Il problema della mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca si ritiene superato nel momento in cui si possa rilevare l’intento della banca di avvalersi del contratto stesso tramite manifestazioni di volontà esternate nel corso del rapporto di conto corrente, quali le comunicazioni degli estratti conto, atteso che in caso contrario tale nullità determinerebbe un eccesso di mezzo rispetto al fine, ovvero di uno sviamento dallo schema funzionale tipico per il quale viene concessa la eccezione di nullità eccesso che configura, quindi, un abuso del diritto non meritevole di tutela.
La nullità di cui all’art.117 TUB per violazione dei requisiti formali risponde ad esigenze di protezione in favore del cliente, in quanto l’osservanza dei requisiti di forma in essi disposti si rende necessaria affinché il cliente sia posto nelle condizioni di conoscere le condizioni contrattuali, affinché abbia contezza del tipo e del contenuto dell’impegno che egli assume nei confronti della banca, per cui giammai la mancata sottoscrizione del contratto da parte della Banca potrebbe integrare i requisiti anche minimi della norma.
Nei rapporti bancari in conto corrente chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'”accipiens” l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta allorché grava sul correntista l’onere di provare l’illegittimità degli addebiti mediante la ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall’apertura del medesimo.
Nel caso in cui nei rapporti bancari in conto corrente venga esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare-avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Cuneo Dott.ssa Rossella Chirieleison con la sentenza n. 1013 del 9.11.2017.
La fattispecie processuale esaminata trae origine dal ricorso avanzato da una correntista in danno di una Banca contestando l’illegittima applicazione di tassi ultralegali di c.m.s. non pattuiti nonché l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi in merito ad un contratto di conto corrente accesso con l’Istituto creditizio, chiedendo la rideterminazione del dare-avere e per l’effetto la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Banca.
Si costituiva la Banca contestando gli avversi assunti, in quanto infondati in fatto ed in diritto, eccependo, peraltro, la violazione dell’onere probatorio in capo alla correntista nonché la prescrizione delle somme asseritamente indebite.
Il Giudicante, quanto alla richiesta di ripetizione indebito, ha ritenuto illegittima la domanda avanzata dalla correntista considerando il mancato assolvimento dell’onere della prova gravante sulla medesima e pertanto l’impossibilità di ricostruire l’andamento dell’intero rapporto di conto corrente in mancanza della produzione del contratto e di tutti gli estratti conto da parte della società attrice.
Del resto, il Tribunale ha chiarito che chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'”accipiens” l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta; pertanto, grava in tal caso sul correntista l’onere di provare l’illegittimità degli addebiti mediante la ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall’apertura del medesimo, posto che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.
In riferimento all’asserita nullità del contratto per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, il Tribunale ha osservato che il contratto sottoscritto dalla correntista non era una semplice proposta bensì l’accettazione per cui alcuna mancata adesione all’accordo contrattuale dell’una o dell’altra parte poteva ritenersi integrata.
Sul punto, per maggiore chiarezza il Tribunale ripercorrendo le varie diatribe giurisprudenziali ha ritenuto opportuno spiegare che la disciplina dettata ex art. 117 risponde ad esigenze di protezione in favore del cliente, in quanto l’osservanza dei requisiti di forma in essi disposti si rende necessaria affinché il cliente sia posto nelle condizioni di conoscere le condizioni contrattuali, affinché abbia contezza del tipo e del contenuto dell’impegno che egli assume nei confronti della banca, per cui giammai la mancata sottoscrizione del contratto da parte della Banca potrebbe integrare i requisiti anche minimi della norma.
Ciò premesso il Giudice ha spiegato il problema della mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte del rappresentante della banca si ritiene superato nel momento in cui si possa rilevare l’intento della banca di avvalersi del contratto stesso tramite manifestazioni di volontà esternate nel corso del rapporto di conto corrente, quali le comunicazioni degli estratti conto, atteso che in caso contrario tale nullità determinerebbe un eccesso di mezzo rispetto al fine, ovvero di uno sviamento dallo schema funzionale tipico per il quale viene concessa la eccezione di nullità”; eccesso che configura, quindi, un abuso del diritto non meritevole di tutela.
Quanto all’eccepita illegittima capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto non pattuite il Giudicante considerando la portata della delibera CICR del 2000 laddove ha spiegato che la medesima stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori sulle base delle risultanze dellla CTU ha ritenuto che la banca convenuta ha sempre proceduto a liquidare trimestralmente sia gli interessi attivi sia gli interessi passivi; pertanto non avendo la Banca proceduto ad effettuare alcun ricalcolo degli interessi anatocistici la domanda è stata dichiarata infondata.
In merito alle c.m.s il Giudice ha spiegato che per i rapporti bancari esauritisi prima dell’1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato.
Sul punto, il Tribunale ha spiegato che le istruzioni della Banca d’Italia, fino al secondo trimestre del 2009, hanno previsto che la commissione di massimo scoperto non rientrano nel calcolo del TEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, diversamente si procederebbe ad una operazione illogica dal punto di vista matematico.
Infine il Giudice ritenendo infondate anche le pretese attore di usurarietà dei tassi in quanto ai fini della verifica dell’usura non è dato procedere ad alcuna sommatoria tra corrispettivi e moratori, ha rigettato le doglianze attoree con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CONTRATTI MONOFIRMA: SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
SUPERFLUA LA FIRMA DELLA BANCA SUCCESSIVA ALL’ACCETTAZIONE DEL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott.ssa Simona Di Paolo | 28.07.2016 | n.1153
CONTRATTI MONOFIRMA: IL PROBLEMA RELATIVO ALLA NECESSITÀ DI SOTTOSCRIZIONE CONGIUNTA DEL DOCUMENTO CONTRATTUALE RIMESSA ALLE S.U.
TRATTASI DI QUESTIONE DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Nazzicone | 27.04.2017 | n.10447
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