichera | 21.06.2018 | n.16362
CONTRATTI BANCARI: ESCLUSA NULLITÀ OVE MANCHI SOTTOSCRIZIONE DI UNA DELLE PARTE
LA RELATIVA PRODUZIONE IN GIUDIZIO EQUIVALE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI COLUI CHE LO HA DEPOSITATO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Diego Ragozini | 07.11.2017 | n.10958
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI ANCHE SE MANCA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO E/O MANIFESTAZIONE DI VOLERSI AVVALERE DEL CONTRATTO SONO EQUIPOLLENTI DELLA FIRMA
Sentenza | Tribunale di Savona, Dott. Fabrizio Pelosi | 02.05.2017 | n.517
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