ISSN 2385-1376
Testo massima
Il recesso unilaterale dal contratto, previsto dall’art. 1385, secondo comma, cod. civ., è di natura legale e non convenzionale, trovando la sua giustificazione nell’inadempienza dell’altra parte, laddove l’art. 1373, primo comma, cod. civ., secondo il quale il recesso non può essere esercitato quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, riguarda esclusivamente il recesso convenzionale e non anche quello stabilito dall’art. 1385 in favore del contraente non inadempiente.( Cass. civile, sez. II del 1993 numero 12860)
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19275-2006 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO
– ricorrente –
contro
N.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 671/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/08/2005;
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Catanzaro,in riforma della sentenza 1036/2002 del Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’appello proposto da N.F. con atto notificato il 14 ottobre 2003,ha respinto l’opposizione del Ministero dell’Interno al decreto ingiuntivo 29 maggio 1998 del Pretore di Catanzaro che gli intimava il pagamento al N. dei compensi dovuti per la custodia di un mezzo sottoposto a sequestro,rigettando tra l’altro l’eccezione di prescrizione opposta dall’amministrazione statale. Per la cassazione della decisione, il Ministero ha proposto ricorso per un motivo. Il N. non ha spiegato difese.
Motivi della decisione
Con il ricorso,il Ministero,deducendo violazione degli artt.325 e 326 cpc censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato inammissibile per tardività l’appello del N. proposto soltanto il 14 ottobre 2003; laddove la decisione di primo grado gli era stata notificata (in cancelleria ai sensi del R.D. n.37 del 1934,art. 82) in data 19 febbraio 2003, con la conseguenza che il termine breve per proporre l’impugnazione era inutilmente scaduto il 21 marzo successivo. La censura è fondata.
Dagli atti processuali, che il Collegio può esaminare,essendo stato denunciato un error in procedendo, risulta: a)che l’Avvocatura dello Stato ha notificato la decisione di primo grado al N. in data 19 febbraio 2003,presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, davanti al quale si svolgeva il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo; b)che conseguentemente dalla stessa data (art.326 cod. proc. civ.) è iniziato a decorrere il termine breve di 30 giorni concesso dall’art.325 cod. proc. civ. per proporre appello contro la decisione,perciò inutilmente spirato il 21 marzo 2003;
Pertanto, essendo stata l’impugnazione formulata, come accertato dalla stessa Corte di appello, soltanto con citazione notificata al Ministero il 14 ottobre 2003, la stessa doveva essere dichiarata inammissibile. Nel caso, infatti, non poteva applicarsi il termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. per le ipotesi in cui la sentenza non sia stata notificata o la notifica sia invalida, perchè nel giudizio di opposizione il N. era difeso dall’avv. Miche Pannia presso il quale aveva eletto domicilio, esercente in Vibo Valentia, ubicata al di fuori del Tribunale di Catanzaro; sicchè andava applicato il disposto del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 per il quale il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo:
intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria (Cass.sez.un. 6419/2008; 20845/2007). Con la conseguenza che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica al procuratore medesimo, idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione (Cass. 9298/2012;8225/2011), che dunque nel caso era proprio quello breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., interamente decorso alla data in cui la citazione in appello è stata notificata al Ministero.
La sentenza impugnata che ha implicitamente ritenuto ammissibile l’impugnazione malgrado la relativa eccezione avanzata dal Ministero, sulla quale ha omesso di pronunciarsi, va pertanto cassata senza rinvio; mentre sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2013
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