In caso di estinzione del mutuo alla scadenza naturale da parte del contraente assicurato in vita, la compagnia assicurativa garantisce alla banca beneficiaria, in qualità di contraente della convenzione, la liquidazione del capitale a scadenza, per un importo fisso pari al capitale mutuato. L’istituto di credito non ha diritto a richiedere all’assicurato la differenza fra la liquidazione della polizza assicurativa e quanto dovuto per la quota capitale del mutuo, essendo esclusivamente obbligata la compagnia assicuratrice a versare tale ulteriore importo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, con la sentenza del 09.10.2019.
La vicenda, che non trova precedenti in termini, trae origine dalla sottoscrizione di un contratto di mutuo fra una banca ed un cliente, attore della controversia, e da un prodotto assicurativo ad esso collegato, emesso da una compagnia assicuratrice, intermediato dalla stessa banca, che prevedeva al suo interno una garanzia convenzionale descritta come “pari al capitale mutuato”, che l’assicurazione avrebbe corrisposto a fine contratto a fronte del pagamento, da parte del cliente, di un premio annuale suddiviso in rate mensili che sarebbero state fatte confluire in un fondo di investimento interno a gestione separata.
Un anno dopo la scadenza naturale contrattuale, la banca ha chiesto al cliente di corrispondere una somma di denaro a titolo di differenza tra quanto versato dalla Assicurazione in occasione della liquidazione della polizza e quanto dovuto per la quota capitale del mutuo. L’assicurato, nel ritenere ingiustificata questa richiesta, ha dedotto la carenza di informazione da parte dell’istituto di credito nella sottoscrizione del contratto.
Il Giudice, con una motivazione piuttosto corposa, ricca di spunti e basata su un’attenta interpretazione degli atti posti in essere fra le tre parti in causa, ha posto l’attenzione sul momento in cui il mutuo si è estinto. Il contratto, infatti, distingueva tra l’ipotesi in cui il contraente avesse estinto il mutuo al termine concordato, coincidente con la durata del contratto di assicurazione, e il caso in cui il mutuo venisse estinto prima del termine concordato. Per ciascuna delle suddette ipotesi, distingueva poi tra il caso di vita dell’assicurato alla scadenza del contratto e quella di decesso dello stesso. Nella prima ipotesi (verificatasi nella fattispecie concreta) di vita, nella convenzione si afferma che la banca mutuante sarà Beneficiaria del capitale a scadenza, per un importo pari al capitale mutuato.
Nel caso di specie, le contestazioni dell’assicurato hanno riguardato sia il tipo che l’estensione della garanzia e della copertura assicurativa in caso di estinzione del mutuo al termine concordato da parte del contraente assicurato ancora in vita. A suo dire, la compagnia assicuratrice avrebbe assunto la garanzia di corrispondere alla Banca beneficiaria, in qualità di contraente della convenzione il capitale a scadenza, per un importo fisso pari al capitale mutuato. Secondo la banca e l’assicurazione, invece, sarebbe rimasto in capo al contraente assicurato il rischio che il rendimento del premio assicurativo unico non avesse raggiunto alla scadenza del contratto l’importo del capitale mutuato, con conseguente obbligo del medesimo di versare alla banca la differenza tra il capitale maturato a scadenza e il capitale mutuato.
L’Organo giudicante ha però rilevato che mentre la convenzione assicurativa riguardava la garanzia assunta dalla compagnia assicuratrice nei confronti della banca, il contratto si riferiva soltanto alla copertura assicurativa e al possibile rendimento finanziario dei premi rivalutati (c.d. capitale maturato) in favore del contraente assicurato o dei beneficiari designati, appunto l’istituto di credito.
Ragion per cui, spetta alla compagnia assicuratrice versare, in forza del Contratto di assicurazione, la somma di denaro erroneamente chiesta dalla banca al cliente, a titolo di differenza tra quanto versato dalla Assicurazione in occasione della liquidazione della Polizza assicurativa e quanto dovuto per la quota capitale del mutuo estinto.
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