Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Bazoli e Associati di Brescia
La firma della Banca non è da reputare necessaria qualora risulti la predisposizione del contratto da parte della stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente, fatti che rendono non necessaria l’ulteriore approvazione del proponente, dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da lui predisposto.
Infatti, la forma scritta può essere integrata dalla semplice sottoscrizione di un contraente per accettazioni delle dichiarazioni provenienti dall’altro e comunque la dichiarazione di volontà di avvalersi della scrittura privata da parte del contraente che non l’abbia sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione anche quando non avvenga in sede giudiziale.
Anche ove non risulti una copia firmata del contratto da parte della Banca, l’intento di quest’ultima di avvalersi del contratto può risultare, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente, con conseguenze perfezionamento dello stesso.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Dott.ssa Cecilia Marino, con la sentenza n. 2128 del 20.04.2017.
Nel caso controverso, una società correntista conveniva in giudizio la Banca, lamentando, tra l’altro, l’invalidità e/o l’illegittimità e/o l’inefficacia totale o parziale dei contratti di apertura di credito e conto corrente stipulati tra le parti e delle clausole ivi contenute, per mancanza di forma scritta ex art. 118 e 117 T.U.B. e chiedendo la condanna dell’Istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente addebitate o riscosse.
La Banca si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda in quanto destituita di qualsivoglia fondamento.
Il Tribunale di Torino, in ordine all’eccezione di nullità del contratto di conto corrente per mancanza di firma da parte della Banca, osservava che la firma dell’Istituto di credito non deve ritenersi necessaria qualora risulti la predisposizione del contratto da parte della stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente, trattandosi di fatti che rendono non necessaria l’ulteriore approvazione del proponente, dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da lui predisposto.
Infatti, proseguiva il Giudice, la forma scritta può essere integrata dalla semplice sottoscrizione di un contraente per accettazioni delle dichiarazioni provenienti dall’altro e comunque la dichiarazione di volontà di avvalersi della scrittura privata da parte del contraente che non l’abbia sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione anche quando non avvenga in sede giudiziale.
In altri termini, anche ove non risulti una copia firmata del contratto da parte della Banca, l’intento di quest’ultima di avvalersi del contratto può risultare, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente, con conseguenze perfezionamento dello stesso.
Il Tribunale piemontese, sulla base delle considerazioni esposte, rigettava la sole doglianza di parte attrice relativa alla censura di nullità per mancanza di forma scritta del contratto.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CONTRATTI MONOFIRMA: IL PROBLEMA RELATIVO ALLA NECESSITÀ DI SOTTOSCRIZIONE CONGIUNTA DEL DOCUMENTO CONTRATTUALE RIMESSA ALLE S.U.
TRATTASI DI QUESTIONE DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Nazzicone | 27.04.2017 | n.10447
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE IN IPOTESI DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA BANCA
LA NULLITÀ DI PROTEZIONE NON OPERA NEI CONFRONTI DELLA PARTE CHE NON DISCONOSCE IL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Notaro | 07.04.2017 | n.4191
APERTURA CREDITO: VALIDO CONTRATTO CON SOTTOSCRIZIONE CLIENTE E TIMBRO BANCA
IL REQUISITO DI FORMA È INTEGRATO NELLA PRODUZIONE GIUDIZIALE DEL DOCUMENTO NON SOTTOSCRITTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone | 11.01.2017 | n.76
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