Nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, atteso che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha formalmente sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, ovvero l’adozione di comportamenti esecutivi posti in essere dalla parte contrattuale non firmataria, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta.
Per effetto del deposito del contratto sottoscritto dal solo cliente e della prova dell’invio degli estratti conto, il contratto si intende perfezionato fin dall’originaria sottoscrizione, atteso che la banca dichiara per facta concludentia la volontà di volersi avvalere degli effetti negoziali di tale contratto.
La validità del contratto è ulteriormente confermata laddove lo stesso sia redatto carta intestata della banca e sottoscritto dal cliente, atteso che in tal caso risulta propriamente perfezionato nella forma scritta, nel senso che sia la proposta sia l’accettazione risultano manifestati nella modalità scritta richiesta dall’ordinamento ex art. 1326 c.c..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Edmondo Cacace con la sentenza n. 2121 del 29.06.2017.
Nella fattispecie in disamina una società correntista conveniva in giudizio una Banca al fine di accertare la nullità dei rapporti con la stessa intrattenuti stante la mancanza di un valido contratto scritto, nonché di dichiarare l’illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocismo, spese , commissioni di massimo scoperto ed interessi di natura usuraria, e, previa rideterminazione del saldo del medesimo, accertare il proprio credito e per l’effetto condannare la Banca al pagamento di tale somma di denaro.
Si costituiva in giudizio l’istituto di credito convenuto sostenendo la validità dei contratti sottoscritti dalla cliente affermandone la piena conformità con l’art. 117 TUB e chiedendo il rigetto di tutte le domande spiegate in giudizio da parte attrice.
In merito alla dedotta nullità dei contratti per mancanza della sottoscrizione da parte della Banca, il Tribunale, pur consapevole della presenza dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24418/2010, a mente del quale il contratto sottoscritto dal solo cliente deve essere qualificato nullo, non rilevando né la produzione in giudizio da parte dell’istituto di credito, né la prova di comportamenti esecutivi posti in essere dalla Banca in adempimento del contratto, ha osservato preliminarmente che tale principio non può estendersi a fattispecie differenti da quella strettamente esaminata della Suprema Corte nella suddetta sentenza, riguardando unicamente la validità di contratti di intermediazione finanziaria e non i contratti di conto corrente.
Ciò posto, il Giudice ha ritenuto di dover aderire ad un diverso indirizzo interpretativo, seguito da altra parte della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., I sez. civ. n. 4564/2012), secondo il quale nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, potendo il requisito della forma scritta trovare un “valido equivalente” sia nella produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha formalmente sottoscritta, sia in qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato purchè risultante da uno scritto diretto alla controparte e dal quale emerga inequivocabilmente l’intento di avvalersi del contratto, o, ancora, nell’adozione di comportamenti esecutivi posti in essere dalla parte contrattuale non firmataria, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta.
Aderendo a tale interpretazione, il giudicante ha dunque ritenuto anche che nel caso in cui non vi sia produzione in giudizio di una copia del contratto firmata da parte della Banca, l’intento della stessa di avvalersene può utilmente risultare da manifestazioni di volontà da questa esternate al cliente nel corso del rapporto di conto corrente con comunicazione, ad esempio, degli estratti conto, che evidenzia la volontà di dare corso al contratto, con conseguente perfezionamento dello stesso, atteso che l’istituto di credito dichiara per facta concludentia di volersi avvalere degli effetti negoziali di tale contratto.
Il Tribunale campano, inoltre, ha ritenuto che il contratto che difetti della sottoscrizione della banca sia senz’altro valido nell’ipotesi in cui i documenti contrattuali siano redatti su carta intestata dell’istituto di credito, atteso che, in tal caso, al documento va senz’altro attribuita la natura di una proposta contrattuale che viene dall’altra parte accettata mediante l’atto della sottoscrizione, risultando il negozio propriamente perfezionato nella forma scritta.
Rilevato, dunque, che l’attrice non aveva nè disconosciuto la propria firma, nè contestato che i documenti contrattuali provenissero della Banca, il giudicante ha ritenuto che i contratti dovessero ritenersi pienamente validi perché la volontà di entrambe le parti risultava essere veicolata nella forma scritta prevista dall’ordinamento.
Sulla base di quanto esposto e rilevata l’infondatezza delle doglianze attoree in merito all’illegittimità degli addebiti posti in essere dalla convenuta, il Giudice ha rigettato integralmente le domande proposte dalla correntista, condannandola al pagamento delle spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
TRATTASI DI QUESTIONE DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Nazzicone | 27.04.2017 | n.10447
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE IN IPOTESI DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA BANCA
LA NULLITÀ DI PROTEZIONE NON OPERA NEI CONFRONTI DELLA PARTE CHE NON DISCONOSCE IL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Notaro | 07.04.2017 | n.4191
APERTURA CREDITO: VALIDO CONTRATTO CON SOTTOSCRIZIONE CLIENTE E TIMBRO BANCA
IL REQUISITO DI FORMA È INTEGRATO NELLA PRODUZIONE GIUDIZIALE DEL DOCUMENTO NON SOTTOSCRITTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone | 11.01.2017 | n.76
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